TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2023-09-13, n. 202301130
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2023
N. 01130/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2023, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Emilia 81;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 150959 del 19 maggio 2023, a firma del Comandante in Seconda, Gen. C.A. -OISSIS-, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza rigettava, per esigenze di organico e di servizio, l’istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 42 bis, D.Lgs. n. 151/2001, avanzata dal finanziere -OISSIS-, dalla Tenenza di San Nicandro Garganico ad una delle sedi ubicate nelle province di Roma, Latina o Frosinone;
nonché
per l’annullamento
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. Rosario Buccella, su delega orale dell'avv. G C P Z, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11.7.2023 e depositato in Segreteria in data 25.7.2023, -OISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Riferiva in fatto di essere un militare della Guardia di Finanza con il grado di Finanziere, effettivo, in servizio presso la Tenenza di San Nicandro Garganico (FG).
Esponeva altresì di essere convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, con la sig.ra -OISSIS-, nata a -OISSIS-(-OISSIS-) in data 1 settembre 1994, attualmente dipendente, quale impiegata amministrativa, dell’impresa “Montaggio e Smontaggio Mobili” di Crescenzi Marco, con sede in -OISSIS-(-OISSIS-), alla via -OISSIS-.
Dall’unione fra i due, in data -OISSIS-, a -OISSIS- (-OISSIS-), era nato -OISSIS-.
La residenza della famiglia era stata fissata in Priverno (-OISSIS-), alla via-OISSIS-.
In tale situazione, con istanza del 12 dicembre 2022, prot. 0600388 del 14 dicembre 2022 158570, il ricorrente chiedeva al Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, di essere assegnato temporaneamente presso una