TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-11-29, n. 201202465
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Testo completo
N. 02465/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02480/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2002, proposto da Automobile LU Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Campione e Marcella Pignatone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Ganci in Palermo, via Catania n. 15,
contro
Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Caltanissetta e Assessorato Reg.Le del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81,
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento prot. n. 9/RIS emesso il 15 aprile 2002, notificato il 18 aprile successivo, con il quale si revoca al Funzionario C2 CL IM l’attestato di idoneita' professionale per l'esercizio di consulenza automobilistica previsto dall’art. 5 della l. 264/1991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;
vista l’ordinanza cautelare del 16 luglio 2002, n. 987;
visto il decreto di perenzione n. 4428/10, revocato previa opposizione con ordinanza n. 795 del 21 aprile 2011;
viste la memoria difensiva del ricorrente depositata il 26.9.2012;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile revocava a CL IM, funzionario dell’Automobile LU di Caltanissetta con qualifica C2, l’attestato alla idoneità di consulenza automobilistica, rilasciatogli dalla Motorizzazione Civile in data 26 febbraio 2002.
L’Automobile LU (in seguito: A.C.I.) ha quindi proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento, lamentando:
I) violazione dell’art. 5, comma 4, della l. 264/91 in relazione all’art. 2, lett. c) del d. dirig. 2.7.1996. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento della causa tipica.
II) Violazione dell’art. 2 lett. c) d.dirig. 2.7.1996. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
III) Violazione art. 3 l. 241/90 (insufficiente o omessa motivazione).
IV) Violazione art. 7 e 8 l. 241/90 (mancata comunicazione dell’avvio del procedimento in autotutela).
2. Costituitasi l’Avvocatura dello Stato, questa Sezione, con ordinanza n. 987/2002, sospendeva il provvedimento impugnato.
3. Con decreto presidenziale del 7 ottobre 2010 n. 11428, il ricorso veniva dichiarato perento ai sensi dell’art. 9 della legge 205/00.
3.1.. L’Automobil LU presentava ricorso in opposizione al suddetto decreto, per non essere stato debitamente notificato l’avviso di perenzione per pendenza ultraquinquennale del ricorso.
3.2. Con ordinanza 795/2011, questa Sezione accoglieva l’opposizione e, quindi, la causa veniva chiamata alla udienza pubblica del 14 novembre 2012, all’esito della quale il collegio la tratteneva in decisione.
4. Con il provvedimento impugnato, il Servizio Provinciale della M.C.T.C. di Caltanissetta ha revocato al funzionario dell’A.C.I. CL IM, l’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciatogli il 26.2.2002, in quanto “ in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente”.
Il riferimento è a un d.d. del Ministero dei Trasporti del 2.7.1996 e alla successiva circolare esplicativa n. 2/99.
La revoca in autotutela non è stata preceduta da alcun avviso.
5. Ciò detto, il collegio ritiene che i primi tre motivi di ricorso non possano essere accolti.
Certamente il provvedimento, sia pur in maniera succinta, è motivato. Il riferimento alla normativa applicabile, infatti, è univoco e conosciuto agli addetti ai lavori (come era CL IM), e comunque ciò non ha impedito all’Automobil LU di presentare ricorso difendendosi nel merito delle contestazioni effettuate (vedi primo e secondo motivo).
Non può pertanto rinvenirsi un difetto