TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202101870

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202101870
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101870
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2021

N. 01870/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso A F, in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, viale Quinto Ennio, n. 33;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, corso Trieste, n. 27;

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R D e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Modugno, Amiu S.p.A. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana, Azienda Sanitaria Locale Bari, Autorità di Bacino per la Puglia, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (Ager), non costituiti in giudizio;

nei confronti

Newo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G e A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Fabrizio Colavecchio, in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 143;

Ossigenopuro S.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Francesco Crispi, n. 6;

ad opponendum:
Itea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Puglia - Dirigente Servizio autorizzazioni ambientali - n. 7 del 25.01.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 1.2.2018, nonché

di tutti gli atti anche endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ove lesivi;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Bari il 11.6.2021:

per l'annullamento

della determina della Regione Puglia - Servizio AIA e RIR - n. 124 del 31.03.2021 di non sottoposizione a VIA delle modifiche progettuali della proposta Newo S.p.A. ed atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Newo S.p.A., di Acquedotto Pugliese S.p.A., dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia e della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori avv.ti A F, anche su delega dell’avv. B C e dell'avv. G M, T C, G N, M I, su delega degli avv.ti R D e M G, M L C, M G, A D F e M L, su delega dell'avv. F P B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.3.2018 e depositato in Segreteria in data 12.4.2018, il Comune di Bari adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.

Esponeva in fatto che con istanza corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica di riferimento, trasmessa in data 18.03.2016 alla Sezione Ecologia della Regione Puglia, la società Newo S.p.A. richiedeva “l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto/intervento di realizzazione ed esercizio dell’attività di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ...” da ubicarsi nella zona industriale di Bari (foglio 18, particella n. 589) in area tipizzata come zona produttiva “D4 Aree regolate dal Piano delle Aree di Sviluppo Industriale”, all’interno del quale vigono le N.T.A. allegate al Piano Urbanistico Esecutivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - ASI di Bari.

Con successiva istanza del 21.3.2016, la Ossigenopuro S.r.l. ha richiesto l’avvio del procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque reflue meteoriche per l’impianto dedicato alla produzione di ossigeno tecnico, destinato all’impianto di coincenerimento dei rifiuti della Newo S.p.A.

A seguito della ricezione di tali istanze, veniva conseguentemente avviata la complessa fase di valutazione della proposta da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti ossia gli Uffici Regionali competenti per materia, il Comune di Bari, il Consorzio ASI,

ARPA

Puglia, SPESAL ASL, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, la Soprintendenza, l’Autorità di Bacino Distrettuale e AQP S.p.A.

L’attività istruttoria si era successivamente sviluppata attraverso varie sedute della conferenza di servizi finalizzate ad acquisire i pareri degli Enti pubblici interessati, ovvero chiarimenti ed approfondimenti da parte della società proponente in ordine a specifiche questioni di natura tecnica o giuridica afferenti il progetto.

In data 30.11.2017 si teneva l’ultima seduta della conferenza di servizi che, come può leggersi testualmente nel verbale, “dichiara(va) conclusi i lavori con la definizione favorevole del procedimento coordinato, fatti salvi gli impegni evidenziati all’esito dei quali l’autorità competente potrà emettere il provvedimento conclusivo…”.

Chiarito quanto sin qui evidenziato in fatto, l’atto introduttivo del giudizio si soffermava più analiticamente con riferimento alla posizione assunta dal Comune di Bari nel corso del citato procedimento.

In particolare, in data 6.10.2017, il Comitato VIA composto da tecnici comunali, valutato il progetto, esprimeva parere favorevole con prescrizioni, subordinato alla conferma della metodologia di calcolo per la normalizzazione delle concentrazioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dall’impianto.

Con nota prot. n. 249484 del 10.10.2017, il Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, all’esito di approfondimento documentale specialistico, trasmetteva alla Regione Puglia il proprio “parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame, a condizione che il proponente rispetti tassativamente le prescrizioni ivi descritte: 1) i rifiuti ammessi al trattamento (CER: 19.12.12, 19.05.01, 19.05.99) dovranno avere origine esclusivamente dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Non dovranno essere ammessi al trattamento rifiuti solidi o liquidi di differente tipologia … In via prioritaria dovranno essere accolti i rifiuti prodotti dall’impianto TMB di

AMIU

Puglia S.p.A. e provenienti dal Comune di Bari;
potranno, ove residui disponibilità nei limiti dei flussi in ingresso indicati, in via secondaria, essere accolti solo ed esclusivamente flussi da altri impianti/Comuni della Città Metropolitana di Bari (…);
2) … dovranno essere valutate nel dettaglio le condizioni di emergenza per la sicurezza, con la redazione di opportuni Piani di Sicurezza;
3) … si ritiene necessaria la predisposizione dello Studio epidemiologico in ambito di istruttoria per il rilascio di AIA;
4) a titolo di compensazione degli impatti ambientali prodotti dall’impianto, il proponente dovrà prevedere opportune misure di tipo economico, da concordare e regolare tramite appositi accordi tra soggetto gestore e l’amministrazione Comunale … 5) il Piano di Monitoraggio e controllo … si richiede includa anche misurazione di nanoparticelle al camino …”.

In pari data si svolgeva seduta della conferenza di servizi, in cui tale parere veniva acquisito e gli atti di detta seduta venivano trasmessi dalla Regione Puglia con nota prot. n. A0089 del 17.10.2017 n. 9021.

Con note prot. n. 10957 del 17.11.2017 e n. 11269 del 24.11.2017, la Regione Puglia - Servizio VIA VINCA chiedeva al Comune di Bari parere sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento in questione.

Con successiva nota prot. n. 298671 del 28.11.2017, il Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - inviava alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Servizio VIA VINCA espresso motivato “parere favorevole in merito alla compatibilità dell’intervento con il regolamento edilizio e con gli strumenti urbanistici vigenti …”.

Peraltro, sotto tale profilo, parere favorevole di conformità urbanistica al P.U.E. consortile era stato reso altresì dal Consorzio ASI competente per territorio con propria nota prot. n. 7317 del 16.11.2017.

Nelle more della definizione dell’ iter autorizzatorio, il Sindaco di Bari, con nota prot. n. 318461 del 17.12.2017 rappresentava al Presidente della Regione Puglia elementi di motivato dissenso rispetto alla realizzazione dell’impianto in esame.

In primo luogo, veniva evidenziato testualmente che “… il Comune di Bari, nel rispetto dei principi normativi comunitari e nazionali e seguendo gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, ha incentivato la raccolta differenziata e il porta a porta … e che quindi in tale contesto la scelta di realizzare un impianto privato, anche con contributo e finanziamento pubblico, (relativamente al quale - si osservava - che la società ha avanzato richiesta alla Regione Puglia, ai sensi delle previsioni regolamentari di cui all’Avviso per aiuti ai progetti di Piccole Medie Imprese come da Determina Regionale - Sezione Competitività Sistemi Produttivi - n. 1253 del 23.6.2016) risulterebbe confliggente … con l’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione Regionale di evitare l’eccesso di privatizzazione del ciclo dei rifiuti … e con gli indirizzi che sottendono il Piano regionale per i rifiuti urbani … Infatti, l’impianto in questione seppure destinato a trattare rifiuti speciali accoglierebbe solo frazioni provenienti dal ciclo degli urbani essendo localizzato all’impianto per urbani di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi