TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-11-02, n. 202102979

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-11-02, n. 202102979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102979
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2021

N. 02979/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00785/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2011, proposto da Abate M P, rappresentata e difesa dagli avvocati E M e B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. E M in Alcamo, via Sardegna n. 10;

contro

Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza dirigenziale n. 27 del 31 gennaio 2011, emessa dal VII Settore pianificazione e sviluppo del territorio - Servizio Abusivismo del Comune di Alcamo avente ad oggetto “Notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all' ingiunzione a demolire le opere abusive”, con la quale si dispone l'acquisizione dei beni abusivamente costruiti unitamente alle aree di sedime;

- della pregressa ordinanza del Dirigente di settore Vll del Comune di Alcamo, prot. N. 1353P del 21.10.2009, n. 349 del 21.10.2009;

- del Verbale del Corpo di Polizia Municipale di "accertata inadempienza n.54/E del giorno 08/04/2010 ;

- nonché di tutti gli atti pregressi e presupposti, preparatorii, e conseguenti ad essa, e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza del 22/03/2021 n. 235;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza smaltimento del giorno 11 ottobre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 23/03/2011 e depositato in data 11/04/2011, la ricorrente espone che:

- in data 9 luglio 2009, il Corpo di Polizia Municipale di Alcamo procedeva in suo danno, quale proprietaria di un immobile a più piani sito nello stesso Comune, al sequestro del cantiere posto al 2° piano, sul presupposto che in assenza della prescritta concessione edilizia stesse realizzando “lo smontaggio del tetto preesistente del secondo piano ed innalzamento dei muri perimetrali lati Sud-Ovest ed Est dell'immobile, e la collocazione di travi in legno ad una altezza maggiore rispetto a quelli preesistenti, realizzando un incremento del volume edilizio dell’immobile ed a trasformare la superficie non residenziale in residenziale” ;

- in data 16.07.2009, l’Ufficio del GIP di Trapani, emetteva ordinanza di convalida ed emissione di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c.;

- in data 22.07.2009, la Procura della Repubblica di Trapani disponeva la revoca del sequestro preventivo e la restituzione di quanto sequestrato ai fini della demolizione delle opere abusivamente eseguite e al ripristino della situazione antecedente alla esecuzione dei lavori abusivi effettuati;

- in data 24.07.2009, il Corpo di Polizia Municipale di Alcamo, Ufficio Edilizia procedeva al dissequestro del cantiere;

- in data 18.09.2009 la ricorrente comunicava al Comune di Alcamo l’inizio dei lavori tendenti alla demolizione di quanto precedentemente abusivamente realizzato;

- in data 25.09.2009, il Dirigente del Comune di Alcamo VII Settore, pianificazione e sviluppo del territorio, comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento “per avere realizzato in un secondo piano attico lavori consistenti nello smonto del tetto preesistente, innalzamento dei muri perimetrali lati sud-ovest ed est e nella collocazione di travi in legno ad un’altezza maggiore rispetto a quelli preesistenti, andando ad incrementare il volume edilizio dell'immobile” ;

- in data 21.10.2009, con ordinanza n. 349, veniva ingiunta la demolizione delle suddette opere;

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Alcamo n. 27 del 31.01.2011, avente ad oggetto “notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire le opere abusive” , con la quale si dispone l’acquisizione dei beni abusivamente costruiti unitamente alle aree di sedime;
ha inoltre impugnato gli atti presupposti (ordinanza di demolizione e verbale del Corpo di Polizia Municipale di accertata inadempienza).

Dei suddetti atti la ricorrente ha chiesto l’annullamento, articolando il seguente motivo di gravame:

1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e 68 T.U. Edilizia D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Eccesso di potere sotto il profilo dell'errore di fatto - Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione - Eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione - difetto di istruttoria - Manifesta illogicità e palese disparità di trattamento - Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità della azione amministrativa -Violazione del principio dell'affidamento” .

Sostiene la ricorrente che gli atti impugnati si fonderebbero sull’errato presupposto costituito dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione;
deduce in particolare che l’Autorità Giudiziaria avrebbe demandato al Comune di Alcamo il compito di verificare l’attività di demolizione delle opere abusivamente poste in essere ed al ripristino del tetto nelle condizioni originarie;
che le citate opere di ripristino sarebbero state regolarmente eseguite nei mesi di ottobre/novembre 2009 e che l’avvenuto ripristino rappresenterebbe un’ipotesi di “ravvedimento operoso” che porrebbe nel nulla l’incremento del volume edilizio dell’immobile e la trasformazione della superficie non residenziale in residenziale (a suo tempo accertata dai Vigili Urbani del Comune di Alcamo il 9 luglio 2009).

Sebbene ritualmente intimato, il Comune di Alcamo non si è costituito.

Con memoria depositata il 20/05/2021, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2021, tenutasi in collegamento da remoto, udito il procuratore della parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di parziale irricevibilità del ricorso con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza n. 349 del 21.10.2009;
indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile con riferimento all’impugnazione della pregressa ordinanza n. 349 del 21.10.2009;
detta ordinanza è stata notificata alla ricorrente in data 30/10/2009 mentre il ricorso è stato notificato in data 23/03/2011 e dunque ben oltre il termine di decadenza.

Quanto all’impugnazione dell’ordinanza n. 27 del 31.01.2011, il Collegio rileva che, per giurisprudenza consolidata:

a) in caso di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, l’atto di acquisizione può essere impugnato solo per vizi propri e non per gli aspetti che attengono alla presupposta ordinanza di demolizione, divenuta definitiva in caso di mancata impugnazione nei termini (cfr. da ultimo, T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 24/02/2021, n. 1243);

b) presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 01/09/2021, n. 6190).

Nel caso di specie la ricorrente non propone autonome censure contro l’atto di acquisizione al patrimonio comunale ma si limita a sostenere di avere spontaneamente provveduto al ripristino nei mesi di ottobre/novembre 2009.

Tale circostanza, oltre a non essere corroborata da utili elementi probatori, riceve smentita dal verbale del corpo di Polizia Municipale dell’8 aprile 2010 prot. 54/e (depositato dal Comune di Alcamo in data 30.092021 a seguito dell’ordinanza presidenziale del 22/03/2021 n. 235) con il quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione sopra citato.

Per completezza va detto anche che la mancata previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha una rilevanza viziante sui successivi atti, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale, avente natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento e quindi inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l’effetto dell’ordinanza di acquisizione;
pertanto tale atto non costituisce un provvedimento amministrativo che possa mutare la posizione giuridica dell’interessato, avendo soltanto lo scopo di rappresentare con fede privilegiata - qualora sia compilato da pubblici funzionari - la realtà come esistente in un certo momento storico ed in un determinato luogo (cfr. TAR, Sicilia, sez. II, 24/09/2019 n. 2262).

In conclusione il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.

Nulla si dispone sulle spese in mancanza di costituzione del Comune di Alcamo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi