TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202302361
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 02361/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01381/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2018, proposto da G R, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M R, rappresentato e difeso dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento assunto il 10/06/2016 con il numero 190 dal Dirigente del Settore tecnico amministrativo provinciale di Salerno A.G.C. Assistenza Sanitaria della Giunta Regionale della Campania, non notificato, solo di recente conosciuto dietro richiesta di accesso agli atti eseguito il 30.05.2018, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti e per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti anche in forma specifica, derivanti al ricorrente dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, consistente nel trasferimento in favore della dott.ssa M R della titolarità della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Pontecagnano Faiano con annessa azienda commerciale con esercizio al C.so Umberto I n. 114, in carenza dei prescritti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di M R;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor G R ha impugnato il provvedimento della Regione Campania n. 190 del 10.6.2016 con il quale: i) si è preso atto che il signor L Robertazzi, in qualità di gestore provvisorio ex art. 369 del r.d. n. 1265/1934 della farmacia prima sede urbana del Comune di Pontecagnano Faiano ha venduto la titolarità della farmacia alla dottoressa M R;ii) si è autorizzato il trasferimento della titolarità della sede farmaceutica, con annessa azienda commerciale, in favore della predetta dottoressa;iii) si è dichiarato decaduto dal diritto ad acquisire la titolarità della sede farmaceutica il signor G R, unico eredi del dottor P Robertazzi titolare originario della sede farmaceutica.
Il ricorso è affidato a due articolati motivi.
Con il primo motivo sostiene l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania, Salerno, Sez. I, n. 1509/2015, che aveva annullato, parzialmente, il provvedimento della Regione Campania n. 55/2013 espungendo da tale atto la condizione “fino al conferimento per concorso della farmacia”.
Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 47 e 48 del d.p.r. n. 445/2000 evidenziando, con questa censura, un’ulteriore elusione dell’ordine di esecuzione di cui alla sentenza n. 1509/2015. Si sottolinea che le autocertificazioni non possono avere ad oggetto manifestazioni di volontà incidenti su rapporti giuridici di diritto privato, sicchè l’autocertificazione predisposta dal ricorrente, “di prendere atto della cessione e di dare il consenso al provvedimento di trasferimento”, sarebbe nulla laddove si “attesta” una richiesta fatta da persona terza o fatti intercorsi tra altri.
Ne consegue che l’atto impugnato sarebbe illegittimo poiché fondato “sulla falsa utilizzazione della dichiarazione sostitutiva” qualificando, illegittimamente, il ricorrente quale “cedente” in favore della dottoressa M R.
Si contesta inoltre il provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato il ricorrente decaduto in quanto non è precisato il diritto sanzionato dalla decadenza, non potendo essere la qualità di erede, dovendo egli essere riconosciuto quale titolare della sede farmaceutica insieme ai suoi figli (M e P) come accertato con il provvedimento n. 55/2013 e nella sentenza del Tar richiamata.
Nel costituirsi in giudizio la Regione Campania e la controinteressata hanno eccepito la tardività del gravame in quanto l’atto impugnato sarebbe stato pubblicato sul BURC e quindi doveva ritenersi conosciuto dal ricorrente quale terzo, fermo restando che questi era al corrente del contenuto dell’atto poiché già in data 17.12.2015 con atto indirizzato alla Regione Campania aveva prestato il consenso al rilascio del provvedimento di trasferimento della titolarità della farmacia in favore della figlia, dott.ssa Robertazzi M, dichiarando che a seguito della sentenza del TAR Campania Salerno n. 1509/2015, prendeva atto dell'atto notarile di cessione della farmacia rep. n. 33761 racc. n. 9071 del 16.7.2007 in favore della figlia Robertazzi M e che nulla osta al rilascio del provvedimento di trasferimento in favore della stessa.
Nel merito sia la Regione che la controinteressata hanno replicato alle censure sollevate.
All’udienza del 20.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di rito va respinta.
La pubblicazione del provvedimento impugnato sul BURC non è idonea a far decorrere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., in quanto tale provvedimento avente natura lesiva della posizione del ricorrente doveva essere notificato personalmente nel rispetto di quanto prevede la disciplina di cui all’art. 21-bis della legge n. 241/1990 sugli atti recettizi. Inoltre, non è obiettivamente possibile che il ricorrente avesse conosciuto il provvedimento in data 17.12.2015 in quanto l’atto impugnato reca una data posteriore.
Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente ritiene che il provvedimento gravato sia elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1509/2015 resa dalla Sezione. Pertanto, la censura di elusione o violazione del giudicato doveva essere veicolata tramite il rimedio del giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a., in quanto nell’ambito del giudizio di cognizione il giudice non può accertare la nullità del provvedimento per violazione/elusione del giudicato.
Il secondo motivo di ricorso, al di là della genericità delle censure concernenti il contenuto e gli effetti del rogito notarile di cessione di farmacia del 2007, non è fondato.
Con il provvedimento impugnato la Regione Campania ha autorizzato il trasferimento “per atto tra vivi”, da parte del ricorrente quale unico erede della sede farmaceutica in oggetto a seguito della morte del fratello L (che era il gestore provvisorio della sede), in favore della dottoressa Robertazzi M ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 369 del r.d. n. 1265/1934 e 12 della legge n. 475/1968.
Dalla motivazione dell'atto impugnato adottato dalla Regione Campania non si evince il travisamento del contenuto dell'autocertificazione resa dal ricorrente che, in qualità di unico erede del dottor P Robertazzi precedente titolare della farmacia, consentiva, per quanto di competenza e interesse, il trasferimento della titolarità della farmacia in favore della figlia (M R). Nella predetta dichiarazione si prende infatti atto della cessione dell’azienda commerciale della farmacia avvenuta nel 2007, mediante rogito notarile, tra L Robertazzi (fratello del ricorrente e M R) e si rende il nulla osta al rilascio del provvedimento di trasferimento della sede farmaceutica in favore di M R.
L’atto regionale impugnato è stato adottato tenendo conto della volontà espressa dal ricorrente con una dichiarazione di scienza.
Peraltro, la dichiarazione del ricorrente, unitamente alla fotocopia della carta d'identità, è stata allegata all'istanza del 7.1.2016 prodotta dalla dott.ssa M R con cui si chiedeva il trasferimento della titolarità della farmacia in proprio favore;è quindi evidente che il ricorrente fosse conscio di quanto sarebbe avvenuto, ossia il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento della titolarità della sede farmaceutica.
Di conseguenza, nel provvedimento impugnato si dà correttamente atto ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 475/68, della decadenza del ricorrente, quale unico erede del dottor P Robertazzi, dalla titolarità, in tale sua qualità, della sede farmaceutica in considerazione dell’avvenuto trasferimento.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.