TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300012
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2021, proposto da
E M, rappresentata e difesa dall'avvocato D R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brunico, via Duca Sigismondo, n. 1;

contro

Comune di Brunico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, 9;

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, J S, F C, L P e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

nei confronti

Frazione di Villa Santa Caterina - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della delibera della Giunta comunale di Brunico n. 257 dd. 29/06/2020 (doc. 9), avente ad oggetto “ Variazione al piano urbanistico comunale. Terzo procedimento nell'arco del biennio ottobre 2019/settembre 2021. Avvio del procedimento ”, limitatamente al punto 7) “ proposta di modifica riguardante l'individuazione di una zona residenziale C9 – zona di espansione su una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina ”, unitamente ai relativi allegati e pareri favorevoli anche se non espressamente conosciuti, ed anche alla proposta di modifica al piano regolatore del Comune di Brunico a firma dell'arch. Duregger dd. 18/06/2020 (doc. 4);

2) della delibera del Consiglio comunale di Brunico n. 30 dd. 17/06/2021, avente ad oggetto “ Variazione al piano urbanistico comunale. Terzo procedimento nell'arco del biennio ottobre 2019/ settembre 2021. Approvazione ”, limitatamente al punto “ Individuazione di una zona residenziale C9 – zona di espansione su una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina ” (doc. 13) ed ai relativi allegati/pareri favorevoli alla modifica al PUC (anche se non conosciuti), come anche per quanto occorrer possa della presa di posizione dell'arch. Duregger Thomas dd. 23/04/2021 (doc. 12);

3) della delibera della Giunta provinciale n. 661 dd. 27/07/2021, pubblicata il nel B.U. n. 32/Sez. Gen. Del. 12/08/2021 (doc. 14), avente ad oggetto “ Comune città di Brunico: Approvazione di modifiche al piano urbanistico e paesaggistico comunale – Deliberazione consiliare n. 30 dd. 17/06/2021 ” limitatamente al punto 6) attinente all'“ individuazione di una zona residenziale C9 – zona di espansione su una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina ” ed ai relativi allegati/pareri favorevoli, anche se non conosciuti;

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brunico e della Provincia autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente impugna la variante urbanistica con cui, nel contesto del terzo procedimento entro il biennio ottobre 2019/settembre 2021, volto a introdurre diverse modifiche al piano urbanistico comunale di Brunico, una parte della p.f. 711/1 C.C. Villa Santa Caterina viene trasformata da bosco con particolare vincolo paesaggistico in zona residenziale d’espansione C9 (punto 7 della delibera della Giunta comunale di avvio del procedimento n. 257/2020 – docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della ricorrente).



2. La proposta di variante in questione era stata avanzata nel giugno 2020 dall’odierna controinteressata per il tramite dell’Arch. T D (doc. 4 della ricorrente) e condivisa dalla Giunta comunale che, con propria deliberazione n. 257 del 29.6.2020, aveva avviato per essa, assieme ad altre, il procedimento di modifica del p.u.c..



3. Tra i pareri acquisiti nel corso del procedimento vi erano quelli dell’Ufficio provinciale per la pianificazione paesaggistica e quello della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, rispettivamente del 24.2.2021 e del 18.3.2021, entrambi negativi (docc. 10 e 11 della ricorrente).



3.1. Secondo l’Ufficio per la pianificazione del paesaggio, l’individuazione della nuova zona residenziale d’espansione non poteva incontrare il benestare paesaggistico. Si osservava a tale proposito che l’area interessata era stata oggetto di consapevole inserimento nel piano paesaggistico del Comune di Brunico per il suo particolare valore. La striscia boschiva a sud dell’insediamento esistente rappresenta infatti – così l’Ufficio per la pianificazione del paesaggio - un elemento d’intreccio di alto valore ecologico e, allo stesso tempo, una chiara cesura, verso sud, della località di Villa Santa Caterina rispetto a quella di Teodone, separate tra loro da uno stretto cuneo verde. La nuova zona residenziale, proprio a danno di questo cuneo, interromperebbe il corridoio boschivo oggi ancora esistente, determinando l’ulteriore assottigliarsi dell’elemento di separazione tra i due abitati, che diverrebbero non più chiaramente leggibili come distinti.



3.2. Riprendendo il parere sfavorevole espresso dall’Ufficio provinciale per la pianificazione del paesaggio, anche la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio si era opposta alla proposta di variante urbanistica in discorso anche per l’ulteriore ragione, di natura urbanistica, che, con riferimento agli standard minimi di cui al D.P.P. n. 17/2020, l’area era poco adatta a un nuovo insediamento abitativo per la sua distanza da strutture scolastiche e punti d’approvvigionamento.



