TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-09-03, n. 202416064
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/09/2024
N. 16064/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3202 del 2024, proposto da Rangers S.r.l, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 96123813BD, rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Coopservice Società Cooperativa per Azioni, Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per conseguire l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ovvero pronuncia di idonee misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:
1) Provv.to di aggiudicazione efficace, ignoti data e numero, con il quale, successivamente alla approvazione della graduatoria relativa al lotto 3, è stata dichiarata da parte dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'aggiudicazione esecutiva in favore della Coopservice S. Coop. p. A. del servizio triennale di vigilanza armata diurna e notturna per i Laboratori Nazionali di Frascati (Lotto 3 CIG 96123813BD) ed eventuale relativa nota di comunicazione;
2) Delibera della Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare GE 13807/2023 con cui è stata approvata la graduatoria del lotto 3 che vede al primo posto, nella suddetta procedura di gara, l'offerta dell'O.E. Coop Service, pubblicata sulla piattaforma telematica in data 14 febbraio 2024;
3) relativa comunicazione di approvazione della graduatoria del lotto 3 recante data 14 febbraio 2024;
4) di tutti i verbali di gara, nessuno eccettuato ovvero escluso, ivi espressamente richiamati quelli riservati di valutazione dell'offerta tecnica e di verifica di congruità dell'offerta economica, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso.
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se nelle more stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto cui si dichiara sin da ora disponibile
nonché, in subordine, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica mediante affidamento del contratto, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.a. resistente, con eventuale riserva di quantificazione in separato giudizio.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. il 07.05.2024, per l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal RUP o comunque dalla stazione appaltante nelle parti in cui gli stessi hanno ritenuto di non provvedere alla valutazione della congruità del costo della manodopera indicata da Rangers s.r.l. nell'offerta economica presentata per la partecipazione alla “procedura di gara suddivisa in tre lotti, da condursi nel Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza armata diurna e notturna, per i Laboratori Nazionali di Legnaro (lotto 1), per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Lotto 2) e per i Laboratori Nazionali di Frascati /Lotto 3)” per cui è giudizio e hanno inserito in graduatoria l'offerta presentata da Rangers s.r.l. anziché provvedere alla sua esclusione per avere indicato un costo della manodopera incongruo e presentato una offerta non attendibile;
- provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal RUP o comunque dalla stazione appaltante nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di non provvedere alla verifica della congruità dei costi della sicurezza indicati da Rangers s.r.l. nell'offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui sopra e hanno inserito in graduatoria l'offerta presentata da Rangers s.r.l. anziché provvedere alla sua esclusione per avere indicato costi della sicurezza incongrui e presentato una offerta non attendibile;
- provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal RUP o comunque dalla stazione appaltante nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di non provvedere alla verifica della anomalia dell'offerta presentata da Rangers s.r.l. nonostante ricorressero i presupposti di cui all'articolo 97 comma 3 d.lgs. 50/2016 e comunque fossero riscontrabili evidenti incongruità nella indicazione in offerta del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, inserendo in graduatoria l'offerta presentata da Rangers s.r.l. anziché provvedere alla sua esclusione per avere indicato un costo della manodopera incongruo e presentato una offerta non attendibile;
- provvedimenti assunti dalla Commissione Aggiudicatrice, dal R.U.P. e comunque dalla Stazione Appaltante nella procedura aperta di cui sopra mediante i quali Rangers s.r.l. è stata ammessa o comunque non è stata esclusa dalla gara, si è vista attribuire punteggi all'offerta presentata, è stata inserita nella graduatoria finale quale seconda classificata;
- in parte qua , i verbali formati dalla Commissione Aggiudicatrice e comunque gli atti tutti formati dalla Commissione Aggiudicatrice, dal R.U.P. e dalla INFN in relazione alla procedura aperta di cui sopra;
- i provvedimenti di attribuzione dei punteggi all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica presentate da Rangers S.r.l. assunti dalla Commissione Aggiudicatrice nella procedura di gara di cui sopra;
- tutti gli atti formati dalla Commissione Aggiudicatrice, dal RUP e dalla Stazione Appaltante resistente mediante i quali o sul presupposto dei quali si sono ritenuti affidabili, congrui e attendibili l'offerta presentata da Rangers S.r.l. nonché il costo della manodopera e i costi per la sicurezza aziendale da questa indicati e, conseguentemente, non si è dato luogo ad esclusione dalla procedura di gara della medesima Rangers S.r.l.;
- in parte qua , di tutti gli atti da essi presupposti o a essi successivi comunque inerenti l'illegittimo mantenimento in gara di Rangers S.r.l..
