TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-03-08, n. 201003487
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N. 03487/2010 REG.SEN.
N. 07898/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7898 del 2001, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dagli avv. S C, Rossana Muolo, con domicilio eletto presso Rossana Muolo in Roma, via Cola di Rienzo,163;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – IV Reparto – 12^ Divisione del 13.4.2001, prot. n. DGPM/IV/12^/049545/10/1180, con cui è stata rigettata l’istanza avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere l’indennità ex l. n. 100 del 10.3.1987 per la missione per servizio effettuata a S. Antonio Cherry Point (USA) della durata di 293 giorni;di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dal menzionato art. 1 l. n. 100 del 1987, con conseguente condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione di tale trattamento a far data dal disposto trasferimento d’autorità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to Rossana Muolo e l'avv. dello Stato Alessia Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente chiede accertarsi il suo diritto ad ottenere il trattamento economico (indennità) previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 per la missione effettuata a S. Antonio Cherry Point (USA) della durata di 293 giorni.
L’interessato premette in fatto che:
-è in servizio presso il M/Staeli Grottaglie per Grupaer, della Marina Militare;
-con fogli di viaggio n. 3650/95 e n. 3651/95 del 10 novembre 1995, veniva comandato in missione per servizio isolato da Roma a S. Antonio Cherry Point, al fine di frequentare un corso di addestramento sottufficiali specialistici AV-8B per la durata di 366 giorni;
-nella medesima data, tuttavia, lo Stato Maggiore della Marina, con nota prot. 0050005/S, disponeva il prolungamento della missione portandola ad una durata complessiva di 459 giorni;
-successivamente, in data 29 novembre 1996, con nota n. 0054005S, la stessa amministrazione apportava una ulteriore variazione alla durata della missione riducendola a giorni 293;
-al termine della missione, il ricorrente riceveva una indennità diversa da quella prevista dall’art. 1 della L. n. 100/1987 e, per tali motivi, presentava all’amministrazione istanza diretta ad ottenere i benefici previsti dalla suddetta normativa.
Con provvedimento del 13 aprile 2001, il ministero della difesa ha rigettato la suddetta domanda in quanto il corso frequentato dall’interessato ha avuto una durata non superiore ai 15 mesi.
Come seguono i motivi di ricorso:
1)violazione dell’art. 1 della L. n. 100/1987:
1.1)la corresponsione del trattamento economico di trasferimento è subordinata alla ricorrenza di due soli requisiti: a)la sussistenza di un trasferimento disposto d’autorità;b)l’intervento di questo trasferimento prima che siano decorsi 4 anni di permanenza nella sede di provenienza;questa indennità è stata poi estesa dalla circolare 24/11/1992, prot. n. 321/1992/AMM anche al personale militare comandato ad effettuare corsi all’estero;
1.2)ricorrono nel caso in esame entrambi i requisiti prescritti dalla menzionata disciplina normativa;
2)violazione dell’art. 36 Cost.:
2.1)il ministero ha riconosciuto l’indennità in parola ad altro personale impegnato all’estero in corsi di specializzazione al pari del ricorrente;
2.2)è stato violato il principio di parità di trattamento dei lavoratori che svolgono identiche mansioni;
2.3)l’Adunanza generale del Consiglio di stato ha statuito che “… qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto bagaglio della famiglia …”.
Si è costituita l’Avvocatura di Stato per resistere al ricorso.
All’udienza del 3 febbraio 2010 la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 – di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione - ha esteso al personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il trattamento economico previsto dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97 - come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 - nel caso del trasferimento d’autorità, prima che fossero trascorsi quattro anni di permanenza nella sede di titolarità. La stessa disposizione ha inoltre stabilito che l’indennità fosse ridotta, nel caso in cui nella nuova sede il dipendente fruisse di alloggio di servizio o di alloggio comunque gratuito.
All’epoca dei fatti per cui è causa, erano da tempo vigenti le disposizioni della legge 8 luglio 1961, n. 642, che prevedevano, per i militari destinati all’ estero per un periodo superiore a sei mesi, l’attribuzione di un trattamento economico comprensivo di determinate indennità, egualmente riducibili - analogamente a quanto disposto con la richiamata legge n. 100 - nel caso di fruizione da parte degli interessati di taluni benefici.
