TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 2022-01-25, n. 202200037
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Pubblicato il 25/01/2022
N. 00037/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00042/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2022, proposto da
Soho Immobiliare S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche;
nei confronti
F.lli Simonetti S.P.A;
Civitanova Costruzioni S.r.l. in Liquidazione;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 55 del 22.10.2021 del Comune di Civitanova Marche a firma del Dirigente del Settore VI - Pianificazione Territoriale, Edilizia e Suap del Comune di Civitanova Marche.
Considerato che il Presidente titolare del TAR Marche è cessato dal servizio con decorrenza 16/12/2021 e che non si è ancora insediato il nuovo Presidente titolare;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con l’assunzione provvisoria e urgente, ex art. 6, u.c. della Legge n. 186/1982, dei poteri presidenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato e considerato:
- che la revoca dell’autorizzazione n. 56306 del 15/11/2010, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), non comporta pregiudizi di “estrema gravità ed urgenza” che possano legittimare l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del c.p.a., atteso che la ricorrente dispone comunque di accessi alternativi;
- che, al solo fine di salvaguardare lo stato dei luoghi, il pregiudizio ex art. 56 del c.p.a. potrebbe derivare dallo smantellamento della rampa di accesso a via Einaudi e dei relativi muretti di sostegno come documentato dal relativo preventivo di spesa, per cui l’istanza di misure monocratiche può essere accolta limitatamente a quest’ultimo profilo;