TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-10-26, n. 201806301
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Pubblicato il 26/10/2018
N. 06301/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2018, proposto da:
Centro Medico Duemila s.r.l., Medicinaoggi s.c. a r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati A R, E R c, A R, con domicilio presso la p.e.c. professionale e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M I in Napoli, via San Pasquale a Chiaia, 55;
contro
Commissario
ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Colaiori, con domicilio eletto presso la p.e.c. professionale;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.L. di Caserta prot. n. 294523 del 15/12/2017, con il quale viene comminato il rifiuto di accettare i dati di erogazione delle prestazioni e le conseguenti fatture fino alla completa definizione del procedimento di sospensione dell'accreditamento di cui alla precedente Deliberazione n. 1406 del 10/11/2017;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Caserta n. 1406 del 10/11/2017, avente ad oggetto la proposta alla Regione Campania di sospensione o di revoca dell'accreditamento del Centro Medico Duemila s.r.l., socio della società Medicinaoggi s.c.a r.l.;
- tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania e dell’A.S.L. Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Centro Medico Duemila s.r.l. è una struttura istituzionalmente accreditata con decreto n. 35/2014 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania per l’attività di medicina di laboratorio generale di base con settori specializzati A1 (clinica chimica con immunoenzimatica senza tossicologia) e A2 (microbiologia e sieroimmunologia) ed è socia della Medicinaoggi s.c.a r.l. costituita a sua volta come struttura aggregata ai sensi del DCA n. 109/2013 e successivi decreti commissariali.
Con il ricorso in trattazione le predette società impugnano il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 294523 del 15/12/2017 - unitamente alla deliberazione aziendale n. 1406 del 10/11/2017 (costituente atto presupposto) - con cui l’A.S.L. ha rifiutato, con effetto immediato, di accettare i dati e le fatture delle prestazioni del Centro Medico Duemila s.r.l. erogate in regime di accreditamento fino alla definizione del procedimento di cui alla deliberazione della medesima A.S.L. n. 1406 del 10 novembre 2017.
Nello specifico, con la predetta deliberazione n. 1406/2017 l’A.S.L. rappresentava che il Sig. N R, amministratore e legale rappresentante del Centro Medico Duemila nonché esponente aziendale della società Medicinaoggi s.c.a r.l. risultava indagato in un procedimento penale pendente presso la Procura di Napoli - DDA e sottoposto ad ordinanza custodiale in data 26 settembre 2017. Tali circostanze, secondo l’amministrazione sanitaria, vanno ad intaccare il rapporto fiduciario posto a base dell’accreditamento istituzionale, requisito fondamentale che connota la natura concessoria dell’istituto;pertanto, con la citata delibera, l’A.S.L. proponeva alla Regione Campania, quale organo sovraordinato, la sospensione o la revoca dell’accreditamento in favore del Centro Medico Duemila s.r.l. richiamando l’art. 2 del decreto di accreditamento n. 35/2014 (in base a tale ultima disposizione: “in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, ovvero -nel caso ricorrano le condizioni- del mancato adempimento di quanto disposto dal DCA n. 109/2013, il Direttore Generale dell’Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell’accreditamento istituzionale” ).
Le ricorrenti contestano la legittimità degli atti impugnati e deducono i seguenti profili di illegittimità: violazione e falsa applicazione del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n. 35/2014, incompetenza, vizio del procedimento e carenza di presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, carenza di presupposti, travisamento e difetto di motivazione.
In sintesi, lamenta che:
- l’A.S.L. avrebbe adottato un provvedimento cautelativo sostituendosi indebitamente alla Regione Campania, cui unicamente compete l’eventuale sospensione o revoca dell’accreditamento;inoltre, si tratterebbe di un atto soprassessorio, poiché la sospensione dell’accreditamento è stata disposta senza la fissazione di un termine;
- prima dell’adozione dell’impugnato atto, fin dal 16 ottobre 2017 il Sig. N R ha rassegnato le proprie dimissioni facendo quindi venir meno la causa ostativa ed è stato sostituito da altro amministratore, inoltre il prevenuto ha ceduto la propria partecipazione nel capitale sociale del Centro Medico Duemila s.r.l. e, infine, è deceduto il 7 luglio 2018, con conseguente estinzione del procedimento penale a suo carico;
- la pendenza di un procedimento penale non costituisce legittima causa di sospensione dell’accreditamento, visto che l’inibitoria di eventuali concessioni può discendere solo dall’adozione di una misura di prevenzione ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o da una informativa antimafia (art. 91) che, allo stato, non risultano emesse.
Resiste in giudizio l’A.S.L. Caserta che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
Si è costituito il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania.
Il T.A.R. ha accolto la richiesta di sospensiva con ordinanza n. 359 del 7 marzo 2018 con la seguente motivazione: “Ritenuto che il ricorso proposto avverso il provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.L. di Caserta prot. n. 294523 del 15/12/2017 è assistito da fumus, con riferimento alla censura che attiene al vizio di incompetenza dell’A.S.L. per avere di fatto disposto la sospensione dell’accreditamento istituzionale in forma cautelativa ed anticipata in mancanza di preventiva determinazione dell’amministrazione regionale.