TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-05-11, n. 201600819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-05-11, n. 201600819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600819
Data del deposito : 11 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00657/2016 REG.RIC.

N. 00819/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00657/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2016, proposto da:
S C, M C, rappresentati e difesi dall'avv. V I, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto, U.T.G. - Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Comune di Grosseto in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

a) del verbale n. 46 del 7 maggio 2016 della Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto di ricusazione della lista "LEGA TOSCANA più GROSSETO" comprendente il candidato alla carica di Sindaco Sig. S C e n. 29 candidati alla carica di consigliere comunale, consegnato a mani al signor S C in data 7 maggio 2016;b) di ogni altro atto presupposto, preliminare e/o conseguente, ancorché incognito;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto e di U.T.G. - Prefettura di Grosseto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con verbale n. 46 del 7 maggio 2016 la Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto ha deliberato di ricusare la lista “Lega Toscana più Grosseto”, avendo verificato che nella documentazione concernente la candidatura alla carica di Sindaco del sig. Carotta Stefano, le dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale risultano riportare l’erroneo riferimento all’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in materia di incandidabilità, norma abrogata dall’art. 17 del D.lgs. n. 23572012, anziché l’esatto riferimento all’art. 10 del medesimo D.lgs. n. 235/2012;

- con il ricorso in esame, i signori Carotta Stefano e M C, rispettivamente candidati alla carica di Sindaco e di consigliere comunale per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Grosseto fisata per il 5 giugno 2016, hanno impugnato il predetto verbale, deducendo: violazione dei precetti di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, violazione del principio costituzionale del diritto di voto, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, nonché per violazione del principio di giusto procedimento, violazione degli art. 3 e 6 legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
in particolare, hanno dedotto che: essendo stato espressamente abrogato l’art 58 D.lgs. 267/2000 dall’art. 17 D. lgs. 235/2012, non potrebbe ritenersi che la volontà dei candidati sia stata quella di dichiarare esclusivamente l’insussistenza delle cause di incandidabilità elencate nella norma abrogata e non anche l’insussistenza di tutte quelle cause previste dalla normativa vigente “ratione temporis”;
sarebbe illogico che un candidato, riferendosi ad una normativa abrogata, voglia rilasciare una dichiarazione limitata soltanto ad alcune cause di incandidabilità;
il Segretario comunale di Grosseto ha attestato di aver ricevuto le dichiarazioni quali “attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 D.lgs. n. 235/2012”, implicitamente riconoscendo un mero errore materiale nell’indicazione della norma prima in vigore;
l’art. 17 comma 2 D.lgs. 235/2012 specifica che i richiami all’art. 58 D.lgs. 267/2000 “ovunque presenti” devono intendersi riferiti all’art. 10 dello stesso D.Lgs. 235/2012;
la Commissione Elettorale avrebbe dovuto attivare d’ufficio il soccorso istruttorio in forza del principio del favor partecipationis e del connesso principio di strumentalità delle forme, vigenti anche in materia elettorale;

Considerato che:

- la giurisprudenza (Consiglio di Stato 9 maggio 2014 n. 2338) ha già avuto modo di affermare: a) la necessità inderogabile che la dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità sia effettuata in base alle norme ratione temporis vigenti;
b) l’impossibilità di operare il soccorso istruttorio, da pare degli uffici elettorali, nella speciale materia elettorale, [laddove come] nel caso di specie sono stati i privati a dare corso ad una causa di invalidità;
c) l’inapplicabilità della disposizione di rinvio sancita dal più volte menzionato art. 17, co. 2, d.lgs. n. 235 (a mente del quale: <<A partire dalla data di cui al comma 1 [id est dalla data di entrata in vigore della medesima legge] i richiami agli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente Testo Unico>>), pacificamente destinata al coordinamento delle fonti del diritto, alle dichiarazioni rilasciate dai privati;

Ritenuto pertanto che:

- l’esclusione è stata motivata per avere i ricorrenti reso una dichiarazione priva di un elemento essenziale in relazione alla insussistenza delle cause di incandidabilità, avendo richiamato l’abrogato disposto di cui all’art. 58 t.u.e.l. anziché quello di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012 che innova la materia introducendo ipotesi ostative ulteriori (giur. cit.);

- l’erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della dichiarazione di accettazione della candidatura nella misura in cui il riferimento al precitato art. 58, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012, dall’altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell’art. 76 t.u. n. 445 del 2000;
viene in rilievo dunque una dichiarazione incompleta e non meramente irregolare, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all’elenco delle ipotesi delittuose che l’interessato ha dichiarato insussistenti), che non può essere integrato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e la violazione dell’interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle fasi del procedimento elettorale;
correttamente dunque la commissione elettorale non ha ritenuto di esercitare il potere di soccorso che, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge (giur. cit.);

- non sussiste il vizio di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato non potendosi desumere dall’errato riferimento ad una norma abrogata (che prevede alcune ipotesi di incandidabilità) la volontà dei candidati di affermare la medesima insussistenza di ulteriori cause di incandidabilità, previste dalla norma, ratione temporis applicabile, che non sia stata espressamente richiamata;

- ne consegue che alcuna rilevanza può essere attribuita alla attestazione del Segretario comunale di Grosseto che ha dichiarato di aver ricevuto tali dichiarazioni quali “attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 D.lgs. n. 235/2012”;

- infatti, l’eventuale correzione della normativa di riferimento relativa alla dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, operata dall’ufficio di ricezione della dichiarazione, non vale a sanare la carenza di un requisito essenziale della dichiarazione stessa, soprattutto nella fattispecie in cui tale carenza consiste nel mancato riferimento alla norma attualmente in vigore (art. 10 D.lgs. n. 235/2012) che innova la materia introducendo ipotesi ostative ulteriori;

- il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato, ma le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;

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