TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-09-07, n. 202300690
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Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato H K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del decreto di rigetto dell'istanza di regolarizzazione ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020, prot. n. P-BS/L/N/2020/105269, emesso dalla Prefettura di Brescia, Sportello Unico Immigrazione, in data 22/03/2023 e notificato al ricorrente presso il difensore mezzo PEC in data 12/07/2023;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la sig.ra -OMISSIS- presentava allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Brescia domanda di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, a favore del signor -OMISSIS- -OMISSIS-;
- la Prefettura, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990, con provvedimento in epigrafe rigettava la domanda di emersione, rilevando l’esistenza di una precedente condanna