Per l'effetto, disporre che l'Amministrazione resistente provveda, entro prefiggendo termine, ad effettuare la valutazione della rispondenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza indicati da Rangers S.r.l. nella propria offerta a quanto previsto dall'articolo 97 comma 5, dall'articolo 95 comma 10, dall'articolo 23 comma 16 d.lgs. 50/2016, all'esito escludendo Rangers S.r.l. dalla procedura di gara relativa al lotto 3 per i motivi tutti di cui al presente ricorso incidentale. Disporre altresì che l'Amministratore provveda, entro prefiggendo termine, ad effettuare la verifica di congruità dell'offerta rassegnata in gara da Rangers S.r.l., sussistendo i presupposti di cui all'articolo 97 comma 3 d.lgs. 50/2016, all'esito escludendo Rangers S.r.l. dalla procedura di gara relativo al lotto 3 per i motivi di cui al presente ricorso incidentale. Dichiarare ed accertare l'incongruità degli oneri aziendali della sicurezza indicati in offerta da Rangers S.r.l.;dichiarare ed accertare che il costo del personale indicato in offerta da Rangers S.r.l. è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nella apposita tabella di cui all'articolo 23 comma 16 d.lgs. 50/2016;dichiarare ed accertare l'incongruità, l'anomalia e la inattendibilità dell'offerta presentata in gara da Rangers S.r.l.;all'esito escludere Rangers S.r.l. dalla procedura di gara relativa al Lotto 3 per i motivi tutti di cui al presente ricorso incidentale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Istituto di vigilanza Coopservice S.p.a. il 20.06.2024, per l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal RUP o comunque dalla stazione appaltante nelle parti in cui gli stessi hanno ritenuto di non provvedere alla valutazione della congruità del costo della manodopera indicata da Rangers S.r.l. nell’offerta economica presentata per la partecipazione alla “procedura di gara suddivisa in tre lotti, da condursi nel Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata diurna e notturna, per i Laboratori Nazionali di Legnaro (lotto 1), per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Lotto 2) e per i Laboratori Nazionali di Frascati /Lotto 3)” per cui è giudizio e hanno inserito in graduatoria l’offerta presentata da Rangers S.r.l. anziché provvedere alla sua esclusione per avere indicato un costo della manodopera incongruo e presentato una offerta non attendibile;
- provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal RUP o comunque dalla stazione appaltante nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di non provvedere alla verifica della congruità dei costi della sicurezza indicati da Rangers S.r.l. nell’offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui sopra e hanno inserito in graduatoria l’offerta presentata da Rangers S.r.l. anziché provvedere alla sua esclusione per avere indicato costi della sicurezza incongrui e presentato una offerta non attendibile;
- provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal RUP o comunque dalla stazione appaltante nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di non provvedere alla verifica della anomalia dell’offerta presentata da Rangers S.r.l. nonostante ricorressero i presupposti di cui all’articolo 97 comma 3 d.lgs. 50/2016 e comunque fossero riscontrabili evidenti incongruità nella indicazione in offerta del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, inserendo in graduatoria l’offerta presentata da Rangers S.r.l. anziché provvedere alla sua esclusione per avere indicato un costo della manodopera incongruo e presentato una offerta non attendibile;
- provvedimenti assunti dalla Commissione Aggiudicatrice, dal R.U.P. e comunque dalla Stazione Appaltante nella procedura aperta di cui sopra mediante i quali Rangers S.r.l. è stata ammessa o comunque non è stata esclusa dalla gara, si è vista attribuire punteggi all'offerta presentata, è stata inserita nella graduatoria finale quale seconda classificata;
- in parte qua , i verbali formati dalla Commissione Aggiudicatrice e comunque gli atti tutti formati dalla Commissione Aggiudicatrice, dal R.U.P. e dalla INFN in relazione alla procedura aperta di cui sopra;
- i provvedimenti di attribuzione dei punteggi all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica presentate da Rangers S.r.l. assunti dalla Commissione Aggiudicatrice nella procedura di gara di cui sopra;
- il provvedimento con il quale la Commissione Aggiudicatrice nella procedura di gara di cui sopra ha attribuito all'Offerta Tecnica presentata da Rangers sr.l. un punteggio superiore a quello attribuito all'offerta presentata da Coopservice;
- tutti gli atti formati dalla Commissione Aggiudicatrice, dal RUP e dalla Stazione Appaltante resistente mediante i quali o sul presupposto dei quali si sono ritenuti affidabili, congrui e attendibili l'offerta presentata da Rangers S.r.l. nonché il costo della manodopera e i costi per la sicurezza aziendale da questa indicati e, conseguentemente, non si è dato luogo ad esclusione dalla procedura di gara della medesima Rangers S.r.l.;
- in parte qua , di tutti gli atti da essi presupposti o a essi successivi comunque inerenti l’illegittimo mantenimento in gara di Rangers S.r.l..
