TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-11-19, n. 202403161
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2024
N. 03161/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Ingaglio La Vecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno e Questura Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
nei confronti
-OMISSIS- (non costituito in giudizio).
per l'annullamento
del Decreto di ammonimento emesso il -OMISSIS- dal Questore di Palermo nel proc. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 gennaio/1° febbraio 2021 e depositato il successivo 17 febbraio il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso il -OMISSIS- con cui il Questore di Palermo ha adottato nei propri confronti un Decreto di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 convertito nella l. n. 38/2009.
A supporto del gravame propone le seguenti censure.
I) Violazione del principio di partecipazione - Violazione dell'art. 10 comma 1 lettera b) L. 241/1990 - Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
La Prefettura convenuta avrebbe omesso di scrutinare nel provvedimento gravato le argomentazioni difensive fatte valere dal ricorrente nel corso del procedimento, in violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990.
II) In subordine, violazione del principio di partecipazione sotto altro profilo - Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Laddove emergesse che la Questura abbia fondato l’emissione del decreto su elementi diversi da quelli evidenziati nella comunicazione di avvio, parte ricorrente eccepisce il difetto di contraddittorio.
III) Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 sotto altro profilo - Violazione dell'art. 8 comma 2, del D.L. n. 11 del 2009 - Eccesso di potere per manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento - Motivazione carente - Violazione dell'art. 8 comma 2, del D.L. n. 11 del 2009 - Istruttoria assente.
L’istruttoria della Questura sarebbe carente, in quanto non sarebbe stato ascoltato l’interessato né le persone informate sui fatti; la Questura poi non avrebbe svolto accertamenti.
IV) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione del principio di attualità e concretezza della pericolosità.
La minaccia inoltrata tramite facebook dal ricorrente al controinteressato sarebbe episodica e non vi sarebbe prova né di avvicinamenti né di contatti fisici.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Palermo.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2024, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis del c.p.a., la causa è