TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-05-02, n. 202301453
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 01453/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2022, proposto da Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Portopalo di Capo Passero, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 14 settembre 2017, n. 1727, l’opposizione avverso il quale è stata dichiarata improcedibile con ordinanza del Tribunale di Siracusa del 16 maggio 2019, n. 1552 Repert. (RG 5855/2017), l’appello avverso la quale è stato rigettato con sentenza della Corte d’appello di Catania resa a seguito dell’udienza del 15 febbraio 2021 (RG 1182/2019).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 2 novembre 2022, e depositato il giorno 9 novembre 2022, parte ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe.
Al riguardo, risulta in atti, oltre la copia del decreto ingiuntivo in epigrafe:
a) copia dell’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 16 maggio 2019, n. 1552 Repert. (RG 5855/2017), con cui è stata dichiarata improcedibile l’opposizione proposta dal Comune odierno intimato avverso il decreto ingiuntivo;
b) copia della sentenza della Corte d’appello di Catania resa a seguito dell’udienza del 15 febbraio 2021 (RG 1182/2019), con cui è stato rigettato l’appello avverso la citata ordinanza 1552/2019; al riguardo, la copia della sentenza della Corte d’appello versata in atti è priva del numero del Registro Sentenze, nonché di altra firma digitale oltre quella riconducibile al Presidente (anche estensore), e non risulta assistita da attestazione della Cancelleria circa il suo