TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2010-12-16, n. 201000964

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2010-12-16, n. 201000964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201000964
Data del deposito : 16 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01328/2010 REG.RIC.

N. 00964/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01328/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2010, proposto da:


Consorzio Coop. Costruzioni - C.C.C. Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti V B, Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso l’avv.to V B in Torino, corso G. Ferraris, 120;


contro

Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To4, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C P, P S, con domicilio eletto presso l’avv.to P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

Gruppo Tecnoimprese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Videtta, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino via Cernaia n. 30;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione 7.10.2010, n. 1525, prot. 114157, pervenuta a mezzo fax al ricorrente il 13.10.2010, con la quale il Commissario dell'ASL TO4 ha approvato i verbali delle operazioni di gara;
ha aggiudicato in via definitiva alla Gruppo Tecnoimprese srl di Torino la procedura di appalto riguardante la nuova costruzione per riorganizzazione servizi esistenti, parcheggio, viabilità interna con collegamento e raccordo alla viabilità esterna comunale a seguito rilocalizzazione degenza - realizzazione nuovo padiglione degenza e servizi presso il P.O. di Chivasso e ha disposto di far luogo alla stipulazione del relativo contratto con l'aggiudicatario;

di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi:

i verbali della Commissione giudicatrice in seduta pubblica e in seduta privata e gli ulteriori atti dell'Amministrazione;
gli ulteriori provvedimenti della Stazione appaltante, che hanno approvato l'operato della Commissione di gara


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To4;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Gruppo Tecnoimprese S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P Videtta, con domicilio eletto presso Francesco P Videtta in Torino, via Cernaia, 30;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris:

l’ampia possibilità legalmente prevista di utilizzo dell’autocertificazione nei rapporti con l’amministrazione, anche nell’ambito delle gare di appalto, impone una lettura del bando, là dove commina una generalizzata esclusione per vizi documentali, solo con riferimento sostanziale alla documentazione e non ad ogni suo vizio di forma, ovvero per ipotesi di difetto di “forma-contenuto” solo là dove la sanzione risulti espressamente e specificatamente ribadita;

qualora poi non si volesse ritenere possibile detta lettura risulterebbe fondato sul punto il ricorso incidentale;

quanto alla certificazione ISO, non è evincibile dal bando la prescrizione di forma di cui la ricorrente lamenta il difetto;

quanto all’impegno a prestare la fideiussione per l’esecuzione, il termine di durata indicato, anche se non richiama letteralmente il regolamento di attuazione del codice appalti, risulterebbe applicabile stante il complessivo rinvio alla normativa, correttamente citata nell’impegno a fornire la garanzia;
in ogni caso il termine alternativo che risulterebbe omesso ( decorrente “dal completamento lavori” e previsto in alternativa e a prescindere dal collaudo o certificato di regolare esecuzione) è prescritto nel solo interesse dell’appaltatore di non vedere la garanzia procrastinata eccessivamente qualora l’amministrazione ritardi nell’emissione dei suddetti certificati;
la sua eventuale omissione si tradurrebbe quindi nell’aver fornito all’amministrazione una garanzia maggiore di quella prescritta e quindi non sarebbe idonea a giustificare alcuna esclusione;

sussistono allo stato motivi per compensare le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi