TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-04-19, n. 202400492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-04-19, n. 202400492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400492
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 00492/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01456/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2020, proposto da
Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo da Bari, 226;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

“per l'annullamento

previa sospensiva, nei limiti degli interessi dell'Ente ricorrente:

a) della deliberazione della G.R. pugliese n. 1541 del 17/09/2020, trasmessa per notifica al Comune di Molfetta, a mezzo PEC, ed acquisita al protocollo comunale al n. 67110 del 06/10/2020, nonché pubblicata sul BURP n. 139 del 06/10/2020, avente ad oggetto “Variante normativa al PRG. Art. 7 NTA - disciplina dei “Piani di comparto”. Approvazione ex art. 16 della L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A. P.P.T.R.”;

b) del “parere” della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. AOO_145/675 del 30/01/2020, allegata al provvedimento sub a) “per farne parte integrante e sostanziale”;

c) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. C D e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;



1. Nell’esercizio della potestà di governo del territorio, il Comune di Molfetta, con la delibera del Consiglio comunale n. 59 del 12 novembre 2018, si è determinato “ ad adottare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980, il testo della Variante normativa dell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, come riportata nell’allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale”.



2. L’adozione della variante si è resa necessaria, secondo la ricostruzione dell’Ente locale molfettese, al fine di attuare una più flessibile identificazione, in sede di pianificazione urbanistica di secondo livello, delle tipologie edilizie insediabili anche nei comparti individuati nelle zone omogenee di tipo “C” del piano regolatore generale, lasciando inalterato l’indice di fabbricabilità territoriale, pur dopo l’approvazione di strumenti di pianificazione a valenza ambientale e paesaggistica.



3. Con la successiva delibera n. 50 del 7 ottobre 2019, lo stesso Consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni pervenute e ha disposto l’invio degli elaborati della variante normativa sopra citata alla Regione Puglia per l’approvazione definitiva, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96, comma 1, lett. d), delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) vigente.



4. Sta di fatto che, con la deliberazione impugnata (n. 1541 del 17 settembre 2020) la Giunta regionale pugliese “ è pervenuta nella determinazione di “…2. approvare ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG del Comune di Molfetta adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del 07/10/19, per l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di comparto”, relativamente alla possibilità di modifica delle tipologie edilizie;

3. rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante normativa al PRG del Comune di Molfetta adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del 07/10/19, per l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di comparto”, relativamente alla possibilità di modifica delle tipologie edilizie, per le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. AOO_145/675 del 30/01/2020, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota”.



5. A seguito, pertanto, del recepimento da parte della Giunta regionale del contenuto del “parere” della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio prot. n. AOO_145/675 del 30 gennaio 2020, l’ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 7 delle NTA del piano regolatore generale risulta così “definitivamente” formulato: “ Il progetto attuativo del Comparto può sopprimere o modificare le tipologie edilizie e alcuni degli indici edilizi indicati nelle NTA ad eccezione dell’indice di edificabilità territoriale IT e delle distanze minime tra i fronti degli edifici, purché in sede di verifica di compatibilità paesaggistica sia dimostrata la coerenza e la compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale”.

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