TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-07-05, n. 201601821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-07-05, n. 201601821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601821
Data del deposito : 5 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02436/2015 REG.RIC.

N. 01821/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02436/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2436 del 2015, proposto da:
V P e R R A, rappresentati e difesi dall'Avv. A D, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;



contro

Comune di Acquedolci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. T C, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;



per l'annullamento

dell'ordinanza n. 50 del 24.08.2015, notificata ai ricorrenti in data 27.08.2015, con la quale il Comune di Acquedolci, in persona del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha ordinato “ l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Acquedolci e l'immissione in possesso di tutte le opere abusivamente realizzate e dell'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate, nella misura non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile costruita di proprietà della Ditta PROTOPAPA Vittorio e AMATA Rosalia " insistenti nel terreno ubicato nel Comune di Acquedolci, Contrada Barranca Mare, distinto in catasto al fg, n. 1, part.lla n. 599;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi: l'ordinanza ingiunzione di demolizione n. 29 del 04.05.2011, notificata in data 06.05.2011; il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, prot. n. 294/Vig. del 29.04.2011; l'atto di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 29/2011 redatto dalla Polizia Municipale in data 16.05.2012 (prot. n. 88/RNig. del 02.02.2012).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquedolci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati ed allegando, a tal fine, quanto segue:

- di essere comproprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Acquedolci (ME) individuato in catasto al fg. n. 1, pat.lla n. 599;

- che tale terreno era nella loro disponibilità sin dal 1993, anno in cui stipularono un contratto preliminare di compravendita con i precedenti proprietari, successivamente formalizzato con atto pubblico del 25.10.2006, Rep. n. 22143;

- che su tale fondo insisteva un manufatto di vecchia costruzione - i cui ultimi interventi di modifica erano stati eseguiti prima del 1 settembre 1967 - adibito ad abitazione rurale;

- che le condizioni statiche di tale fabbricato erano andate peggiorando nel corso degli anni per cui si era reso urgente un immediato intervento di ristrutturazione;

- che quindi, nel corso dell'anno 2003, eseguiva i suddetti lavori di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 L.R. n. 71/78, così urgenti ed inderogabili da non consentirgli di presentare per tempo neanche la relativa istanza per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni necessarie;

- che a distanza di circa otto anni, 1'U.T.C. del Comune di Acquedolci, con ordinanza ingiunzione di demolizione n. 29 del 04.05.2011 Prot. n. 4393/2011 (notificata in data 06.05.2011), sulla scorta del verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, Prot. n. 294/Vig. del 29.04.2011, gli ordinava “ la demolizione delle opere abusive […] entro i successivi 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ingiunzione di demolizione con avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine su indicato le opere verranno demolite dal Comune con spese a carico della ditta ”;

- che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentava quindi, in data 03.08.2011, una richiesta di concessione edilizia in sanatoria relativamente alle suddette opere di ristrutturazione;

- che il Comune di Acquedolci, con provvedimento prot. gen. n. 9314 del 05.10.2011, respingeva la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, in sostanza costringendolo a proporre impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (n. 66/2012);

- che nelle more della decisione del riscorso straordinario, l'ente locale resistente gli notificava ulterioru atti endoprocedimentali tendenti, da un lato, ad acquisire notizie in merito ad eventuali provvedimenti sospensivi emessi a seguito

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