TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-05-12, n. 200903717
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N. 03717/2009 REG.SEN.
N. 00729/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 729 del 2008, proposto da:
EDILTEKNO s.r.l., in persona del legale rappresentante, geom. L R, rappresentata e difesa dall’avv. T P, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria 46
contro
COMUNE di S G M, in persona del Sindaco pro tempore, signor M T, rappresentato e difeso dall’avv. M F, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Soave 7
per la condanna
del Comune al pagamento della somma di € 14.581,59 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione (acquedotto e impianto di depurazione) lungo un tratto di strada pubblica.
Visto il ricorso, notificato il 27/31 marzo, depositato il 2 aprile 2008;
Viste le memorie di costituzione e difesa del Comune;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 6 maggio 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Simone Brambilla (per delega dell’avv. Petrara) e l’avv. Facchetti;
Considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2003 la Società ricorrente conveniva il Comune di San Giuliano Milanese dinanzi al Tribunale di Lodi chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 14.581,59 corrisposta dalla Società a terzi per l’estensione della rete dell’acqua lungo un tratto di strada pubblica e per la realizzazione dell’impianto di depurazione.
Premesso a tal fine di avere ottenuto dal Comune la concessione edilizia (c.e. 17.1.2002, prot. n. 1865/02) per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso industriale sull’area di proprietà (censita nel N.C.T. al foglio 34, mapp. 52-183) e di avere pagato il relativo contributo, commisurato sia agli oneri di urbanizzazione sia al costo di costruzione, la Società imputava al Comune di avere rilasciato la concessione senza accertare l’effettivo stato di urbanizzazione dell’area;per il che era stata costretta, per ultimare l’edificio e renderlo agibile, a dotare un tratto di strada pubblica (via Colombera) delle opere di urbanizzazione mancanti (acquedotto, gasdotto e impianto fognario), assumendone l’onere a suo carico, per l’importo di € 9.781,59 (acqua) ed € 4.800,00 (fognatura).
Di qui, secondo l’assunto della ricorrente, l’obbligo del Comune di rifondere le spese da essa sostenute per la carenza in loco delle opere di urbanizzazione primaria.
2. Nel corso del giudizio civile la Società proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, che la Corte di cassazione dichiarava inammissibile (ord.za 11.5.2006 n. 20073/06 delle Sezioni Unite) in quanto proposto dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza 23 gennaio 2008 n. 84 il Tribunale di Lodi declinava la giurisdizione sul rilievo che la materia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, come emendato nel 2004 dalla Corte costituzionale.
La Società ha conseguentemente riassunto il processo dinanzi a questo giudice, col ricorso ora all’esame della Sezione. Nelle more del processo, ha anche impugnato la sentenza del Tribunale di Lodi dinanzi alla Corte d’appello di Milano.
Nel presente giudizio il Comune ha controdedotto eccependo preliminarmente l’inammissibilità della riassunzione sul rilievo che la translatio iudicii opererebbe ai fini della trasmigrazione del processo dal giudice amministrativo al giudice ordinario, ma non in senso opposto.