TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300012
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2021, proposto da
E M, rappresentata e difesa dall'avvocato D R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brunico, via Duca Sigismondo, n. 1;



contro

Comune di Brunico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, J S, F C, L P e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;



nei confronti

Frazione di Villa Santa Caterina - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

1) della delibera della Giunta comunale di Brunico n. 257 dd. 29/06/2020 (doc. 9), avente ad oggetto “ Variazione al piano urbanistico comunale. Terzo procedimento nell'arco del biennio ottobre 2019/settembre 2021. Avvio del procedimento ”, limitatamente al punto 7) “ proposta di modifica riguardante l'individuazione di una zona residenziale C9 – zona di espansione su una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina ”, unitamente ai relativi allegati e pareri favorevoli anche se non espressamente conosciuti, ed anche alla proposta di modifica al piano regolatore del Comune di Brunico a firma dell'arch. Duregger dd. 18/06/2020 (doc. 4);

2) della delibera del Consiglio comunale di Brunico n. 30 dd. 17/06/2021, avente ad oggetto “ Variazione al piano urbanistico comunale. Terzo procedimento nell'arco del biennio ottobre 2019/ settembre 2021. Approvazione ”, limitatamente al punto “ Individuazione di una zona residenziale C9 – zona di espansione su una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina ” (doc. 13) ed ai relativi allegati/pareri favorevoli alla modifica al PUC (anche se non conosciuti), come anche per quanto occorrer possa della presa di posizione dell'arch. Duregger Thomas dd. 23/04/2021 (doc. 12);

3) della delibera della Giunta provinciale n. 661 dd. 27/07/2021, pubblicata il nel B.U. n. 32/Sez. Gen. Del. 12/08/2021 (doc. 14), avente ad oggetto “ Comune città di Brunico: Approvazione di modifiche al piano urbanistico e paesaggistico comunale – Deliberazione consiliare n. 30 dd. 17/06/2021 ” limitatamente al punto 6) attinente all'“ individuazione di una zona residenziale C9 – zona di espansione su una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina ” ed ai relativi allegati/pareri favorevoli, anche se non conosciuti;

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brunico e della Provincia autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente impugna la variante urbanistica con cui, nel contesto del terzo procedimento entro il biennio ottobre 2019/settembre 2021, volto a introdurre diverse modifiche al piano urbanistico comunale di Brunico, una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina viene trasformata da bosco con particolare vincolo paesaggistico in zona residenziale d’espansione C9 (punto 7 della delibera della Giunta comunale di avvio del procedimento n. 257/2020 – docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della ricorrente).

2. La proposta di variante in questione era stata avanzata nel giugno 2020 dall’odierna controinteressata per il tramite dell’Arch. T D (doc. 4 della ricorrente) e condivisa dalla Giunta comunale che, con propria deliberazione n. 257 del 29.6.2020, aveva avviato per essa, assieme ad altre, il procedimento di modifica del p.u.c..

3. Tra i pareri acquisiti nel corso del procedimento vi erano quelli dell’Ufficio provinciale per la pianificazione paesaggistica e quello della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, rispettivamente del 24.2.2021 e del 18.3.2021, entrambi negativi (docc. 10 e 11 della ricorrente).

3.1. Secondo l’Ufficio per la pianificazione del paesaggio, l’individuazione della nuova zona residenziale d’espansione non poteva incontrare il benestare paesaggistico. Si osservava a tale proposito che l’area interessata era stata oggetto di consapevole inserimento nel piano paesaggistico del Comune di Brunico per il suo particolare valore. La striscia boschiva a sud dell’insediamento esistente rappresenta infatti – così l’Ufficio per la pianificazione del paesaggio - un elemento d’intreccio di alto valore ecologico e, allo stesso tempo, una chiara cesura, verso sud, della località di Villa Santa Caterina rispetto a quella di Teodone, separate tra loro da uno stretto cuneo verde. La nuova zona residenziale, proprio a danno di questo cuneo, interromperebbe il corridoio boschivo oggi ancora esistente, determinando l’ulteriore assottigliarsi dell’elemento di separazione tra i due abitati, che diverrebbero non più chiaramente leggibili come distinti.

