TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2012-03-09, n. 201200333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2012-03-09, n. 201200333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200333
Data del deposito : 9 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03166/2011 REG.RIC.

N. 00333/2012 REG.PROV.CAU.

N. 03166/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


- G M, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso Attilio Pellegrini Sica in Milano, via Durini, 25;


contro

- Comune di Varese, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso Maria Sala in Milano, V. Hoepli, 3;

nei confronti di

- A M, rappresentato e difeso dagli avv. A T e F C, con domicilio eletto presso F C in Milano, via Ausonio, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

>
con il ricorso introduttivo:

- del permesso di costruire n. 198/2010 rilasciato dal Comune di Varese il 22.12.2010;

- nonché per il risarcimento dei danni e per la condanna alle spese di lite;

>
con i motivi aggiunti:

- del parere della Conferenza permanente dei servizi, espresso nella riunione del 1.9.2010, nonché del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella riunione del 7 luglio 2010;

- e per la condanna del Comune, previa esecuzione degli oneri istruttori del caso, ad ordinare la demolizione dei manufatti illegittimamente eseguiti con relativa riduzione in pristino;

- nonché per il risarcimento del danno e per la condanna alle spese di lite;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varese e del sig. A M;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori E M, Paola Zanotti e A T;


Considerato che, in disparte le questioni preliminari (come la dedotta inammissibilità dei motivi aggiunti per la mutatio libelli con essi apportata rispetto al ricorso introduttivo) da approfondire nella più appropriata sede del merito, la formulata domanda cautelare appare sfornita di elementi a sostegno del periculum in mora, tanto più che - dalla documentazione versata in atti (specie quella fotografica allegata dallo stesso ricorrente) - i lavori relativi al recupero del sottotetto da parte del controinteressato appaiono in fase terminale;

Ritenuto che, in relazione al predetto profilo, non induce a diverse conclusioni il rapporto di servizio del 16.2.2012 della Polizia locale di Varese, allegato da parte ricorrente, che riguarda una situazione apparentemente transitoria, occorsa anteriormente all’approntamento di un sistema di ferma-neve sulle gronde;

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