TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-10-09, n. 201500703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-10-09, n. 201500703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500703
Data del deposito : 9 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00294/2011 REG.RIC.

N. 00703/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2011, proposto da:
L M L, rappresentata e difesa dall'avv. G F, con domicilio eletto presso l’avv. Mario David in Ancona, Via Ascoli Piceno, 91;

contro

Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. A C in Ancona, corso Mazzini, 148;

nei confronti di

Ditta Ruggeri Enrico;

e con l'intervento di

ad opponendum:
E R, rappresentato e difeso dagli avv.ti S R, N S, G P e V I, con domicilio eletto presso l’avv. N S in Ancona, Via San Martino, 23;

per l'annullamento

- del permesso di costruire in sanatoria n. 957 del 3 dicembre 2010 rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Corridonia a R Enrico e relativo all’immobile ubicato in via F.P. Simone del medesimo Comune, la cui realizzazione fu autorizzata con concessione edilizia n. 865 del 23 settembre 2000, annullata dal TAR delle Marche con la sentenza n. 158/2004, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 6661/2009;

- degli atti presupposti, collegati e consequenziali, per quanto non conosciuti;

e per il risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente per effetto della diminuzione di valore dell’edificio di sua proprietà in conseguenza di tale edificazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corridonia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. L’odierna ricorrente ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la concessione edilizia n. 865 del 23 settembre 2000, rilasciata dal Comune di Corridonia alla ditta R Enrico per la costruzione di un edificio di undici alloggi da adibire a civile abitazione, in un’area oggetto di lottizzazione convenzionata (“D’Amen Duilio”), nella quale la stessa ricorrente è proprietaria di un lotto e di un edificio di civile abitazione, posti a confine con i lotti edificati dalla predetta ditta.

Il Tribunale, rilevando l’illegittimità della costruzione, in quanto dislocata a cavallo di due distinti lotti accorpati e quindi non conforme alle prescrizioni del piano attuativo convenzionato, nè a quelle del previgente Piano di Fabbricazione, con sentenza n. 158/2004 ha accolto il ricorso annullando il titolo abilitativo;
tale pronuncia è stata confermata in appello con sentenza n. 6661/2009.

Con nota prot. 4388 del 10 febbraio 2010 il Comune ha inoltrato alla ricorrente l’avviso di avvio del procedimento per l’esecuzione delle citate pronunce.

Tuttavia, poiché nel frattempo la ditta R aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, con nota prot. 22925 del 30 luglio 2010 il civico ente ha comunicato alla sig.ra L di aver concluso la relativa istruttoria ritenendo accoglibile la domanda, stante l’attuale conformità dell’edificio alla disciplina urbanistico-edilizia sopravvenuta e vigente nel Comune di Corridonia.

Il procedimento è stato di fatto concluso con il rilascio del titolo abilitativo impugnato.

Il presente ricorso viene affidato ai seguenti motivi:

1) violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per manifesta contraddittorietà del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo con l’atto di avvio medesimo, poiché non sarebbero state rispettate le scadenze procedurali predeterminate dall’Amministrazione al fine di consentire alla ricorrente di formulare le proprie osservazioni, che quindi non sarebbe stata messa nella condizione di interloquire prima della preannunciata decisione di accogliere l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria;

2) violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione della disciplina contenuta nel vigente PRG e nel Piano di Lottizzazione, quanto agli effetti dell’art. 17 della legge urbanistica, relativamente alla zona dove insiste l’edificio realizzato con la concessione edilizia annullata, attesa la perdurante non conformità urbanistica della costruzione in ragione dell’ultrattività dello strumento attuativo nei limiti di quanto stabilito dall’art. 17 cit.;

3) violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 ed eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico, dal momento che la sanatoria sarebbe stata autorizzata in applicazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 pur in mancanza del requisito della “doppia conformità”, e quindi aderendo, in buona sostanza, all’ormai superato istituto pretorio della cd. “sanatoria giurisprudenziale”;
al contrario, il Comune avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 38, comma 1, del citato DPR, imponendo alla ditta R la riduzione in pristino.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Corridonia intimato.

E’ invece intervenuto ad opponendum il sig. Enrico R, lamentando di non aver avuto notizia del ricorso pur essendo titolare del permesso di costruire di cui si chiede l’annullamento e quindi rivestendo la qualifica di controinteressato.

Le parti, anche in prossimità della trattazione di merito, hanno prodotto memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

II.

1. In via preliminare, occorre stabilire se l’avvenuta notifica del ricorso alla ditta Enrico R in persona del legale rappresentante e non invece al sig. Enrico R, persona fisica, determini, come eccepito dall’interventore, l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

A tal fine va precisato che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l’impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o col nome del suo titolare (in termini, Tribunale Savona, 22 marzo 2012).

Ne consegue non solo che il ricorso notificato alla ditta individuale in persona del suo legale rappresentante non determina alcuna decadenza ai sensi del citato art. 41, comma 2, c.p.a., ma anche che l’atto di intervento spiegato dal sig. R è di dubbia ammissibilità, dovendo questi piuttosto costituirsi ai sensi dell’art. 46, comma 1, c.p.a., in quanto ritualmente evocato in giudizio.

In proposito giova ricordare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 5 del 25 febbraio 2013, ha affermato che il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate, previsto dall’art. 46, comma 1, del codice del processo amministrativo, ha natura ordinatoria, con la conseguenza che le stesse possono costituirsi anche tardivamente, ed anche nell’udienza di merito, ma in tal caso svolgendo solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti (Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2015, n. 1049);
peraltro, nel caso di costituzione tardiva, ove siano decorsi anche i termini di cui all’art. 73 comma 1, c.p.a., la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, con ammissione di sole difese orali, dovendo essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere (Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2015, n. 1340).

Pertanto, anche a voler ammettere che l’atto di intervento spiegato dal sig. R possa valere come costituzione in giudizio, di essa si dovrebbe tener conto nei limiti innanzi precisati.

II.

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