TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-23, n. 202302133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-23, n. 202302133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302133
Data del deposito : 23 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2023

N. 02133/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato C L F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio degli avvocati C L F B e M M, sito in Palermo, Via Giovanni Maurigi n. 11;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo :

- del messaggio Dia - Ufficio Personale - prot. n.

7.4.2020 e della nota Dia, Sezione operativa -OMISSIS- - prot. n. 125/TP 97 del 12.3.2020;

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- del decreto a firma del Capo della Polizia, recante la data del 4 agosto 2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 25/05/2020 e depositato il 26/05/2020, la ricorrente, Ispettore Superiore di P.S. - premesso di avere prestato servizio presso la sezione di -OMISSIS- della Direzione Investigativa Antimafia dal 22.12.2014 al 14.4.2020, quale responsabile Affari Generali e segreteria del Capo sezione e di ricoprire da oltre venti anni la carica di Vice Segretario Provinciale del Sindacato -OMISSIS- - espone che:

- in passato effettuò un controllo amministrativo presso la concessionaria auto di proprietà del Sig. -OMISSIS-, conclusasi con la contestazione delle violazioni degli artt. 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e 17/bis Tulps;

- nella serata dell'8 febbraio 2020 la ricorrente, unitamente al proprio coniuge, si trovava all'interno della sala intrattenimenti "-OMISSIS- - di proprietà della Sig.ra -OMISSIS-, coniuge del Sig. -OMISSIS-;

- è in rapporti amicali, da oltre trent'anni, esclusivamente con la prima, soggetto privo di precedenti penali e titolare di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per l'esercizio dell'attività commerciale sopra citata, inclusa la licenza di pubblico spettacolo e di somministrazione di alcolici, il cui rilascio, è di competenza della locale Questura;

- nella stessa serata nel predetto locale veniva effettuato un controllo di natura amministrativa finalizzato alla verifica del possesso, in capo al titolare, di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla legge da quattro appartenenti della locale Questura i quali riconoscevano la collega senza tuttavia intimarle di allontanarsi dall’ufficio della titolare del locale per motivi di opportunità consentendole di rimanere;
continuavano quindi indisturbati, la propria attività d'ufficio che si concludeva con regolare contestazione di due violazioni;

- nel corso del citato controllo amministrativo uno degli agenti accertatori si intratteneva in una breve conversazione con il coniuge della proprietaria del locale a sua volta proprietario di una concessionaria d’auto presso la quale numerosi appartenenti alla Questura di -OMISSIS-, anche nel recente passato, avevano acquistato le proprie autovetture.

In data 23 marzo 2020 alla ricorrente veniva contestato l’addebito disciplinare per violazione dell’art. 4 n. 18 D.p.r. 25.10.1981 n. 737 “per avere tenuto un comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza” . Ciò in quanto la ricorrente: 1) sarebbe entrata pochi minuti dopo nella stanza ove si svolgeva il controllo amministrativo ed avrebbe tenuto a sottolineare di essere amica fraterna della titolare della sala intrattenimenti -OMISSIS-;
2) avrebbe collaborato attivamente con i coniugi -OMISSIS- e con i relativi collaboratori per reperire la documentazione oggetto di richiesta di esibizione da parte degli agenti accertatori, “cimentandosi anche in obiezioni sugli accertamenti e sulle contestazioni effettuate dal personale -OMISSIS-operante spingendosi finanche a raccontare come in passato lo stesso -OMISSIS- avesse venduto autovetture a funzionari che erano stati in servizio in questa Questura” ;
3) “assumeva un atteggiamento di difesa nei confronti dei gestori -OMISSIS- e più volte portava argomentazioni a sostegno per evitare qualsiasi addebito verso di loro” .

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7.4.2020, con il quale la Dia - Ufficio Personale - comunicava che:

1. i fatti rappresentati dal Capo Sezione della Dia di -OMISSIS- (v. nota del 12.3.2020) avrebbero generato delle perplessità in ordine alla lealtà ed alla trasparenza dell'interessata nei confronti dell'Istituzione cui appartiene;

2. l’episodio avrebbe provocato un danno all'immagine alla struttura, generando commenti sfavorevoli sia nell'ambito della locale Dia sia presso la questura di -OMISSIS-;

3. il comportamento “omissivo” dell'ispettore in ordine ai fatti della notte dell'8.2.2020 avrebbe generato un quadro di emergente incompatibilità in ordine all'ulteriore permanenza presso l’attuale sede di servizio della ricorrente, incrinando e compromettendo irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la gerarchia: condizione indispensabile e necessaria per una serena ed efficace prosecuzione dell'impiego presso la Dia di -OMISSIS-.

Nel medesimo messaggio l’amministrazione preannunciava l’adozione di un decreto di revoca dell’assegnazione della ricorrente presso il detto ufficio e riteneva di omettere la comunicazione di avvio del procedimento in quanto vi sarebbero stati i presupposti della necessità e dell'urgenza. Il messaggio si concludeva disponendo che l'ultimo giorno di servizio della ricorrente sarebbe stato il 14.4.2020 in quanto la revoca dell'assegnazione sarebbe decorsa dal 15.3.2020. La ricorrente consegnava, quindi, tutti i documenti e gli oggetti elencati nel detto messaggio e veniva assegnata, con decorrenza immediata, dal Questore di -OMISSIS- alla divisione Polizia anticrimine con nota del 17.4.2020.

2. - Del suddetto provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) CON

RIFERIMENTO AL MESSAGGIO DIA UFF PERSONALE DEL

7.4.2020 VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR n. 164/2002. OMESSA INFORMAZIONE SINDACALE PREVENTIVA.

La ricorrente deduce di essere da vent'anni, Vice Segretario Provinciale del Sindacato -OMISSIS- ed ha subito un provvedimento di mobilità interna presso un ufficio diverso da quello di appartenenza ma nell’ambito della stessa sede di servizio. Lamenta che l’amministrazione resistente avrebbe omesso di effettuare la comunicazione sindacale preventiva, prescritta dall'art. 25, comma II, lett. b) D.p.r. n. 164/2002.

2) CON

RIFERIMENTO AL MESSAGGIO DIA UFF PERSONALE DEL

7.4.2020 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24-97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO VIOLAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE N. 241/1990.

La ricorrente lamenta che non vi sarebbe stata alcuna ragione di urgenza che potesse giustificare l’omesso invio dell'avvio di procedimento.

3) CON RIFERIMENTO AL MESSAGGIO DIA UFF.

PERSONALE DEL

7.4.2020. CON RIFERIMENTO ALLA NOTA DIA - SEZIONE OPERATIVA TRAPANI - PROT. N. 125/TP 97 DEL 12.3.2020. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO - ISTRUTTORIA CARENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La ricorrente deduce che i fatti non si sarebbero svolti come ritenuto dagli estensori delle relazioni di servizio nelle quali sono confluite, in parte circostanze non veritiere, in parte deduzioni, frutto di personali interpretazioni in malam partem: la non corrispondenza al vero del contenuto di tali relazioni di servizio e le relative interpretazioni dei relativi estensori, vizierebbero irrimediabilmente il provvedimento impugnato. Secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe comunque illegittimo per istruttoria carente, difetto di motivazione.

4) CON

RIFERIMENTO AL MESSAGGIO DIA UFF PERSONALE DEL

7.4.2020 CON RIFERIMENTO ALLA NOTA DIA - SEZIONE OPERATIVA TRAPANI - PROT. N. 125/TP 97 DEL 12.3.2020, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA SOTTO ALTRO PROFILO ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.

Secondo la ricorrente nel caso in esame, difetterebbero sia la situazione di incompatibilità sia la proporzionalità della revoca dell'assegnazione della ricorrente presso la Dia di -OMISSIS-. Inoltre con foglio n. 428/2020 del 27.2.2020 l'Ufficio personale della Dia, dopo aver trasmesso le relazioni di servizio scritte dai verbalizzanti, chiese alla relativa sezione di -OMISSIS- una valutazione del comportamento della ricorrente in relazione ai fatti cosi come prospettati nelle relazioni di servizio. L’ex superiore gerarchico della ricorrente sarebbe andato, tuttavia, oltre le richieste, allegando stralci di talune intercettazioni telefoniche intercorse tra soggetti che giammai avrebbero avuto contatti né con la ricorrente né con la Sig.ra -OMISSIS-.

3. - Successivamente, con nota del 22.05.2020, l’amministrazione resistente ha concluso il procedimento disciplinare a carico della ricorrente ed ha irrogato la sanzione del richiamo scritto, in luogo della pena pecuniaria oggetto della contestazione originaria. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico in data 10.06.2020, chiedendo l’archiviazione del procedimento disciplinare.

4. - Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18/09/2020 e depositato il 21/09/2020, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del 4 agosto 2020 - con il quale il Capo della Polizia ha rigettato il ricorso gerarchico ed ha confermato la sanzione disciplinare del richiamo scritto - peri seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 - 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3

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