TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-28, n. 202000784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-28, n. 202000784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000784
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2020

N. 00829/2020 REG.RIC.

N. 00784/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00829/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 829 del 2020, proposto da:


Mpartner s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con i mandanti A G, A L M e U G, nonché con le società Starching a r.l., Ceas a r.l., Technion a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati D C e R M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R M Z in Milano, via Francesco De Sanctis, 33;


contro

Arexpo s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Piuarch s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese “Piuarch”, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Riccardo Esposito e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Seingim Global Service s.r.l., J+S s.r.l., Archimi Studio s.r.l. e 3ti Progetti Italia - Ingegneria Integrata s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione di Arexpo s.p.a. del 2 aprile 2020, successivamente conosciuta, di aggiudicazione della gara relativa al <<Concorso Internazionale di Progettazione in due gradi “Human Technopole: il Nuovo Headquarters” mediante procedura aperta>>
al r.t.i. Piuarch;

- di tutti gli atti ad essa conseguenti e presupposti;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per la condanna di Arexpo s.p.a. ad aggiudicare il concorso al r.t.i. ricorrente e a sottoscrivere il relativo contratto ovvero a disporne il subentro in quello eventualmente stipulato, oltre che per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Arexpo p.a. e Piuarch a r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa R P e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;


Il Collegio,

ritenuto che alcuni dei motivi di ricorso siano meritevoli di una più approfondita considerazione da riservare alla fase di merito;

considerato che le esigenze di tutela della società ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo;

atteso che la mancata decisione cautelare non consente di individuare un’effettiva soccombenza, per cui le spese della presente fase del giudizio devono essere compensate tra le parti;

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