TAR Trieste, sez. I, sentenza 2011-02-24, n. 201100113
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Testo completo
N. 00113/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2010, proposto da:
Exe Spa, rappresentato e difeso dagli avv. C C e A C, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Valdirivo 13;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. G D D, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Provincia di Udine, Asl 105 - Bassa Friulana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia; Comune di Trivignano Udinese, Comune di Santa Maria La Longa, rappresentati e difesi dall'avv. G Z, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, via Filzi 8;
nei confronti di
Comitato Spontaneo Destra Torre, Lista Civica Indenant Insieme, Associazione "Cordicom Fvg", Orgnani Societa' Agricola S.S., Aldo Paviotti, Angelo Bosco, Franco Orso, Zuccolo Anna Maria in proprio e quale Referente Gruppo 122 Cittadini del Comune di Trivignano Udinese, Antonio Burini, Silvia Lavia, Viviana Marcuzzi, Daniele Sclauzero, Paolo Spinello, Niemiz Stefano, in proprio e quale Referente del Gruppo Consiliare di Rinnovamento; G F, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Padovan, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Giadrossi, in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;
per l'annullamento
del provvedimento regionale dd. 17 giugno 2010 (prot. b. A 11-38849-VIA/381) di archiviazione del procedimento di esame dell'istanza di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis-Braida Grande, presentata da Exe spa il 18 settembre 2009; di ogni altro atto presupposto e consequenziale, nonchè per la condanna dell'intimata Regione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Exe per effetto dell’illegittimo arresto procedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia e di Comune di Trivignano Udinese e di Comune di Santa Maria La Longa e di G F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. R D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente impugna quello che asserisce essere il provvedimento di “archiviazione” della sua istanza di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese, procedimento dalla stessa attivato con domanda del 18.9.09.
1.1. - In fatto, espone di essere una Società di capitali controllata dalla Provincia di Udine, costituita per svolgere tutte le attività inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti urbani e speciali.
In data 18.9.09 presentava alla Regione istanza di ampliamento di un proprio sito di smaltimento, respinta (con atto del 30.7.09 n. 1781), in quanto la soluzione tecnica proposta era ritenuta non adeguata alle esigenze di sicurezza e potenzialmente rischiosa per la salubrità dell’ambiente e delle acque, in quanto parzialmente in sovrapposizione dell’esistente discarica. La ricorrente presentava così un nuovo, e diverso, progetto che prevede l’ampliamento della discarica non più in sovrapposizione, bensì in aderenza dell’esistente, con particolari accorgimenti tecnici al fine di eliminare ogni possibile pericolo per la salute e l’ambiente. Veniva altresì allegato un rigoroso studio di impatto ambientale, ai fini dell’acquisizione della VIA. L’istante chiedeva inoltre, data la particolare collocazione della discarica, non distante dal centro abitato e da una zona di vigneti pregiati di estensione superiore ad un ettaro, di usufruire delle deroghe di cui all’art. 19 delle N.T.A. del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e all’art. 7, comma 2, della L.r. 13/98.
Il procedimento - ex art. 13 della L.r. 43/90 - veniva avviato e procedeva non senza intoppi (dettagliatamente descritti nella puntuale ricostruzione in fatto), per concludersi con l’atto qui opposto, con il quale la Regione ne ha disposto, con ampie e articolate argomentazioni, l’archiviazione, con la principale motivazione che la richiesta deroga dovesse trovare fondamento in una espressa previsione del Piano Provinciale dei Rifiuti.
1.2. - Questi i motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 7 della L.r. 13/98; difetto di istruttoria e travisamento;
2) violazione dell’art. 199 del D.Lg. 152/06 e dell’art. 3 della L. 241/90; violazione del principio di buon andamento e di affidamento; disparità di trattamento; perplessità e insufficienza della motivazione;
3) violazione degli artt. 1 e 10-bis della L. 241/90; violazione di principi di non aggravamento del procedimento e di prevedibilità dell’azione amministrativa nonché di affidamento;
4) violazione degli artt. 1 e 10-bis della L. 241/90; violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di motivazione, sviamento.
L’istante formula altresì domanda di risarcimento del danno patito e avanza istanze istruttorie.
2. - La Regione, costituita, dopo aver esposto la sua interpretazione delle disposizioni in contestazione, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.
2.1. - In limine, precisa che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’archiviazione qui impugnata non denega l’autorizzazione richiesta, ma interrompe la procedura di VIA, al fine di ricondurre la valutazione sull’ampliamento della discarica nelle sue sede naturali, che sono, per quanto concerne le deroghe, il Piano Provinciale (che, a sua volta, dovrà essere sottoposto a VAS), e per quanto concerne la verifica di impatto ambientale, la VIA, ove debbono essere composti tutti gli interessi in gioco, tenendo in particolare