TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-11-30, n. 202003180

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-11-30, n. 202003180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003180
Data del deposito : 30 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2020

N. 03180/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00785/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2018, proposto da Lido Roma s.a.s. di Milazzo Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Catania, viale

XX

Settembre n. 45;

contro

- l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato pressoi cui uffici distrettuali sono per legge domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
- Sidra s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giaconia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Catania, via Francesco Crispi n. 247;
- l’IRSAP - Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bongiardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Giunta regionale di Governo della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

«- della nota, ricevuta via PEC dalla società ricorrente in data 19 aprile 2018, con cui l'IRSAP ha negato la propria competenza in merito alla gestione e manutenzione del canale Arci;

ove occorra, in via meramente cautelativa ed in parte qua , della deliberazione n. 153 del 4 aprile 2018, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato il trasferimento dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali, dall’IRSAP ai singoli gestori unici del servizio idrico integrato competenti per territorio;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

- nonché, per l’accertamento dell'obbligo in capo all'IRSAP di gestione e manutenzione del canale Arci;

- per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 comma 2 CPA, ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, come sarà meglio quantificato in corso di causa».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sidra s.p.a., degli intimati Assessorati della Regione Siciliana, dell’IRSAP;

Viste le memorie delle parti;

Visti i decreti cautelari nn. 306/2018, 316/2018, 529/2020, 587/2020;

Vista l’ordinanza n. 394/2018;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. G L G;

Uditi nell’udienza pubblica del 12 novembre 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente si è dichiarata titolare, in forza di apposita concessione, di uno stabilimento balneare (Lido Roma), costeggiato da un canale artificiale denominato «Arci», di proprietà IRSAP, Ente che avrebbe dovuto provvedere alla relativa manutenzione.

Ogni anno, infatti, con l'approssimarsi della stagione balneare, sorgerebbe la duplice esigenza di liberare (e rendere utilizzabile) la porzione di spiaggia del Lido Roma dagli allagamenti dei mesi invernali, nonché, soprattutto, di impedire lo sversamento dei reflui sulla battigia e nella striscia di mare antistante il detto Lido.

In prossimità dell’avvio della stagione balneare 2018, parte ricorrente ha diffidato l'IRSAP ad intervenire per la manutenzione del predetto canale Arci, al fine di bloccare lo sversamento sulla spiaggia ed in mare delle acque reflue industriali.

L’IRSAP, in ragione del trasferimento in concessione d'uso della gestione del sistema idrico, fognario e depurativo, incluso il canale Arci, in favore dei gestori unici del servizio idrico integrato competenti per territorio, ha, con apposita comunicazione, rifiutato il richiesto intervento manutentivo. La ricorrente società ne ha, quindi, chiesto l’annullamento deducendo che l’IRSAP avrebbe erroneamente declinato la propria competenza ad intervenire in un momento in cui l’attività di gestione e manutenzione del canale Arci sulla base del vigente quadro normativo, sarebbe allo stesso Istituto attribuita. D’altronde, ha evidenziato parte ricorrente, detta competenza sarebbe stata in passato esercitata (in ragione, nel caso di specie, anche della qualità di infrastruttura idrica e fognaria della zona industriale) dal medesimo Istituto, sebbene essa risulti oggi in fase di trasferimento – allo stato solo autorizzato con apposita deliberazione di Giunta regionale (parimenti impugnata) – ad altri soggetti.

Parte ricorrente ha altresì chiesto accertarsi l'obbligo, in capo ad IRSAP di gestione e manutenzione del Canale, o, nell'ipotesi di trasferimento di competenze nel frattempo avvenuto, in capo ad altro soggetto giuridico.

2.- Si è costituito in giudizio l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana il quale si è limitato al deposito di atto di stile.

3.- L’IRSAP, anch’esso costituitosi in giudizio, ha dubitato della giurisdizione del giudice amministrativo ed ha eccepito la propria parziale carenza di legittimazione. Nel merito ha concluso per l’infondatezza delle pretese di controparte.

4.- Si è costituita in giudizio Sidra s.p.a. la quale ha evidenziato che la potestas iudicandi apparterrebbe al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed ha, anch’essa, dubitato della propria legittimazione passiva.

5.- In prossimità dell’udienza le parti hanno ribadito, con memorie, le proprie tesi difensive.

6.- All’udienza pubblica del 12 novembre 2020, presenti i procuratori delle parti, dopo la rituale discussione, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.

7.- La giurisdizione in ordine alla odierna controversia va declinata in favore del giudice ordinario.

8.- Parte ricorrente ha osservato come nel caso di specie si farebbe questione del riparto di competenza tra soggetti pubblici circa gli obblighi manutentivi di cui trattasi, risultando impugnato un provvedimento che ha denegato, gli interventi. Se sul piano formale ciò risponde a verità, deve nondimeno, rilevarsi come, sul piano sostanziale della pretesa azionata, questa coincide con l’invocazione, seppur indirettamente veicolata, della declaratoria di un obbligo di facere a carico dell’Amministrazione tenuta a provvedere al fine di evitare danni.

9.- La tesi di parte ricorrente che insiste per la giurisdizione del giudice amministrativo poiché l’amministrazione avrebbe esercitato poteri autoritativi, seppur abbia un suo connotato di suggestività non può qui trovare utile ingresso. Ciò in considerazione, a ben vedere, che nel caso di specie non viene in discussione la legittimità dell'adozione o meno di provvedimenti amministrativi in tema di manutenzione, bensì un prospettato omissivo comportamento dell’IRSAP consistente nella mancata manutenzione del canale dal quale sarebbero derivati gli allagamenti, con il correlato pregiudizio per l’esercizio dell’attività imprenditoriale della ricorrente.

10.- D’altronde, la stessa circostanza che ha visto parte ricorrente chiedere l’«accertamento» della sussistenza di siffatti obblighi manutentivi in capo al predetto Istituto regionale evidenzia come oggetto della pretesa sostanziale sia la materiale esecuzione degli stessi, ciò che si mostra del tutto estraneo a ipotetici profili provvedimentali o di comportamenti utili a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo: anche in ambito di controversie attratte alla giurisdizione esclusiva, invero, «[…] quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa» (Corte cost. n. 35 del 2010).

11.- Sotto altro profilo, quanto alla – pure – ipotizzata giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, deve essere aggiunto che – al netto della predetta estraneità della controversia alla giurisdizione amministrativa – ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche «si radica con riferimento a ricorsi avverso “i provvedimenti definitivi assunti dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche”, presupposto non sussistente nel caso di specie, non essendo state impugnati provvedimenti definitivi assunti dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche ed in particolare provvedimenti che abbiano una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche» (T.a.r. per la Sardegna, n. 11 del 2020).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha, altresì, più volte in tal senso chiarito che «La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche […], deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, le scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricolleghino solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, tipici delle funzioni pubbliche esercitate, ma che restano nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi» (Cass. civ., sez. III, n. 10128 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata). In applicazione dei suesposti principi, la finalizzazione della domanda all’accertamento degli obblighi manutentivi (volti ad evitare un pregiudizio), l’assenza, in radice, di esercizio di potere pubblico (ferma restando la disapplicabilità degli atti amministrativi adottati da parte del giudice ordinario) e la specifica destinazione delle acque inducono a concludere per la giurisdizione del giudice ordinario.

12.- Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario presso il quale esso potrà essere riproposto nel termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

13.- Il complessivo andamento della vicenda contenziosa consente la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi