TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-11-26, n. 201103747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-11-26, n. 201103747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201103747
Data del deposito : 26 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01356/1998 REG.RIC.

N. 03747/2011 REG.ATTI

N. 01356/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1356 del 1998, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Tuscano, con domicilio eletto presso Giuseppina Tuscano Avv. in Reggio Calabria, via Argine Dx Annunziata N.9;

contro

Azienda Sanitaria N. 10 di Palmi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dall'ASL 10 di Palmi per i miglioramenti contrattuali;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 dicembre 1998;

Premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 marzo 2005, n. 876;
Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 ottobre 2007, n. 5155;
Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009, n. 2318), il principio desumibile dall’art. 25 della L. n. 1034/1971 - secondo cui i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non si sia compiuto alcun atto di procedura – deve ritenersi applicabile tutte le volte in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione (per cancellazione della causa dal ruolo), l’onere di impulso processuale torni alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante “nuovi atti di procedura”;

Considerato che alla pubblica udienza del 10.10.2007 il Presidente del Collegio, rilevata l’assenza delle parti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dal che è derivato l’onere per gli interessati di presentare una nuova istanza di fissazione;

Rilevato che nel termine di legge nessuna delle parti ha curato tale adempimento;
Ritenuto, per tali ragioni, che il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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