4. Il Consiglio Comunale ha ritenuto, però, di poter approvare la variante in questione nonostante le contrarietà di ordine paesaggistico e urbanistico espresse dagli Uffici provinciali, dando della propria scelta la seguente motivazione, riportata nella deliberazione n. 30 del 17.06.2021 (doc. 13 della ricorrente): “ Le principali strutture pubbliche si trovano nella frazione di Villa Santa Caterina. Il centro del villaggio è protetto come un insieme e la posizione per la nuova zona di estensione è stata scelta per tener conto della tutela. La distanza dal centro del villaggio è stata scelta in modo che le strutture pubbliche possano essere raggiunte a piedi. L’area forestale a cui si fa riferimento è già frammentata dalle strade di sviluppo esistenti, il che significa che la zona non può più essere percepita come bosco. La nuova zona residenziale avrebbe senso nella posizione proposta, dato che il sito è già collegato a tutte le infrastrutture. La strada di accesso è già esistente .”



5. La Giunta provinciale, a conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 21 della L.P. 13/1997, con delibera n. 661 del 27.7.2021 ha approvato a propria volta la variante di piano in discorso, ritenendo che lo scostamento del Comune dai pareri tecnici resi dall’Ufficio provinciale per la pianificazione paesaggistica e dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio potesse essere condiviso per le seguenti ragioni, mutuate, nella sostanza, dalla presa di posizione resa dal tecnico dell’odierna controinteressata il 23.4.2021 in relazione ai medesimi pareri (docc. 12 e 13 della ricorrente): “…. viene constatato che la frazione di Villa Santa Caterina deve essere considerata come un paese indipendente. Questo include la chiesa, la scuola, le associazioni, i ristoranti ecc. Negli ultimi anni non è stata individuata nessuna nuova zona residenziale per il paese di Villa Santa Caterina. Questo si riflette anche nello sviluppo demografico del paese. Negli ultimi anni, dal 2017 al 2019, c’è stato un solo aumento della popolazione di 6 persone. C’è un grande fabbisogno di terreni edificabili per la frazione di Villa Santa Caterina, il che renderebbe urgente un’individuazione. Non ci sono terreni alternativi disponibili per l’individuazione di una zona residenziale. Nella delimitazione della nuova zona residenziale, a sud è stata deliberatamente lasciata una striscia di separazione con destinazione bosco, in cui gli alberi a foglie decidue esistenti sono mantenuti. Inoltre, le aree di prato esistenti del vicino maso ‘Felder’ a sud possono anche essere considerate come una cintura verde. Questa cintura verde, costituita da strisce di bosco e prati, riflette il paesaggio naturale dei dintorni e dovrebbe essere conservata nella sua interezza. Questa cintura verde permette al paese di affacciarsi su un paesaggio naturale. La nuova zona è adiacente a una zona residenziale esistente, quindi può essere vista come un modesto ampliamento verso sud. Il collegamento al trasporto pubblico è eccellente. La fermata dell’autobus si trova a circa 50 m a ovest della zona ed è servita ogni mezz’ora .”



6. Ritenendosi lesa dalla descritta variante urbanistica la signora Mutschlechner ne chiede ora l’annullamento, affermandosi legittimata al ricorso in base al criterio cd. della vicinitas, poiché proprietaria dell’edificio abitativo eretto sulla confinante p.ed. 227 C.C. Villa Santa Caterina. Si predica, inoltre, mossa da un interesse concreto e attuale a impugnare gli atti del procedimento di modifica del p.u.c. dedotto in lite, posto che il nuovo insediamento abitativo, comportando l’eliminazione della cinta boschiva che attualmente delimita a sud la proprietà della ricorrente, la priverebbe dei benefici emanati dall’associazione arborea in termini di ombreggiatura e comfort estivi, vista, silenzio, con conseguente chiara lesione dell’agio abitativo e, a cascata, dell’integrità patrimoniale, compromessa dal deprezzamento dell’immobile.

A tutela della propria sfera giuridica, che assume pregiudicata dai provvedimenti impugnati, la ricorrente propone, dunque, il ricorso all’esame che affida ai seguenti capi di censura.

6.1. “ 1) Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento e della Commissione dd. 27/06/2001, come del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, in particolare dell’art. 6 e 12, e dell’art. 6 l.p. 9 17/2017 come anche dell’art. 17 LUP;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione
”: il motivo è centrato sull’omessa verifica da parte della competente Amministrazione comunale circa l’assoggettabilità della variante di piano alla valutazione ambientale (VAS).

6.2. “ 2) Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e ss. del 12 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n. 17;
eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto istruttorio”
: il motivo critica i contenuti, reputati omissivi e inveritieri, del rapporto ambientale preliminare che il tecnico incaricato dalla controinteressata ha allegato alla proposta di variante urbanistica.

