TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-05-19, n. 201104407

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-05-19, n. 201104407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104407
Data del deposito : 19 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06726/2006 REG.RIC.

N. 04407/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06726/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6726 del 2006, proposto da:
L D, rappresentato e difeso dagli avv. F B e avv.F R', con domicilio eletto presso F B in Roma, via Paraguay, 5;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento di

rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 24 giugno 2006, depositato nei termini, il Sig. Davide Lori ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Brigata Meccanizzata “Granatieri di Sardegna” prot. n. 3102 datato 4 maggio 2006, notificato in data successiva, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo inflitta in data 16 novembre 2005 dal Col. Massimo Menero, Comandante pro-tempore del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna”.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Vizio per violazione di legge.

Si sostiene che la sanzione disciplinare è illegittima in quanto le norme che si è ritenuto di porre a fondamento della stessa sono del tutto estranee alla fattispecie in oggetto.

2) Vizio per eccesso di potere.

Si lamenta evidente travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed alterazione dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre premettere, in punto di fatto, che il ricorrente, granatiere volontario in ferma prefissata di un anno col grado di caporale, subiva un provvedimento disciplinare consistente nella consegna di rigore per otto giorni, per violazione degli artt. 14, 20 e 26 del Regolamento di disciplina militare con la seguente motivazione : “Capomacchina di una pattuglia motorizzata di servizio presso l’aeroporto di Fiumicino nell’ambito dell’effettuazione del servizio di vigilanza per l’Operazione Domino non reagiva con prontezza all’insorgere di un colpo di sonno del conduttore del veicolo e non riusciva ad evitare che il veicolo uscisse dalla sede stradale finendo la sua marcia dentro ad un fosso con conseguente ribaltamento su una fiancata”.

Avverso tale sanzione il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comandante della Brigata, il quale, esaminati i presupposti del provvedimento disciplinare adottato, valutate le motivazioni di fatto e di diritto esposte dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, lo respingeva con il provvedimento oggetto del presente gravame.

Premesso che l’art. 38 c.p.m.p. sancisce espressamente che le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina, che non costituiscono reati, vengono considerate come trasgressioni disciplinari e sono punite con le sanzioni di corpo da parte dell’Autorità preposta, la quale, nell’irrogare la sanzione, deve tener conto della gravità del fatto, delle circostanze che hanno determinato l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio ed all’Amministrazione, va evidenziato come nella fattispecie l’irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente sfugge ai vizi denunciati, atteso che la stessa appare del tutto proporzionata alla gravità del fatto contestato, ascrivibile ad una precisa responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento attento e vigilante idoneo ad impedire l’insorgenza del colpo di sonno del conduttore del veicolo. Va, peraltro, precisato che non si può ritenere immotivata ed eccessiva la irrogata sanzione disciplinare, così come lamentato dal ricorrente, solo se si considera che la sanzione disciplinare della consegna di rigore disciplinata dall’art. 65 R.D.M. e dall’art.17 della legge n. 382 del 1978 prevede un massimo di 15 giorni per le mancanze più gravi, mentre nel caso in esame la sanzione comminata è di soli otto giorni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi