TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-07-15, n. 201500338
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N. 00338/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. C M e P M, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'accertamento del diritto ad equo indennizzo,
e per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa n.6.005/n. dd. 25.10.2011 e dei relativi atti sottostanti, in particolare della Delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio dd. 30.6.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, maresciallo di prima classe dipendente dell’aeronautica militare, fa presente di risiedere in un Comune sito a circa 10 km dalla base militare collegato tramite una strada statale ad alto traffico, e fa presente che non esiste un collegamento tramite mezzi pubblici.
Mentre stava transitando diretto al lavoro in data 16 marzo 2009 alla guida di un motoveicolo, ha subito incolpevolmente un urto da un’autovettura, patendo gravi danni fisici. Chiedeva all’amministrazione militare la dipendenza da causa di servizio per l’incidente e che gli fosse concesso l’equo indennizzo in relazione all’infermità sofferta. Si tratta del classico incidente in itinere dovuto a responsabilità di terzi;la commissione medico ospedaliera di Padova ritenne che l’infermità fosse ascrivibile alla tabella A ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.
Successivamente il comitato di verifica ha affermato che detta infermità non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio e ha rigettato la domanda di equo indennizzo.
Il ricorrente impugna sia il parere negativo del comitato di verifica sia il provvedimento di diniego.
Fa presente che l’amministrazione è in possesso di tutti gli elementi necessari per l’accertamento dei presupposti. Non vi sono dubbi che l’incidente è capitato mentre il ricorrente si recava al proprio posto di lavoro, non vi sono dubbi che l’incidente è avvenuto a causa di una collisione con altro veicolo, che le infermità siano ben specificate né vi sono dubbi che il ricorrente non ha violato alcuna norma del codice della strada.
La documentazione include anche il verbale della polizia municipale, anche se non è stato possibile individuare il soggetto responsabile.
A sostegno osserva che il diniego di equo indennizzo deve essere preceduto dal preavviso di rigetto e quindi non rientra tra i casi di esclusione di tale preavviso previsti dall’articolo 10 bis della legge 241 del 1990. La comunicazione di avvio del procedimento avrebbe avuto una rilevanza determinante in quanto avrebbe consentito all’interessato di chiarire le circostanze.
Contesta poi la motivazione del diniego ritenendola insufficiente e illogica.
Resiste in giudizio l’amministrazione la quale rileva come il giudizio tecnico discrezionale non sia sindacabile in questa sede. Quanto alla violazione dell’articolo 10 bis amministrazione non deve inviare il preavviso di rigetto avendo il provvedimento natura vincolata come nel caso in esame.
Osserva poi come l’amministrazione si è adeguata al parere del comitato di verifica.
Con memoria depositata il 6 giugno 2015 il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni.
Con memoria di replica depositata il 17 giugno il ricorrente osserva come la valutazione sia sindacabile del giudice amministrativo, come non vi è stata alcuna motivazione relativamente alla causa di servizio e insiste poi sulla violazione dell’articolo 10 bis, in quanto l’atto non aveva assolutamente natura vincolata.
Nel corso della pubblica udienza dell’8 luglio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorrente impugna la decisione dell’amministrazione e il parere del comitato di verifica il quale ha affermato che l’infermità da lui subita mentre si recava al lavoro non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio e ha contestualmente rigettato la domanda di equo indennizzo.
Il presente ricorso è destituito di fondamento.
In disparte la considerazione che la consolidata giurisprudenza in materia ritiene che la variegata e qualificatissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del Comitato di Verifica e l’istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta, va rammentato che “il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti;di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio” (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049;in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093;Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959;id., 6 maggio 2010, n. 2619).
Più in generale, si è affermato che “nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404;id., 9 marzo 2010, n. 3827).
Nel caso di specie, non pare, tuttavia, al Collegio che siano ravvisabili le illegittimità denunciate, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, è provato per tabulas che il Comitato di Verifica, sul cui parere poggia il diniego impugnato, abbia espresso le proprie valutazioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (“Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”), previo esame di “tutti gli elementi risultanti dagli atti” (si veda il parere del Comitato di verifica, ultimo alinea) tra cui, necessariamente, e gli elementi informativi attinenti al servizio prestato dal -OMISSIS-e inoltre i verbali della Polizia municipale.
Le argomentazioni difensive svolte, non paiono, sufficienti per porre in discussione la ragionevolezza e logicità del diniego opposto dal Ministero sulla scorta del più volte citato parere del Comitato di verifica, né, in grado, di giustificare un eventuale approfondimento istruttorio.
Peraltro, va aggiunto che i giudizi medico – legali resi dai competenti organi tecnici non possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 12.10.2009, n. 1616) e, inoltre, che non possono ritenersi inficiati da difetto di motivazione i pareri medico - legali che, nel denegare il riconoscimento dell'infermità del dipendente da causa di servizio, contengano un attento esame della tipologia della prestazione lavorativa resa dal dipendente ed una qualificazione clinica della patologia sofferta.
Le argomentazioni difensive del ricorrente s’appalesano, in definitiva, mirate ad ottenere da questo giudice una valutazione medico-legale diversa da quella espressa dalla competente Amministrazione ovvero ad ottenere l’esercizio di un non consentito sindacato di merito (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 16-10-2009, n. 6352;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2.3.2011, n. 1936;Sez. Ibis, 3.12.2010, n. 35280;Sez. II, 6.10.2009, n. 9767) e tralasciano, invero, di considerare che il rapporto causa - effetto tra l’incidente subito in itinere dal dipendente e l’infermità dallo stesso sofferta deve essere individuato con un grado di consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008, n. 2239;Sez. IV, 12.07.2007, n. 3962).
Quanto alla violazione dell’art 10 bis della legge 241 del 1990, risulta dagli atti che il ricorrente abbia attivamente partecipato al procedimento facendo valere le sue ragioni, per cui la normativa sulla partecipazione risulta sostanzialmente applicata.
Sulla scorta delle considerazioni dianzi riportate, il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.
A tutela dei diritti e della dignità del soggetto nominato nel presente provvedimento giurisdizionale, occorre, infine, ordinare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le generalità del ricorrente, gli altri dati identificativi che lo riguardano e, in ogni caso, i dati idonei a rivelare il suo stato di salute.