6.3. “ 3) Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;
violazione e falsa applicazione del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e della L.P. 17/2017, in particolare dell’art. 10;
eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto istruttorio
”: il motivo approfondisce le carenze contenutistiche del rapporto ambientale preliminare ed evidenzia che lo stesso avrebbe dovuto essere redatto dal Comune o comunque da un tecnico incaricato dall’Amministrazione, non da quello assunto dalla parte interessata, e avrebbe richiesto, in ogni caso, l’esame, la discussione e la valutazione da parte del Consiglio comunale, che, invece, non sono stati svolti.

6.4. “ 4) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 35 LUP 13/1997 e dei principi cardine di contenimento del consumo e razionale uso del suolo come del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP);
eccesso di potere per travisamento, istruttoria travisata e/o omessa e per motivazione palesemente errata, omessa e/o carente
”: la doglianza evidenzia che la nuova zona residenziale sarebbe stata individuata in violazione dei principi di contenimento del suolo, di preferenza per il recupero della sostanza edilizia esistente, e di omogeneità e compattezza delle nuove zone edificabili;
non sarebbero state nemmeno prese in considerazioni le preferibili potenzialità edificatorie all’interno del villaggio;
esisterebbero aree ben più adatte a quella prescelta, nemmeno valutate, sicché erronea sarebbe l’affermazione del tecnico che ha inoltrato la proposta di modifica del p.u.c., ripresa poi dalla Giunta provinciale, per la quale non vi sarebbero adeguate aree alternative;
a rendere la zona prescelta poco adatta all’edificazione concorrerebbero la sua pendenza e la necessità d dissodamento con i conseguenti maggiori costi.

6.5. “ 5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 15 LUP come dell’art. 7 L.P. 17/1993 e del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) come dei principi di razionale sfruttamento del suolo e della tutela del paesaggio;
eccesso di potere per motivazione mancante/carente e difetto di istruttoria e violazione della circolare n. 1/2014 della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio
”: la doglianza si sofferma sulla prospettata omessa definizione del fabbisogno residenziale in proiezione decennale, quale presupposto necessario per l’individuazione di nuove zone residenziali.

6.6. “ 6) Violazione e/o errata applicazione delle delibere GP 1337 dd. 17/08/2010, CD n. 76 dd. 30/11/2009 e n. 29 dd. 29/03/2010, con le quali è stato approvato l’inserimento dell’insieme n. 22 ‘Villa Santa Caterina – Paese vecchio’ ;
eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità;
eccesso di potere per motivazione palesemente errata, omessa e/o carente
”: il motivo si sofferma sull’asserita erroneità delle giustificazioni addotte dal Consiglio comunale e, in seguito, dalla Giunta provinciale, per contrastare il parere negativo della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio in ordine all’inadeguatezza della nuova zona residenziale per la sua distanza dalle strutture scolastiche e dai punti di approvvigionamento;
in particolare non corrisponderebbe al vero il fatto che la tutela degli insiemi a protezione del centro del villaggio avrebbe necessariamente spinto l’edificazione futura sulle aree perimetrali dell’agglomerato;
di nessun rilievo sarebbe la constatazione che il centro del paese sarebbe raggiungibile a piedi, rimanendo indiscusso che strutture scolastiche, negozi e servizi, ivi concentrati, si troverebbero alla rilevante distanza di 1 km dal nuovo insediamento.

6.7. “ 7) Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e per motivazione palesemente errata, omessa e/o carente come anche contraddittoria;
violazione e/o falsa applicazione del piano paesaggistico del Comune di Brunico
”: il motivo sottolinea le perplessità suscitate dall’assunto con cui il Consiglio comunale e la Giunta provinciale contrastano le ragioni del parere negativo espresso dall’Ufficio per la pianificazione del paesaggio;
secondo i citati organi il valore paesaggistico ed ecologico del bosco a sud dell’abitato, che deve lasciare posto alla nuova zona residenziale, sarebbe già oggi non più percepibile come area forestale a causa delle strade di accesso che lo penetrano;
si tratterebbe – secondo la ricorrente – di un assunto contrastante con la decisione adottata a suo tempo dai medesimi organi di assoggettare l’area in questione a vincolo paesaggistico proprio per il pregio ecologico e paesaggistico dell’area boschiva;
sarebbe, in definitiva, del tutto carente, contraddittoria e travisata la motivazione con cui il Consiglio comunale e la Giunta provinciale pretendono di aggirare il parere paesaggistico contrario alla variante qui discussa.

6.8. “ 8) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 17 LUP ”: la proposta di variante urbanistica sarebbe priva del piano quotato della viabilità e del programma d’attuazione prescritti dalla disposizione in rubrica.

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