TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-30, n. 201204882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-30, n. 201204882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204882
Data del deposito : 30 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01587/2012 REG.RIC.

N. 04882/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01587/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1587 del 2012, proposto da S B, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B, A M e Daniele Manca-Bitti, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, via Luciani n. 1;

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;
- il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Brescia,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- dell’illegittimità del silenzio osservato dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura in ordine all’adozione del provvedimento di riammissione in servizio a seguito di istanza inviata il 13 dicembre 2011;

- della fondatezza della pretesa di cui all’istanza a provvedere avanzata dalla parte ricorrente con specifico riferimento all’adozione del provvedimento di riammissione in servizio

E PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di 30 giorni ex art. 117 c.p.a., con richiesta di provvedere alla nomina di un commissario ad acta nel caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnatole.)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente – Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia – di aver presentato in data 18 novembre domanda di cessazione del rapporto di lavoro per anzianità di servizio, confermata il successivo 22 novembre con riserva della possibilità di revoca.

Nel soggiungere di avere in precedenza ottenuto l’autorizzazione alla permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, il dott. Spizuoco revocava, in data 13 dicembre 2011, le precedenti dimissioni, contestualmente chiedendo la riammissione in servizio.

A fronte della perdurante inerzia osservata dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura relativamente all’anzidetta istanza, assume il ricorrente, con il presente mezzo di tutela, che il contegno omissivo di che trattasi sia illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 124 del D.P.R. 3/1957.

In particolare, nell’osservare che le dimissioni per anzianità di servizio sono revocabili, da parte del pubblico dipendente, fino all’accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione di appartenenza, l’interessato pone in evidenza che tale atto non sia intervenuto anteriormente all’esercizio della revoca.

Sostiene poi il ricorrente che il silenzio gravato sia ulteriormente illegittimo per violazione di legge e travisamento dei fatti, atteso che – in presenza dell’affermata accoglibilità della revoca delle dimissioni – assumerebbe carattere di obbligatorietà la riammissione in servizio.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio come sopra formatosi;
e sollecita, altresì, che venga ordinato all’intimata Amministrazione di provvedere, entro il termine di legge, all’adozione delle conseguenziali determinazioni, con nomina di commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in via gradata sostenendone l’inammissibilità per insussistenza della contestata inerzia;
nel merito, ed in via ulteriormente gradata, la difesa erariale ha analiticamente contro dedotto alle esposte censure, argomentandone l’infondatezza con conseguente reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2012.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in ragione della insussistenza dell’inerzia, da parte del C.S.M., quanto all’esame della domanda di revoca delle dimissioni per anzianità di servizio presentata dal dott. Spizuoco il 13 dicembre 2011.

Nella seduta del 22 febbraio 2012, infatti, l’Organo di autogoverno ha esaminato sia la nota del 18 novembre 2011, recante richiesta di collocamento a riposo, sia l’anzidetta richiesta di revoca delle dimissioni.

Nel dare atto che la risoluzione consiliare del 22 settembre 2010 in tema di collocamento a riposo prevedesse l’esaminabilità della revoca delle dimissioni “salvo che sia stata già adottata delibera di presa d’atto, ovvero che la revoca sia stata formulata in data successiva a quella fissata nella richiesta di cessazione”, il C.S.M. ha rilevato che, nella fattispecie all’esame la revoca recava data (13 dicembre 2011) successiva a quella fissata nella domanda di cessazione dal servizio (19 novembre 2011): per l’effetto escludendo l’accoglibilità della revoca stessa e deliberando, conseguentemente, il collocamento a riposo del magistrato alla data sopra indicata.

L’espressione di un formale diniego a fronte della richiesta revoca delle dimissioni precedentemente presentate dal dott. Spizuoco esclude, con ogni evidenza, che possa essersi formato silenzio giuridicamente significativo sull’istanza dall’interessato presentata il 13 dicembre 2011.

Impregiudicata ogni valutazione in ordine al percorso motivazionale che ha condotto il C.S.M. al rigetto della richiesta di che trattasi, nella presente sede – e, conseguentemente, nei limiti del presente giudizio, esclusivamente preordinato all’accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo asseritamente osservato dall’Amministrazione – esclusivamente rileva la presenza (documentalmente dimostrata dalla difesa erariale) di una formale determinazione con la quale l’Organo di autogoverno ha esaminato (e respinto) la richiesta di revoca delle dimissioni presentata dal dott. Spizuoco.

A tale circostanza univocamente accede l’esclusa configurabilità del silenzio gravato con il presente mezzo di tutela: il quale, in quanto proposto successivamente all’adozione del predetto atto dal parte del C.S.M., deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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