Il Collegio ritiene – conformante al principale indirizzo giurisprudenziale - che tali disposizioni disciplinano compensi esattamente riconducibili nell’ambito dell’indennità di missione in quanto, pur se mancano i presupposti della missione ordinaria erogabile in ragione di spostamenti solo temporanei, le previste indennità mutuano entrambe dalla “missione” lo scopo del tutto comune di sovvenire alle maggiori necessità del personale, derivanti da un trasferimento in altra sede. Ne costituisce conferma il fatto che sia l’art. 4 della legge n. 642 del 1961, per l’indennità di lungo servizio all’estero, sia l’art. 1, terzo comma, della legge n. 100 del 1987, per l’indennità di movimento disposto d’ufficio, stabiliscono la decurtazione, ovvero, in alcuni casi, l’eliminazione dei previsti compensi, qualora l’interessato venga a fruire di alloggio messo a disposizione dall’Amministrazione ovvero di alloggio e sistemazione di servizio.
In tal senso si è costantemente pronunciata la prevalente giurisprudenza, la quale ha affermato che la ratio dei previsti compensi non sta nella copertura di un disagio di tipo psicologico, derivante da soggezione a un movimento non gradito, ma risulta sempre connessa, sia nell’un caso che nell’altro, con l’esigenza di venire incontro agli oneri da affrontare da parte del dipendente trasferito (Cons. St., Sez. IV, n. 3494 del 26 giugno 2000;n. 1303 del 21 novembre 1997;n. 1326 del 20.12.1996;n. 109 del 27.2.1995;n. 327 del 30.4.1991).
La permanente vigenza delle due disposizioni si spiega, peraltro, considerando il rapporto di specialità esistente tra la prima - disposizione del tutto peculiare diretta a disciplinare situazioni concernenti il personale militare destinato all’estero per un periodo superiore a sei mesi - e la seconda - disposizione volta a disciplinare la generalità dei casi – ragione per cui non può ritenersi che quest’ultima sia in grado di abrogare la precedente. Il rapporto di specialità, peraltro, sta anche a significare che laddove opera la prima, resta esclusa l’applicabilità della seconda (cfr C.d.s. sez. IV n. 7861/2003).
L’identità di ratio tra le due indennità porta, pertanto, ad ritenere che, per i periodi di permanenza all’estero superiori a sei mesi (come nel caso in esame) , il ristoro dei disagi patiti dai ricorrenti debba essere assicurato dalla sola indennità prevista dalla legge n. 642/1961 (cfr Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 745/1999 e n. 2565/2000).
La soluzione dettata con riferimento al periodo di permanenza all’estero va estesa anche al periodo di rientro in Patria del militare.
Il Consiglio di stato, con decisione n. 5865 del 2008 ha precisato, riformando la sentenza del Tar Lazio, sez. II, e
riferendosi a propri precedenti, che l'indennità per chi rientra in Italia
spetta con riferimento a taluni servizi all'estero, fra i quali non
rientrano gli invii in missione per addestramento, effettuati a decorrere
dal 1 gennaio 2001, ma soltanto per essere stato ciò previsto espressamente dalla legge n.86 del 2001 (artt. 1, che indica i particolari servizi all'estero
che danno luogo al beneficio invocato dal ricorrente, e 13).
Segnatamente, l’Alto consesso ha chiarito che “il rientro in sede del militare inviato in missione all’estero, con la corresponsione dell’indennità di lungo servizio, non può configurarsi come un trasferimento vero e proprio “a ritroso”. Questa conclusione risulta confermata dalle recenti innovazioni normative introdotte in tema di indennità di trasferimento del personale in questione con la legge 29 marzo 2001, n. 201, che, all’art. 1, dopo avere disciplinato la materia ex novo, stabilisce, all’ultimo comma, che l’indennità di cui al comma 1 compete anche al personale in servizio all’estero, all’atto del rientro in Italia. Tale disposizione, avente carattere chiaramente innovativo, si applica, a norma dell’art. 13 della medesima legge n. 86 del 2001, solo ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001, mentre per quelli effettuati entro il 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi la normativa previgente (Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2003, n. 8321;id., 6 aprile 2004, n. 1867).
Appare, del resto, concettualmente illogico – sopratutto in assenza di una disciplina regolatrice ratione temporis della fattispecie - parlare di “trasferimento” nel caso in cui un soggetto rientri in Italia per fine missione all'estero. Il rientro in Patria è vicenda strettamente legata, causalmente, alla missione all’estero di cui costituisce l’epilogo naturale e fisiologico;missione che aveva dato luogo, finché in essere, a taluni benefici economici.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.