TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-02-23, n. 202200288
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 00288/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, Associazione culturale “-OMISSIS-”, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Lapecorella, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Melo Da Bari, 163;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati LE Dell'Anna e Camilla Caporusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza emessa dal Comune di Bari - Ripartizione Sviluppo Economico POS Servizi Amministrativi ex TULPS, in data 3.11.2016, contraddistinta dai nn. 2016-OMISSIS-, per l’immediata cessazione dell’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo presso l’associazione culturale denominata “-OMISSIS-”, sita in Bari;
nonché
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e/o comunque connessi del relativo procedimento, compresi il "verbale d'ispezione" redatto dal Corpo di Polizia Municipale - Settore Polizia Annonaria e Amministrativa del Comune di Bari, in data 13.10.2016 (contraddistinto dai nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-), ed il "verbale di accertamento di illecito amministrativo", elevato dalla Ripartizione Polizia Municipale, Settore Polizia Annonaria e Amministrativa, del Comune di Bari, in data 15.10.2016 (contraddistinto dal numero V.A. -OMISSIS-);
nonché
per l'annullamento
- di tutti gli altri atti del procedimento, allo stato, non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e udito per la parte resistente il difensore avv. LE Dell'Anna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.12.2016 e depositato in Segreteria il 30.12.2016, -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Culturale “-OMISSIS-”, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Il ricorrente esponeva in fatto che gli agenti del Corpo di Polizia Municipale - Settore Polizia Annonaria e Amministrativa del Comune di Bari, alle ore 01,15 del 13.10.2016, eseguivano un’ispezione presso la sede legale dell’Associazione Culturale “-OMISSIS-”.
All’esito di detta ispezione, gli agenti redigevano apposito verbale con il quale provvedevano ad accertare che la sede dell’associazione risultava aperta con libero ingresso ad avventori e che, all’interno del locale ispezionato, venivano identificate all’incirca venti persone intente a ballare, delle quali quattro risultavano sprovviste di tessera associativa.
Questo elemento, unito alla presenza di un c.d. “post” che sponsorizzava l’evento su un noto social network, aveva condotto gli agenti a redigere un verbale di accertamento di illecito amministrativo, contraddistinto dal n. V.A.-OMISSIS-, mediante il quale veniva contestata la violazione delle seguenti disposizioni di legge:
- art. 68 del R.D. n. 773 del 18.6.1931, in relazione all’art. 118, c. 1 del R.D. n. 635 del 06.5.1940;
- art. 666, commi 1, 3 e 4 c.p.
Sulla scorta delle risultanze di detti atti, veniva emessa l’ordinanza del Comune di Bari - Ripartizione Sviluppo Economico POS Servizi Amministrativi ex TULPS in data 3.11.2016, contraddistinta dai nn. 2016-OMISSIS-.
Mediante detta ordinanza, il menzionato ufficio del Comune di Bari ordinava a CI LE l’immediata cessazione dell’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo presso l’associazione culturale “-OMISSIS-”.
Nell’impugnare il provvedimento di cui sopra, il ricorrente sollevava le seguenti censure:
- violazione ed erronea applicazione dell’art. 68 del R.D. n. 773/31 T.U.L.P.S., in relazione all’art. 118, c. 1 del R.D. n. 635/40 Reg. d’Es. del T.U.L.P.S., nonché dell’art. 666 commi 1, 3 e 4 del c.p. a causa del rilievo di un vizio di eccesso di potere per sviamento di potere e/o per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà della motivazione, per difetto d’istruttoria, per travisamento dei fatti;
- violazione dell’art. 7 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;
- invalidità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 138 e seguenti c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio partecipativo ex art. 21- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con memoria di costituzione pervenuta in