TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-09-04, n. 201401427

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-09-04, n. 201401427
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201401427
Data del deposito : 4 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01745/2013 REG.RIC.

N. 01427/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2013, proposto da:
S F L, rappresentato e difeso dagli avv. C R, F S, con domicilio eletto presso Fabrizio Sigillo' in Catanzaro, via Carlo V°,156;

contro

Questura di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento del provvedimento di avviso orale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2014 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso il sig. S F L chiedeva l’annullamento dell’avviso orale di p.s. emesso nei suoi confronti. Riferiva: di essere avvocato dal 1986;
che aveva sempre esercitato la professione nel rispetto della legge e senza alcun coinvolgimento in attività delittuose;
che il provvedimento era basato su presunti precedenti penali.

Impugnava il provvedimento per violazione di legge ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990. Riferiva: che non era stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento amministrativo;
che non vi erano i presupposti di cui all’art. 21 octies l. 241/1990;
che non sussistevano ragioni di celerità.

Impugnava il provvedimento per incompetenza del soggetto procedente all’avviso orale e alla redazione del processo verbale, per violazione dell’art. 3 d.lgs. 2011 n. 169. Riferiva: che il soggetto deputato alla formulazione dell’avviso orale era il questore e che tale potere non era delegabile;
che nel caso di specie il verbale di sottoposizione all’avviso orale era stato redatto dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tropea, essendo stata consentita la redazione del verbale a soggetto diverso da quello competente;
che, tra l’altro, non vi era alcun riferimento all’eventuale delega.

Impugnava il provvedimento per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Riferiva: che l’avviso orale risultava posto in essere in mancanza di idonea istruttoria e di una corretta valutazione dei fatti;
che i precedenti penali non erano idonei e sufficienti per l’emissione del provvedimento in questione;
che i deferimenti erano parziali e non provati;
che l’unico motivo su cui risultava fondato il provvedimento era rappresentato dall’arresto del ricorrente del 29.7.2011;
che il provvedimento di custodia cautelare in carcere era stato sostituito dagli arresti domiciliari;
che la motivazione non era idonea.

Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 3 d.lgs. 159/2011. Riferiva: che nel caso di specie era mancata una corretta istruttoria e un’esplicitazione motivazionale delle ragioni a sostegno dell’avviso orale;
che si era limitata a una mera elencazione delle circostanze, senza enunciazione dei risultati dell’istruttoria.

Impugnava il provvedimento per violazione di legge, eccesso di potere e ingiustizia manifesta dell’avviso orale. Riferiva: che ai fini dell’avviso orale occorreva l’esistenza di indizi, di elementi di fatto, della abitualità della dedizione a traffici illeciti, della pericolosità sociale;
che nel caso di specie, tali elementi non si riscontravano e, in particolare, non vi era prova delle illazioni contenute nel provvedimento;
che i deferimenti non provavano la pericolosità sociale del ricorrente;
che i deferimenti erano collegati alle funzioni di responsabile della segreteria tecnica dell’ATO n. 4 della Provincia di Vibo Valentia svolte dal ricorrente;
che dai fatti connessi alle funzioni in questione non si poteva ricavare l’esistenza di un’inclinazione a delinquere del ricorrente;
che le misure cui era stato sottoposto il ricorrente relative ai reati di riciclaggio, impegno di denaro e beni di provenienza illecita erano state revocate dal Gip di Catanzaro in data 5.11.2012;
che non era stata ritenuta configurabile nei confronti del ricorrente l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991 e, quindi, alcuna forma di connessine con l’associazione malavitosa;
che tali elementi non emergevano dal provvedimento impugnato.

Si costituiva la pubblica amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso.

2. L’impugnazione del provvedimento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non può trovare accoglimento.

Come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisibile, trattandosi non già di applicazione definitiva di una misura di prevenzione, ma di comunicazione di avviso orale a tenere, per l'avvenire, una condotta conforme a legge e, quindi, di un atto avente natura ed efficacia monitoria, non è necessaria la comunicazione ex art. 7 l. 241/1990. Il presupposto giuridico dell’avviso orale è costituito dalla condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, debba essere considerato urgente nell'accezione di cui all’art. 7 citato (Tar Piemonte Torino Sez. II, Sent., 28-11-2013, n. 1274;
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I Sent., 31-01-2008, n. 57).

3. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento per incompetenza del soggetto che ha proceduto alla redazione del processo verbale per l’avviso orale.

La censura è infondata.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che l’attività svolta dal verbalizzante abbia carattere di mera comunicazione, da intendersi come direzione del contenuto del provvedimento al destinatario, mentre l’atto stesso risulta essere stato predisposto dal Questore. Infatti, nel verbale in questione si evidenzia che al Lubiana “viene notificato che in data 21 giugno 2013 il Questore della Provincia di Vibo Valentia…”. Ne deriva che l’ufficiale verbalizzante costituisca un mero strumento di comunicazione del provvedimento posto in essere da altra autorità amministrativa.

