TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202300065
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Pubblicato il 07/02/2023
N. 00065/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2017, proposto da
S Sr.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Franco Tlui in Cagliari, via Dante n. 69;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la Segreteria di questo Tribunale in Cagliari, via Sassari 17;
per l'annullamento:
- della deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Arzachena 13 febbraio 2017 n. 14, comunicata il 15 febbraio 2017, che ha stabilito di non accogliere l’istanza con la quale la STEMAR S.r.l. ha chiesto l’autorizzazione a lottizzare un’area edificabile in Porto Cervo – Zona C5 del vigente Piano di Fabbricazione;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, “ove occorra”, della circolare regionale 23.11.2006 n. 550/GAB., per la parte di essa utilizzata nella motivazione della deliberazione impugnata, e della Relazione generale del PPR, nella parte (“glossario”) citata nel provvedimento impugnato, in cui è scritto che “ per tessuto urbano consolidato si intende il territorio interessato dall'edificazione esistente e dalle relative infrastrutture, purché previsti dallo strumento urbanistico vigente, comprendente le zone omogenee classificate ai sensi del D.A. 2266/U/83 “A” e “B”, nonché le parti di zone “C” ad esse immediatamente contigue, caratterizzate dalla presenza di una trama edilizia continua e da eventuali spazi vuoti, di limitata estensione, interni alle predette zone ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società S Sr.l., odierna ricorrente, premesso di avere presentato in data 6 agosto 2014, in qualità di comproprietaria di un’area edificabile in Porto Cervo, in zona C5 del vigente PdF, istanza di autorizzazione a lottizzare, attivando contestualmente la procedura di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 1.7.1991 n. 20 (poiché la società Land Holding &Co. S.r.l., comproprietaria della stessa area, non aveva inizialmente manifestato interesse alla lottizzazione), ha impugnato la delibera n. 14 del 13 febbraio 2017, con cui il Commissario straordinario del Comune di Arzachena ha respinto l’istanza di lottizzazione, e (quale atto presupposto) la circolare regionale 23.11.2006 n. 550/GAB.
1.1. Deduce in fatto la ricorrente che:
- al momento dell’istanza vigeva l’art. 13, comma 1, lett. b), della l. r. n. 4/2009, ai sensi del quale erano realizzabili gli interventi ricadenti nelle zone C, G e D, purché in aree intercluse ovvero contigue e integrate in termini di infrastrutture con l’ambito urbano;
- tale articolo veniva abrogato dall’art. 44 della l. r. n. 8/2015, rimanendo la fattispecie de qua regolata dall’articolo 15, comma 1, delle NTA del PPR, ai sensi del quale “ sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato e intercluse da elementi geografici, infrastrutturali e insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”;
- con la delibera n. 14 del 13 febbraio 2017, oggetto dell’odierno gravame, il Commissario straordinario del Comune di Arzachena, approvando la proposta negativa n. 22 del 13.2.2017 dell’Ufficio comunale di Pianificazione Territoriale, respingeva l’istanza di lottizzazione (cui, nelle more, aveva aderito anche l’altra proprietaria dell’area, la società Land Holding &CO. S.r.l.), ritenendo non sussistenti “ i presupposti di contiguità e interclusione di cui all’art. 15, comma 1, delle NTA del PPR ”.
1.2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
1) Violazione ed errata applicazione dell’articolo 15, comma 1, ultima parte, delle N.T.A. del PPR;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione.
2) Sotto altro profilo: violazione ed errata applicazione dell’articolo 15, comma 1, ultima parte, delle NTA del PPR;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione.
3) Illegittimità derivata;violazione ed errata applicazione dell’articolo 3, comma 3, della l.r. n. 20/1991;eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto.
1.3. Si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso.
1.4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti e memorie a sostegno delle rispettive difese.
1.5. Alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2022 (ruolo smaltimento), tenutasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Prima di passare all’esame delle singole censure occorre chiarire i termini della questione, considerato che le doglianze sono tutte sostanzialmente incentrate sulla questione di fondo relativa alla conformità o meno della lottizzazione proposta alle previsioni di cui all’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione del PPR.
2.2. È incontestato fra le parti:
- che il Comune di Arzachena è privo del PUC e che è ancora vigente il Programma di fabbricazione risalente agli anni ’80;
- che il Comune di Arzachena è ricompreso dal PPR nell’ambito paesaggistico costiero n. 17 (Gallura costiera Nord Orientale);
- che la lottizzazione di cui è causa è prevista dal vigente Programma di fabbricazione in zona C.
2.3. Da ciò consegue l’applicazione, al caso di specie, dell’articolo 15, comma 1, delle NTA del P.P.R., che definisce la disciplina transitoria degli ambiti di paesaggio costieri, in attesa dell’adeguamento dello strumento generale di pianificazione del territorio alle disposizioni del PPR, individuando gli interventi realizzabili appunto prima di tale adeguamento, con l’evidente scopo di preservare temporaneamente il territorio e consentire così la successiva pianificazione paesaggistica con un quadro fermo.
Al riguardo, la Regione ha chiarito che: “ la disciplina transitoria ha la funzione di regolamentare la realizzazione degli interventi consentiti fino all’adeguamento dei piani urbanistici al P.P.R., conciliando le legittime aspettative pregresse con l’esigenza di garantire la tutela del territorio attraverso l’applicazione delle disposizioni del piano paesaggistico. Il tener conto degli interessi coinvolti non può comunque comportare alcuna deroga alle norme dettate dal P.P.R. né uno svilimento dei valori paesaggistici in esso riconosciuti, e si traduce in una serie di regole articolate nei seguenti punti: a) previsione di norme di salvaguardia applicabili nelle more dell’adeguamento dei piani urbanistici al P.P.R., secondo quanto previsto dall’art. 145, 3° comma, del D.Lgs. n. 42/2004, integrato dal D.Lgs. n. 157/2006;b) tipizzazione ed individuazione di beni paesaggistici in virtù del combinato disposto dell’art. 143, 1° comma, lett. i), del D.Lgs. n. 157/2006 e art. 134, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 157/2006 ” (così la Circolare n. 550/GAB del 23.11.2006, dell’Assessorato Regionale EE.LL.F.U.).