Per l’effetto, disporre che l’Amministrazione resistente provveda, entro prefiggendo termine, ad effettuare la valutazione della rispondenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza indicati da Rangers S.r.l. nella propria offerta a quanto previsto dall’articolo 97 comma 5, dall’articolo 95 comma 10, dall’articolo 23 comma 16 d.lgs. 50/2016, all’esito escludendo Rangers s.r.l. dalla procedura di gara relativa al lotto 3 per i motivi tutti di cui al presente ricorso incidentale.
Disporre altresì che l’Amministratore provveda, entro prefiggendo termine, ad effettuare la verifica di congruità dell’offerta rassegnata in gara da Rangers S.r.l., sussistendo i presupposti di cui all’articolo 97 comma 3 d.lgs. 50/2016, all’esito escludendo Rangers S.r.l. dalla procedura di gara relativo al lotto 3 per i motivi di cui al presente ricorso incidentale.
Dichiarare ed accertare l’incongruità degli oneri aziendali della sicurezza indicati in offerta da Rangers S.r.l.;dichiarare ed accertare che il costo del personale indicato in offerta da Rangers S.r.l. è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nella apposita tabella di cui all’articolo 23 comma 16 d.lgs. 50/2016;dichiarare ed accertare l’incongruità, l’anomalia e la inattendibilità dell’offerta presentata in gara da Rangers S.r.l.;all’esito escludere Rangers S.r.l. dalla procedura di gara relativa al Lotto 3 per i motivi tutti di cui al presente ricorso incidentale. Con ogni conseguenza del caso e di legge e con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, della Coopservice Società Cooperativa per Azioni e dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) bandiva attraverso il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) una procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata diurna e notturna, suddiviso in tre lotti, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con riguardo al “Lotto 3 - Laboratori Nazionali di Frascati (CIG 96123813BD)”, con importo posto a base di gara di euro 1.988.547,27, partecipavano quattordici operatori economici, fra cui l’odierna ricorrente, esecutore uscente. L’operatività del nuovo servizio era prevista a decorrere dal 1° aprile 2024. La documentazione di gara stabiliva la ripartizione dei punteggi da assegnare all’offerta tecnica e a quella economica nella proporzione 80-20. Fra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano previsti nell’ambito di valutazione B, “formazione del personale”, 23 punti suddivisi in due subcriteri, il primo dei quali del valore di 20 punti correlati ai “Corsi di formazione svolti dal personale che sarà adibito allo svolgimento del servizio in relazione all’oggetto del corso e alla sua durata” e con sub-punteggi predeterminati in relazione alle varie tipologie di attestati. All’ambito di valutazione G, “criteri sociali”, corrispondevano 8 punti, di cui 6 punti attribuibili al criterio G.2, “inclusione lavorativa”, suddivisi in tre subcriteri.
3. A conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice veniva stilata la graduatoria, che vedeva prima classificata Coopservice S.c.p.a. con 88,05 punti, di cui 68,09 punti per l’offerta tecnica e 19,96 punti per l’offerta economica in relazione al prezzo offerto, al netto dell’Iva, pari a euro 1.419.623,90 (ribasso del 28,61%) e seconda classificata Rangers S.r.l. con 87,05 punti, di cui 70,31 punti per l’offerta tecnica, 16,74 punti per l’offerta economica in relazione al prezzo offerto, al netto dell’Iva, di euro 1.565.225,33 (ribasso 21,288%).
4. L’aggiudicazione veniva impugnata dalla seconda graduata con ricorso articolato in due motivi.
Con il primo motivo si contesta l’assegnazione alla Coopservice del punteggio massimo di 20 punti in relazione al sub-criterio B.1.1, “Corsi di formazione svolti dal personale che sarà adibito allo svolgimento del servizio in relazione all’oggetto del corso e alla sua durata” e del punteggio massimo di 6 punti al criterio G.2 “inclusione lavorativa”. Con riguardo al sub-criterio B.