TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-23, n. 202217534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-23, n. 202217534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217534
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17534/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06559/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6559 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Achille Loria n. 7;

contro

il Ministero dell'Interno e la -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in -OMISSIS-, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla -OMISSIS- in data 2 agosto 2017 ( recte : dell’8 febbraio 2018) avente ad oggetto “Decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo” e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza di smaltimento tenutasi da remoto il giorno 11 novembre 2022, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, dopo aver ottenuto il primo permesso di soggiorno il 9.5.2012 dalla -OMISSIS-, usufruendo dei benefici di cui al d.lgs n. 109/2012, trasferitosi a -OMISSIS-, ha chiesto la conversione di detto titolo, conseguendo un permesso per motivi commerciali-lavoro autonomo valido dal 19.06.2014 al 18.06.2015. Quest’ultimo è stato successivamente rinnovato dal 15.09.2015 fino al 14.09.2017, per cui nelle more, in data 5.9.2017, lo stesso ha presentato domanda di rinnovo.

1.1. Con nota del 03.10.2017, notificata all'interessato il 14.11.2017, è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., con sospensione del procedimento amministrativo in attesa di ricevere da parte del ricorrente la documentazione e/o le proprie osservazioni relative all’assenza dal territorio nazionale.

Con nota del 17.11.2017, l’avvocato del ricorrente ha comunicato che il proprio assistito aveva dichiarato di “aver avuto gravi motivi per aver lasciato il territorio nazionale” senza fornire alcuna documentazione o spiegazione in merito, aggiungendo che si riservava di depositare prova degli stessi qualora l'istanza non fosse stata accolta.

1.2. Quindi, con decreto dell’8.2.2018, notificato il 27.02.2018, è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Il richiamato provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

I) Violazione ed errata applicazione di legge (art. 10 bis della legge n. 241/1990) - violazione del giusto procedimento.

Si contesta che nella fattispecie la -OMISSIS- ha comunicato il preavviso di rigetto al richiedente, ma non avrebbe in alcun modo voluto accettare o comunque prendere in considerazione le controdeduzioni.

II) Violazione di legge per motivazione insufficiente e generica (art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990) - insufficienza o illogicità della motivazione - ingiustizia manifesta.

Il ricorrente sarebbe in grado di provare la presenza sul territorio nazionale nel periodo intermedio, dimostrando l’interruzione del periodo in oggetto. Tale circostanza però, seppur sottoposta alla Questura come eventuale integrazione documentale, non è stata presa in considerazione dalla stessa, che si è limitata al rigetto.

III) Violazione di legge in relazione all’art 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.

Il ricorrente avrebbe dimostrato, a parte l’interruzione del periodo di assenza dal territorio nazionale, anche la grave motivazione di aver subito importanti cure mediche, rendendo applicabile l’esimente della parte finale della disposizione suindicata.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la -OMISSIS-, depositando documentazione, comprensiva di una relazione sui fatti di causa.

3.1. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

4. Con ordinanza n. 3713 del 21.06.2018, non appellata, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

4.1. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Occorre partire dall’esame della disposizione normativa in concreto applicata e di cui si deduce la violazione nel terzo motivo di ricorso, rappresentata dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.

In base a detta disposizione: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi” .

5.1. La regola posta per il rinnovo di permessi di soggiorno di durata biennale, quale è il titolo qui in rilievo, è quella della necessità di soggiorno nel territorio nazionale per un periodo continuativo superiore alla metà di tale periodo di validità, vale a dire superiore ad 1 anno.

5.2. Tale regola può essere derogata solo nelle ipotesi di interruzione dovuta alla necessità di adempiere agli obblighi militari o ad altri gravi e comprovati motivi, rispetto ai quali l’onere della prova non può che ricadere sul soggetto che aspiri a conseguire il rinnovo stesso.

In altre parole, ove il periodo di 366 giorni minimi di permanenza nel territorio italiano sia stato interrotto, normalmente il rinnovo non è ammissibile.

Grava sull’interessato l’onere di provare documentalmente che l’interruzione sia dovuta a gravi motivi, non essendo sufficiente una mera dichiarazione al riguardo.

6. Si osserva che nella memoria del difensore del ricorrente, prodotta dopo il preavviso di diniego, si accenna all’esistenza di gravi motivi che avrebbero causato l’interruzione di permanenza nel territorio italiano, senza fornire alcuna prova al riguardo e senza neppure dare indicazioni più precise in ordine a tali gravi motivi.

Nella medesima memoria questi si riservava di fornire documentazione a corredo di quanto affermato nell’ipotesi di diniego.

6.1. Quindi in sede endoprocedimentale non è stato adeguatamente assolto l’onere probatorio de quo né spettava all’Amministrazione acquisire d’ufficio documentazione e/o chiarimenti.

7. In ricorso contraddittoriamente si propone un’ulteriore ragione, mai riportata nella richiamata memoria, per la quale non si applicherebbe alla specie la norma di cui al citato art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, e cioè che in effetti il periodo di assenza dal territorio nazionale sarebbe stato interrotto, quando invece in precedenza si dava per assunta l’assenza oltre il termine consentito, salvo giustificarla con gravi motivi.

7.1. In ogni caso risultano un timbro di ingresso in Italia datato 01.08.2016 ed un timbro di uscita datato 02.08.2016 e poi un ulteriore ingresso in Italia del 28.08.2017;
pertanto deve darsi per acclarata la permanenza al di fuori del territorio italiano per un periodo superiore ad 1 anno, condizione ostativa al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Quanto ai gravi motivi, deve evidenziarsi che dalla documentazione depositata solo in giudizio dal ricorrente si evince che lo stesso è stato colpito da ischemia ma è stato dimesso dagli ospedali universitari di -OMISSIS- già in data 4.6.2016, perciò prima che facesse rientro in-OMISSIS- per poi uscire di nuovo il 2.8.2016.

È stato altresì depositato un certificato medico datato 14.02.2018, rilasciato dallo “-OMISSIS- che fa riferimento all’ischemia di due anni prima.

Null’altro si aggiunge sulle cure eseguite per il lungo periodo di che trattasi.

8.1. Pertanto non si comprende quali possano essere i gravi motivi a giustificazione del soggiorno del ricorrente in territorio non italiano per un periodo superiore ad 1 anno.

9. Ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato ed il provvedimento impugnato è illegittimo e deve conseguentemente essere annullato.

10. In ragione della limitata attività difensiva, sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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