TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-05-20, n. 201900608
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Testo completo
Pubblicato il 20/05/2019
N. 00608/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2019, proposto da
Paganelli Travel, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portici, Ii viale Melina, 11;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del parziale silenzio-rifiuto all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa presentata dalla ricorrente in data 14.2.2019 prot. 1010752 e della nota prot. 1074102 del 18.2.2019con la quale si negava l'invio della copia conforme delle cartelle esattoriali e del ruolo nominativo, sostenendo che gli estratti di ruolo sostituiscono la copia conforme delle cartelle, nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o consequenziali nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 , c.p.a. ed art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni conseguenziali subiti e subendi dalla ricorrente anche in conseguenza del ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, venuta asseritamente a conoscenza, dall’estratto di ruolo, di un debito nei confronti dell’erario, con nota 27.11.2018 ha chiesto il rilascio di copia conforme all’originale del ruolo nominativo e delle cartelle di pagamento, unitamente alle corrispondenti relate di notifica.
L’agenzia delle Entrate-Riscossione riscontrava la predetta richiesta con due separate note spedite a mezzo PEC il 30.11.2018 e il 4.12.2018 allegando, dopo avere precisato di non poter inviare copia conforme delle cartelle “ essendo le stesse redatte in unico esemplare ”, la situazione debitoria, gli estratti di ruolo e i referti di notifica.
L’interessata, ritenendo elusiva la risposta dell’Amministrazione, reiterava in data 13.2.2019 l’istanza di accesso come innanzi formulata.
L’Agente della riscossione confermava quanto precedentemente comunicato, ritendolo esaustivo: donde il presente gravame con cui la ricorrente ha chiesto all’intestato Tribunale di ordinare all’Amministrazione l’ostensione della documentazione indicata nell’istanza di accesso, non puntualmente prodotta.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame e chiedendone, conseguentemente, la reiezione.
DIRITTO
1.- La cartella di pagamento è un atto di natura e contenuto vincolati considerato che, ai sensi dell’art. 25, II comma del DPR n. 602/73, viene obbligatoriamente redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (oggi dall’Agenzia delle Entrate: cfr. il provvedimento 20.3.2010 pubblicato in pari data nel sito internet dell'Agenzia) in relazione al quale l’Ente della riscossione non ha alcuna discrezionalità: dal predetto modello si evince che la cartella viene redatta in un unico esemplare che, ai sensi degli articoli 60 del DPR n. 600 del 1973 e 26 del DPR n. 602 del 1973, viene