TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-10-23, n. 202303143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-10-23, n. 202303143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303143
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 03143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01900/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2022, proposto da Gruppo Euroservizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Floridia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 19 gennaio 2022, n. 71.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe, recante condanna del Comune intimato al pagamento di somme di denaro in favore della società ricorrente.

Nel corso dell’udienza camerale del giorno 11 maggio 2023 la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che il Comune intimato ha dichiarato il dissesto con delibera comunale n. 33 del giorno 8 settembre 2021, precisando però che tale circostanza non dovrebbe portare alla declaratoria di estinzione del giudizio, in ragione del disposto dell’art. 255, comma 10, del TUEL, trattandosi nel caso di specie di crediti di somme vincolate, in quanto afferenti un finanziamento concesso per la realizzazione di un’opera pubblica.

Con ordinanza 31 maggio 2023, n. 1757, è stato disposto di acquisire documentati chiarimenti in ordine alla rappresentata destinazione vincolata delle somme di cui si tratta, onerando le parti (fra queste, anche il Comune intimato, seppur non costituito) di produrre una sintetica memoria, corredata da idonea documentazione, da depositare, con le modalità di cui al PAT rinviando ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese, all’esito dell’udienza camerale fissata per il 19 ottobre 2023.

Il 31 luglio 2023 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha ribadito la propria posizione, insistendo sull’accoglimento del ricorso, trattandosi di somme vincolate.

Il 16 ottobre 2023 il Comune intimato ha depositato nota a chiarimenti, assistita da documentazione;
con tale nota ha in particolare rappresentato che:

a) il Comune era risultato assegnatario di un finanziamento tra gli interventi strategici

“Impiantistica sportiva”, ammissibili a finanziamento, nell’ambito del Patto per la Sicilia – Interventi di competenza dell’Assessorato Turismo, giusta deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2016, n. 185, per l’importo di euro 1.100.000,00, giusto D.D.G. n. 3326 del giorno 11 dicembre 2019, per il progetto di “Messa a norma recinzioni, accessi, spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica per il Campo sportivo e per il Campo polivalente”, il cui importo complessivo era di euro 1.283.888,63 con cofinanziamento a carico del bilancio comunale per l'importo di euro 183.888,63;

b) la società ricorrente era risultata aggiudicataria dei lavori riguardanti la messa a norma del campo sportivo (lotto 1), giuste determinazioni n. 3/153 del 14 febbraio 2019 e n. 53/200 del 28 febbraio 2019;

c) l’importo di cui si tratta, portato dal decreto ingiuntivo in epigrafe, era relativo alle fatture n. 1 del 6 giugno 2020 e n. 14 del 16 novembre 2020, emesse per un totale di euro 21.320,45 per il rimborso di oneri di conferimento in discarica di materiale di risulta;

d) nel quadro economico originario del progetto (determinazione n. 53/200 del 28 febbraio 2019) non erano previste somme per il conferimento in discarica, previsione invece inserita a seguito della approvazione di perizia di variante e suppletiva (determinazione n. 1/6 del 13 gennaio 2020), seppure nei limiti di euro 5.000,00, cosicché le citate fatture 1/2020 e 14/2020 non hanno potuto essere liquidate;

e) nelle more della predisposizione di nuova perizia in variante, la società ricorrente, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 14817 del 21 maggio 2021, ha chiesto la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, risoluzione intervenuta con determinazione n. 525/1220 del 18 novembre 2021;

f) essendo l'ente in stato di dissesto, dichiarato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del giorno 8 settembre 2021, tutte le fatture emesse in data antecedente al 31 dicembre 2020 non possono essere liquidate dal Comune, ma rientrano nella competenza dell'OSL – Organismo straordinario di liquidazione, comprese quindi le fatture di cui si tratta.

All’udienza camerale del 19 ottobre 2023 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, quanto meno nel limite dei 5.000,00 euro indicati dal Comune nella citata nota a chiarimenti come previsti nel quadro economico dell’appalto.

Questione dirimente del giudizio è se le somme di cui si tratta ricadano nella competenza dell’OSL, ciò da cui discenderebbe la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248, comma 2, del TUEL, ovvero ricadano nell’ambito delle somme sottratte alla competenza dell’OSL ai sensi dell’art. 255, comma 10, dello stesso TUEL, ciò da cui discenderebbe l’accoglimento del ricorso.