L’avviso orale è ricompreso tra le misure adottate dal Questore, con redazione di processo verbale al solo fine della data che dovrà servire per il computo del triennio per la richiesta delle altre misure da adottare dal giudice ordinario. Il d.lgs. 159/11 (Codice antimafia), all'art. 4, puntualizza che trattasi di misura di prevenzione personale applicata dal Questore, ponendosi come un provvedimento amministrativo orale che diviene in concreto "scritto", per la doverosa verbalizzazione (Tar Abruzzo Pescara, sez. 1, 21.11.2012, n. 498). Al riguardo, merita rilevare che l’avviso orale è legittimamente verbalizzato dall’autorità di pubblica sicurezza per conferire data certa all’ammonimento (Tar Umbria Perugia, 10.11.2008, n. 714).

Il motivo di impugnazione non può pertanto trovare accoglimento.

4. Parte ricorrente ha inoltre impugnato il provvedimento nel merito evidenziando l’insussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ricorrente al provvedimento in questione.

Le motivazioni del provvedimento sarebbero rappresentate dall’esistenza di un’inclinazione del ricorrente a delinquere che sarebbe giustificata dai fatti descritti nella misura stessa e, in particolare, dai fatti connessi all’arresto del 29.7.2011, per reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di illecita provenienza. Il procedimento è ancora in corso ma viene indicato come un elemento su cui fondare un giudizio prognostico di pericolosità sociale. Nel provvedimento sono inoltre elencati precedenti di polizia. L’avviso orale rientra nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 25-07-2012, n. 244). Il provvedimento in oggetto, di natura discrezionale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si fonda e si giustifica sul mero dubbio che un soggetto possa commettere reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica. Le finalità preventive che lo caratterizzano richiedono, per natura, che esse siano adottate prima che si verifichino determinati accadimenti, quando in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza possono essere formulate solo delle prognosi su base probabilistica. Di conseguenza, il fatto che la pericolosità sociale in seguito risulti in concreto insussistente o comunque venga meno non determina l’illegittimità del precedente avviso, ma ne giustifica semmai la revoca. Medesimo discorso deve essere svolto nel rapporto tra procedimento o processo penale e la misura in questione, non presupponendo, l’avviso, l’esistenza di un reato, ma un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi circostanziati.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’avviso orale consiste nell'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano "elementi di fatto" che facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dalla legge e ha l’effetto di consentire la proposta all'autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione delle misure di prevenzione. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione. In definitiva, è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali (Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3548;
T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 aprile 2008, n. 1863;
essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione, Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581). I presupposti per l'adozione dell’avviso orale non esigono la sussistenza di prove sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche i soli sospetti che, secondo "regole di ragionevolezza ed in base ad una valutazione ampiamente discrezionale, inducano l'autorità di polizia a ritenere sussistenti quelle condizioni di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubbliche della persona avvisata che possano eventualmente dar luogo, in seguito, all'applicazione di una misura di prevenzione" (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 gennaio 2008, n. 57).

Nel caso di specie, non risulta un’illogicità ovvero un’incongruenza dell’operato della pubblica amministrazione nella predisposizione dell’avviso in questione, come emerge dall’esame dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale, dai quali, anche a prescindere dall’insussistenza dell’aggravante originariamente contestata al ricorrente, si rileva la permanenza del giudizio di gravità indiziaria a carico dello stesso in ordine alla specifica operazione economica oggetto dell’indagine. In particolare, nel provvedimento adottato dal Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, si evidenzia che il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare con riferimento alla condotta di riciclaggio finalizzata ad agevolare le illecite attività consortili dell’organizzazione transnazionale facente capo a Barbieri e Ventrici. Nel provvedimento si precisa che il Barbieri costituisce uno dei vertici organizzativi di un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico internazionale, ma non vi è prova che tali soggetti presentino collegamenti con le famiglie di ‘ndrangheta descritte nel provvedimento (“indubbia valenza dimostrativa in ordine all’esistenza e all’operatività criminale trans-nazionale, su scala mondiale – in almeno tre continenti –, di una ramificata associazione per delinquere dedicata al narcotraffico, alla partecipazione qualificata di Barbieri Vincenzo ai quadri di vertice ed organizzativi della stessa e alla sua operatività criminale per oltre un decennio, è anche vero che non può ritenersi certo, bensì solo presuntivo, il collegamento di detta associazione a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso” e ancora nell’ordinanza di revoca della misura cautelare del 5.11.2012 il riferimento è al decorso del termine), ne deriva la semplice esclusione del carattere mafioso dell’organizzazione (e, quindi, dell’aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991), in tale fase del giudizio.

L’ordinanza fa tuttavia riferimento alla persistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato. In considerazione lo specifico fatto contestato al ricorrente anche alla luce del tenore della motivazione delle ordinanze depositate in causa, non sussistono elementi per ritenere l’illogicità o l’erroneità del giudizio e della valutazione di pericolosità, fermi gli esiti del procedimento penale in oggetto, posta in essere dalla pubblica amministrazione derivandone pertanto il rigetto del ricorso.

5. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, delle difficoltà determinative della fattispecie e della complessità della stessa devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

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