3.2. Riprendendo il parere sfavorevole espresso dall’Ufficio provinciale per la pianificazione del paesaggio, anche la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio si era opposta alla proposta di variante urbanistica in discorso anche per l’ulteriore ragione, di natura urbanistica, che, con riferimento agli standard minimi di cui al D.P.P. n. 17/2020, l’area era poco adatta a un nuovo insediamento abitativo per la sua distanza da strutture scolastiche e punti d’approvvigionamento.

4. Il Consiglio Comunale ha ritenuto, però, di poter approvare la variante in questione nonostante le contrarietà di ordine paesaggistico e urbanistico espresse dagli Uffici provinciali, dando della propria scelta la seguente motivazione, riportata nella deliberazione n. 30 del 17.06.2021 (doc. 13 della ricorrente): “ Le principali strutture pubbliche si trovano nella frazione di Villa Santa Caterina. Il centro del villaggio è protetto come un insieme e la posizione per la nuova zona di estensione è stata scelta per tener conto della tutela. La distanza dal centro del villaggio è stata scelta in modo che le strutture pubbliche possano essere raggiunte a piedi. L’area forestale a cui si fa riferimento è già frammentata dalle strade di sviluppo esistenti, il che significa che la zona non può più essere percepita come bosco. La nuova zona residenziale avrebbe senso nella posizione proposta, dato che il sito è già collegato a tutte le infrastrutture. La strada di accesso è già esistente .”

5. La Giunta provinciale, a conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 21 della L.P. 13/1997, con delibera n. 661 del 27.7.2021 ha approvato a propria volta la variante di piano in discorso, ritenendo che lo scostamento del Comune dai pareri tecnici resi dall’Ufficio provinciale per la pianificazione paesaggistica e dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio potesse essere condiviso per le seguenti ragioni, mutuate, nella sostanza, dalla presa di posizione resa dal tecnico dell’odierna controinteressata il 23.4.2021 in relazione ai medesimi pareri (docc. 12 e 13 della ricorrente): “…. viene constatato che la frazione di Villa Santa Caterina deve essere considerata come un paese indipendente. Questo include la chiesa, la scuola, le associazioni, i ristoranti ecc. Negli ultimi anni non è stata individuata nessuna nuova zona residenziale per il paese di Villa Santa Caterina. Questo si riflette anche nello sviluppo demografico del paese. Negli ultimi anni, dal 2017 al 2019, c’è stato un solo aumento della popolazione di 6 persone. C’è un grande fabbisogno di terreni edificabili per la frazione di Villa Santa Caterina, il che renderebbe urgente un’individuazione. Non ci sono terreni alternativi disponibili per l’individuazione di una zona residenziale. Nella delimitazione della nuova zona residenziale, a sud è stata deliberatamente lasciata una striscia di separazione con destinazione bosco, in cui gli alberi a foglie decidue esistenti sono mantenuti. Inoltre, le aree di prato esistenti del vicino maso ‘Felder’ a sud possono anche essere considerate come una cintura verde. Questa cintura verde, costituita da strisce di bosco e prati, riflette il paesaggio naturale dei dintorni e dovrebbe essere conservata nella sua interezza. Questa cintura verde permette al paese di affacciarsi su un paesaggio naturale. La nuova zona è adiacente a una zona residenziale esistente, quindi può essere vista come un modesto ampliamento verso sud. Il collegamento al trasporto pubblico è eccellente. La fermata dell’autobus si trova a circa 50 m a ovest della zona ed è servita ogni mezz’ora .”

6. Ritenendosi lesa dalla descritta variante urbanistica la signora Mutschlechner ne chiede ora l’annullamento, affermandosi legittimata al ricorso in base al criterio cd. della vicinitas, poiché proprietaria dell’edificio abitativo eretto sulla confinante p.ed. 227 C.C. Villa Santa Caterina. Si predica, inoltre, mossa da un interesse concreto e attuale a impugnare gli atti del procedimento di modifica del p.u.c. dedotto in lite, posto che il nuovo insediamento abitativo, comportando l’eliminazione della cinta boschiva che attualmente delimita a sud la proprietà della ricorrente, la priverebbe dei benefici emanati dall’associazione arborea in termini di ombreggiatura e comfort estivi, vista,

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