TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 2022-07-25, n. 202205701

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 2022-07-25, n. 202205701
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205701
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 01284/2013 REG.RIC.

N. 05701/2022 REG.PROV.PRES.

N. 01284/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2013, proposto da
A R, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Borre', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, 107;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R M, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

d.d. n.236/12 di rezione dell'istanza di condono edilizio presentata per la sanatoria di una unità immobiliare residenziale sita in via cassia km. 20,500


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’art.82 c.1 del C.p.a. e dato atto che in esito alla comunicazione dell’avviso di segreteria ivi indicato, è stata depositata dalla parte ricorrente, nei termini perentori sanciti dal citato art.82 c.

1. C.p.a., nuova istanza di fissazione di udienza redatta secondo le formalità ivi specificate;

Considerato che l'estinzione del giudizio per perenzione, risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l'esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli;
in definitiva, è funzionale alla rapida definizione del giudizio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
e che al fine di impedire la perenzione, non basta il compimento di un qualunque atto processuale ma rileva solo un atto che abbia il contenuto tipico della richiesta di fissazione dell'udienza, quale prevista dall'art. 82 D.Lgs. n. 104/2010, depositato successivamente alla comunicazione dell'avviso (cfr, ex plurimis, Cons. Stato Sez. IV, 14-04-2020, n. 2411)

Considerato che il predetto art.82 va letto tenendo conto delle coordinate normative rivenienti dall’art.136 C.p.a. il quale prescrive, al comma 2 bis, che tutti i provvedimenti delle parti sono sottoscritti con firma digitale e che (comma 2 ter) “ Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” ;
(ved. Anche art.9 già del d.P.C.M. 16.2.2016 n.40 ed oggi del d.P.C.S. 22.5.2020 pubblicato nella G.U. 27 maggio 2020, n. 135);

Considerato pertanto che la mera copia informatica di un documento formato in originale su supporto analogico (id est: in cartaceo) deve ritenersi priva di efficacia probatoria se la sua conformità all’originale non è attestata da soggetto a tanto autorizzato (art.22 citato) con firma digitale (art.24 cit);
altrimenti detto il deposito della nuova I.F.u. prescritta dall’art.82 c.1 C.p.a. che si riveli una mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale (che riproduce) attestata con firma digitale del procuratore del ricorrente, non vale a fornire a detto documento certa paternità. Inoltre non essendo detto documento funzionale alla chiamata in giustizia di altra parte e all'articolazione delle altrui relative difese non può dirsi neanche operante, in parte qua, il principio del raggiungimento dello scopo ex art.156 C.p.c. posto che il termine (già 180 ed oggi 120 giorni) accordato alla parte ha pacifica natura perentoria ed alla relativa scadenza consegue, ope legis, l’estinzione del giudizio attraverso pronuncia, avente efficacia meramente dichiarativa, in conformità.

Considerato che la nuova I.f.u. prodotta dalla parte presenta le criticità dianzi evidenziate e rivelandosi, per l’effetto, inidonea a escludere l’intervenuta estinzione del giudizio;

Visti gli artt.35 e 85 del C.p.a.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi