TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202400500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-05-22, n. 202400500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400500
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 00500/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00300/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2023, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato B P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento emesso dalla Motorizzazione Civile di Pesaro, denominato “REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA“ del 9 gennaio 2023, notificata in data 27 aprile 2023 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino ha disposto nei sui confronti la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada.

Il provvedimento trae origine dal rapporto di servizio trasmesso dalla Stazione Carabinieri di Fossombrone, una cui pattuglia era intervenuta in data 10 ottobre 2021 a seguito di un sinistro in cui il sig. L era rimasto coinvolto mentre era alla guida della propria autovettura.

2. Nel ricorso si espone quanto segue.

In data 10 ottobre 2021 in località Calmazzo il signor L, rientrando a casa dopo una giornata di lavoro di allenamenti con la propria autovettura, proprio in prossimità della sua abitazione perdeva il controllo del mezzo e finiva all’interno della proprietà di terzi, danneggiando un pezzo di guardrail e il muretto di recinzione di un’abitazione.

Veniva allertata una pattuglia dei Carabinieri della limitrofa Stazione di Fossombrone, che provvedeva ad effettuare gli opportuni accertamenti ed a redigere il verbale relativo al sinistro.

Da tale verbale l’unico elemento di rilievo che emerge è che il signor L aveva dichiarato che, essendo molto stanco dopo una giornata lavorativa, a seguito di un colpo di sonno perdeva il controllo della macchina e finiva contro il guardrail e il muretto di recinzione.

Venivano immediatamente svolti anche tutti gli accertamenti tossicologici e quelli relativi all’alcool test, che davano esito negativo.

L’odierno ricorrente veniva tuttavia sanzionato per violazione dell’art. 141, comma 2, C.d.S. con la sola sanzione pecuniaria e senza alcuna decurtazione di punti.

Tale sanzione già di per sé evidenzia come il suddetto sinistro non abbia avuto alcun connotato di gravità o anche di serietà.

Tuttavia, a distanza di un anno e otto mesi dall’accaduto, il sig. L si vedeva recapitare il provvedimento qui impugnato (non preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento), il quale, oltre ad apparire redatto materialmente con la tecnica del “copia-incolla”, è ictu oculi sprovvisto di motivazione e in quanto tale frutto di una discrezionalità eccessiva. La Motorizzazione, infatti, non sembra aver valutato né i precedenti dell’interessato (il quale

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