Dispone infatti l’art. 248, comma 2, del TUEL: «Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese» , così risultando chiaro che il criterio dirimente per il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive dipenda dalla natura dei debiti che, se ricadenti nella competenza dell’OSL, dovranno rientrare nella massa passiva che tale organismo ha il compito di accertare ai sensi dell’art. 254, comma 1, TUEL.

Ora, i debiti esclusi dalla competenza dell’OSL sono individuati dal comma 10 dell’art. 255 del TUEL nonché, secondo quanto si vedrà a breve, dal comma 1 dell’art. 2- bis del DL 24 giugno 2013, n. 113, come da ultimo sostituito dall’art. 36, comma 2, del DL 24 aprile 2017, n. 50.

Dispone l’art. 255, comma 10, TUEL: «Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206» .

Ora, fra le voci previste in tale comma 10, l’unica nel cui ambito potrebbero essere in ipotesi ricompresi i debiti di cui alle citate fatture 1/2020 e 14/2020, è quella indicata come “residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata”.

E tuttavia, in disparte la circostanza che non è stato chiarito dalle parti se le somme di cui si tratta costituiscano residui ai sensi della normativa contabile pubblica, comunque risulta dirimente il disposto del citato comma 1 dell’art. 2- bis del DL 24 giugno 2013, n. 113, come da ultimo sostituito dall’art. 36, comma 2, del DL 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui «In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione» .

Precisa poi tale articolo 2- bis , al successivo comma 2: «L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori» .

Al riguardo, non si può ritenere che l’amministrazione separata di cui al passaggio appena riportato sottragga tali somme al disposto dell’art. 248, comma 2, TUEL;
tale questione è infatti stata chiarita dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo di affermare, con motivazioni da cui questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, come «…malgrado tale trattamento differenziato, il dato caratterizzante la disciplina è l'attrazione (sancita dalla stessa norma) dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione separata “nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione” riservata all'organismo straordinario di liquidazione, come già sottolineato dal primo giudice;
- sicché, alla stregua della lettera dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., è sufficiente che il debito appartenga a tale gestione straordinaria, in quanto di competenza dell'o.s.l., perché venga sottratto all'attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi che, a sua volta, l'o.s.l. sia tenuto a gestire separatamente i fondi destinati all'adempimento;
- d'altronde, non vi è alcuna disposizione, né nel d.lgs. n. 267 del 2000, né nella normativa sopravvenuta che ha derogato all'art. 255, comma 10, dello stesso d.lgs., che riservi le previsioni dell'art. 248 T.U.E.L. ai soli debiti che sono inseriti dall'o.s.l. nella massa passiva formata ai sensi dell'art. 254 T.U.E.L. per la liquidazione concorsuale…»
(Sez. V, sentenza 26 maggio 2020, n. 3337).

E, sotto altro profilo, la stessa sentenza 3337/2020 appena richiamata ha avuto modo di precisare come tale orientamento sia anche coerente con quello espresso dal Giudice contabile: «…tale lettura della disciplina sopravvenuta in tema di amministrazione da parte dell'o.s.l. dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata è stata già fatta propria dalla magistratura contabile, secondo cui “Bisogna anche rammentare che i crediti relativi a gestioni vincolate vengono assoggettati alle conseguenze del dissesto di cui all'art. 248 del TUEL, tra le quali quella di non poter intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione” (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Regione Lazio, Deliberazione n. 101/2019/PAR del 14.11.2019)…» .

Discenda quindi da tutto quanto esposto che – sia nel caso in cui le somme portate dal decreto ingiuntivo in epigrafe di cui si tratta costituiscano debiti da soddisfare con residui ai sensi della normativa contabile pubblica, sia a maggior ragione nel caso opposto – il giudizio vada dichiarato estinto, con inserimento nella massa passiva dell'importo portato dal decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione.

Le spese di lite del giudizio possono essere ritenute non ripetibili nei confronti dell’amministrazione comunale non costituita, attesa la peculiarità della controversia e la sua complessità, per come esposte nella parte motiva (CGARS, Sez. giurisdizionale, 27 maggio 2021, n. 477;
TAR Sicilia – Catania, 15 novembre 2022, n. 2942).

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