TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-03-20, n. 202400322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-03-20, n. 202400322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400322
Data del deposito : 20 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2024

N. 00322/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da P P, rappresentato e difeso dagli avvocati E C e N Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
P P d P L. e C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E C e N Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L P e C P, rappresentate e difese dagli avvocati E C e N Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota a firma del Responsabile P.O. Servizio Promozione economica, turistica e lavoro prot. 48351 del 13 febbraio 2020 trasmessa per PEC in pari data, recante la comunicazione dell'avvenuta approvazione della “ prima Lista delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine ” di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 28 gennaio 2020 e dell'inserimento di “Papini Pelletteria” nella “Categoria A – Eccellenze Storiche” della suddetta lista;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28 gennaio 2020, ad oggetto “ approvazione definitiva della prima Lista delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine ”, con i relativi allegati e dei verbali e/o relazioni e/o note istruttorie anche della Commissione di Valutazione richiamate, presupposte e connesse alla stessa deliberazione, ivi compreso il verbale conclusivo della citata Commissione del 15 maggio 2019, anche per la parte in cui, con i suddetti atti e provvedimenti, sono state respinte le osservazioni procedimentali dei ricorrenti del 23 luglio 2019 ed è stato disposto l'inserimento di “Papini Pelletteria” nella “Categoria A – Eccellenze Storiche” della suddetta lista identificando i vincoli alla trasformazione imposti sul bene e sull'attività commerciale dei ricorrenti;

- della comunicazione ai sensi della L. 241/1990 di cui alla nota a firma del Dirigente Servizio Promozione economica, turistica e lavoro prot. 240077 del 16 luglio 2019 ad oggetto “ Costituzione Lista delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine: elementi di tutela e limitazioni alla trasformazione ”;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 5 febbraio 2019, ad oggetto “ approvazione in via provvisoria della nuova Lista delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine ” con i relativi allegati nonché dei verbali e/o relazioni e/o note istruttorie anche della Commissione di Valutazione richiamate, presupposte e connesse alla stessa deliberazione;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2018 recante l'approvazione del “ Regolamento per la tutela e valorizzazione della attività economiche storiche e tradizionali fiorentine ” con particolare riferimento agli art. 7 (“ Vincoli alla trasformazione e monitoraggi ”), art. 8 (“ Richiesta di trasformazione di un'attività storica vincolata ”) e art. 9 (“ Modalità di cancellazione dalle liste ”);

- di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi, presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti dai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Signor P P, originario ricorrente, era proprietario dell'unità immobiliare ubicata al piano terra dell'immobile sito in Lungarno Archibusieri n. 10/12R a Firenze.

Nella suddetta unità immobiliare la Società Papini Paolo & C. s.n.c. svolge attività di vendita al dettaglio di articoli di pelletteria, valigeria e accessori.

2. L’immobile sopra descritto è ubicato in zona ricompresa nel centro storico della Città di Firenze, all’interno dell’area oggetto della tutela UNESCO (che nel 1982 dichiarava il centro storico fiorentino Patrimonio Mondiale dell’Umanità, inserendolo nella World Heritage List) con la seguente motivazione: « […] Questo eccezionale bene culturale, a buona ragione, doveva essere inserito già nelle prime liste del Patrimonio Mondiale e qualsiasi giustificazione potrebbe essere impertinente e superflua. ICOMOS vuole sottolineare il fatto che il Centro Storico di Firenze risponde ad ogni criterio stabilito dalla Convenzione. […] » (Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale, UNESCO World Heritage Committee, Sixth Session, Parigi, 13-17 dicembre 1982). Inoltre, nel Rapporto periodico del 2014 si precisava che: « Il centro storico di Firenze rappresenta una realizzazione sociale ed urbana unica, frutto di una continua creazione durata secoli, che racchiude musei, chiese, palazzi e beni di inestimabile valore. Firenze ha esercitato un’influenza predominante sullo sviluppo dell’architettura e delle arti monumentali, in primo luogo in Italia, e poi in Europa; ed è nel contesto fiorentino che nasce e si sviluppa il concetto di Rinascimento. Questo patrimonio conferisce a Firenze un carattere unico sia dal punto di vista storico che estetico » (UNESCO World Heritage Committee, Rapporto periodico 2014). Il centro storico « si estende per 505 ettari ed è delimitato da ciò che resta delle mura cittadine del XIV secolo. […] Il contesto urbano in cui si colloca la città storica si presenta ancora integro, così come le colline circostanti che costituiscono una perfetta quinta scenica. Il paesaggio mantiene le sue caratteristiche toscane, contribuendo al valore del Centro Storico di Firenze. Molte delle minacce per il centro storico riguardano l’impatto del turismo di massa, come l’inquinamento atmosferico dovuto al traffico urbano » (UNESCO World Heritage Committee, Rapporto periodico 2014).

