TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-12-05, n. 202401258
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2024
N. 01258/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2024, proposto da Enea S.r.l. Sb, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere della Regione Puglia sulle istanze presentate dalla ricorrente l’8 agosto 2023 e il 31 agosto 2023, con la quale ha chiesto rispettivamente l’accreditamento per 20 posti letto e 38 posti letto di RSA di mantenimento di cui al r.r. n. 4/2019, presso la RSA denominata “Suglia Passeri”; eventualmente, ove occorra, a deliberare la ricognizione del fabbisogno di accreditamento residuo, in esecuzione della D.G.R. n. 880/2023, e la relativa assegnazione; nonché per la nomina, ex art. 117, comma 3, c.p.a., fin da ora, di un commissario ad acta che si sostituisca alla Regione Puglia, in caso di ulteriore inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e uditi l'avv. Francesco Follieri, per la ricorrente, e l'avv. Libera Valla, per la Regione;
FATTO e DIRITTO
I – Con la delibera di G.R. n. 880/2023, pubblicata sul BURP n. 62 del 29 giugno 2023, la Regione Puglia, interpretando la disciplina stratificatasi in materia (cioè le varie modifiche alla L.R. n. 9/2017 e le numerose delibere di Giunta regionale ricognitive dei posti-letto accreditabili o di assegnazione di posti-letto supplementari, nonché le modifiche al Regolamento regionale attuativo della riforma), ha disciplinato gli accreditamenti a valere sul fabbisogno rimasto ancora insoddisfatto.
Più in dettaglio, con la delibera di G.R. n. 880/2023, la Regione ha invitato a presentare istanza di accreditamento: a) le strutture pubbliche ammesse a finanziamento FESR; b) le RSA per anziani e disabili private, già in esercizio alla data del 30 dicembre 2021 e le RSAA, ex art. 67 R.R. n. 4/2007 qualificate o in corso di qualificazione come RSA di mantenimento, ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017; c) le strutture già autorizzate o che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità, abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio, alla data di pubblicazione della delibera di G.R. n. 880/2023 (ossia al 29 giugno 2023).
La delibera di G.R. n. 880/2023, inoltre, ha predeterminato i criteri per la distribuzione dei posti-letto, in caso di istanze eccedenti il fabbisogno residuo programmato, stabilendo che “ i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1, entro e non oltre l’arco temporale dato dal bimestre decorrente dal 01 luglio 2023 al 31 agosto 2023, potranno presentare l’istanza di accreditamento ”.
La ricorrente è titolare di una RSA da 48 posti letto, sita in Galatina (Le), autorizzata all’esercizio con determina della Regione Puglia n. 82 del 7 aprile 2023. Dato che la struttura della ricorrente rientrava tra quelle ammesse dalla D.G.R. n. 880/2023 a presentare istanza di accreditamento, con p.e.c. del 18 agosto 2023, la ricorrente presentava istanza di accreditamento.
Trascorsi molti mesi dalla presentazione dell’istanza, la ricorrente non ha ricevuto riscontro alcuno da parte della Regione. Insorge, dunque, con il ricorso notificato il