2.1. Nell’intento di tutelare in termini conservativi gli elementi qualificanti del centro storico, e tra essi, per quanto rileva nella presente controversia, le attività commerciali di particolare pregio storico, il Comune, già mediante il piano regolatore approvato nel 1993, allegava alle N.T.A. un primo Elenco degli esercizi commerciali ritenuti di particolare interesse storico, artistico e documentario. Il Comune introduceva nelle norme tecniche di attuazione (art. 29 comma 3 e art. 39 bis ) vincoli di non modificazione degli arredi, delle vetrine e delle mostre per detti esercizi, nonché vincoli sulla destinazione d’uso dei locali utilizzati per l’artigianato artistico tradizionale.

In seguito, con deliberazione di C.C. n. 897/214 del 20 giugno 1994 (punto 15) si prevedeva, con riferimento agli esercizi di pregio oggetto delle N.T.A. al P.R.G., di dichiarare compatibili con le relative unità immobiliari « solo le attività commerciali o artigianali ivi esistenti per l’esigenza di tutelarne l’attestata e riconosciuta storicità e tipicità. Conseguentemente è vietata ogni loro utilizzazione e il rilascio di autorizzazioni, licenze e atti di consenso in genere […] che permettano insediamenti diversi in tali unità immobiliari ».

2.2. Successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 25 ottobre 1999 il Comune di Firenze istituiva l’Albo degli esercizi Storici e Tradizionali, nel quale erano inserite le attività già incluse nell’elenco allegato alle NTA al PRG, come risultanti dall’aggiornamento posto in essere con deliberazione di C.C. n. 42/3 del 12 gennaio 1998. L’Albo suddivideva i negozi iscritti in tre categorie: esercizi storici (categoria A), tradizionali (categoria B) e tipici (categoria C). Nell’elenco allegato alla succitata Deliberazione n. 42/3 del 1998 era ricompresa, nella lista degli esercizi storici, la Pelletteria Papini, in quanto « attività presente negli stessi locali dal 1896 ».

2.3. Nel Regolamento Urbanistico comunale approvato con la successiva deliberazione di C.C. n. 25 del 2 aprile 2015 si prevedeva, all’articolo 23 comma 1 delle NTA, che i negozi elencati nel Quadro conoscitivo « Elenco degli esercizi storici » costituivano « gli esercizi commerciali storici […] la cui permanenza è ritenuta elemento qualificante per la città »; mentre al comma 1.1 si stabiliva che: « gli esercizi storici di somministrazione specificamente individuati nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” sono considerati elementi di identità e riconoscibilità del particolare contesto in cui storicamente si sono collocati e che pertanto tali esercizi sono sottoposti, in forza dell’art. 42 bis del Codice del Commercio (L.R. 28/2005 e s.m. e i. – n.d.r.), al divieto di mutare la destinazione d’uso funzionale di somministrazione se non previa deliberazione del Consiglio Comunale che accerti l’avvenuta decadenza delle condizioni ambientali che ne hanno determinato la tutela; solo a seguito di tale atto le unità immobiliari possono essere destinate ad un’attività commerciale diversa dalla funzione di somministrazione ».

2.4. Da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2018, il Comune di Firenze approvava il « Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche storiche e tradizionali fiorentine », oggetto della presente causa.

L’art. 1 comma 3 del Regolamento stabilisce che: « Obiettivo del presente regolamento è quello di stabilire criteri per selezionare le attività economiche operanti sia in sede fissa che su suolo pubblico, che costituiscono eccellenze, storiche e tradizionali del tessuto produttivo fiorentino, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, individuandone gli elementi caratterizzanti e di pregio, e di stabilire altresì strumenti che ne favoriscano la tutela, la valorizzazione e la promozione ». Si prevede inoltre la formazione della « Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine », che andrà a sostituire integralmente sia l’Elenco Esercizi Storici allegato al regolamento Urbanistico comunale, sia l’Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali del Comune di Firenze (art. 1 comma 7).

Secondo l’art. 2, la Lista è formata dalle attività che presentano i requisiti descritti all’art. 3 del regolamento, e in sede di prima applicazione « sarà composta attingendo dall’Elenco degli esercizi Storici » allegato al regolamento Urbanistico e « dal

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