TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-06-21, n. 201806952

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-06-21, n. 201806952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806952
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2018

N. 06952/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06924/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6924 del 2008, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. -OMISSIS- B presso il quale elegge domicilio, in Roma, via R. Grazioli Lante n. 16;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del decreto n. 264 del Ministero della Difesa datato 10 marzo 2008 con il quale veniva respinta l’istanza di concessione di Equo indennizzo presentata dal ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 16 dicembre 2002, ricorrente, Soldato in congedo già in servizio di ferma breve dal 28 ottobre 1996 al 9 ottobre 1997, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “ -OMISSIS- ” diagnosticatogli presso l’Istituto Nazionale per la Cura -OMISSIS-di Milano.

In data 7 settembre 2004, la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto giudicava il ricorrente affetto da “ -OMISSIS- ” ascrivibile alla Tabella A Categoria 8^ Misura Massima.

In data 15 marzo 2007, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito Comitato) riteneva che l’infermità in questione non potesse essere riconosciuta come dipendente da fatti di servizio “ in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una -OMISSIS-. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità e concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso -OMISSIS- ”.

Con decreto del 10 marzo 2008, la competente Direzione ministeriale, recepiti i contenuti del richiamato parere del Comitato, respingeva l’istanza del ricorrente giudicando la patologia della quale era affetto, non dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente impugnava il citato diniego deducendo, con un unico capo d’impugnazione, “ violazione di legge – omessa motivazione – eccesso di potere ”.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio rilevando l’insindacabilità delle censure oggetto di ricorso in quanto dirette a censurare il merito tecnico delle valutazioni del Comitato.

All’esito della pubblica udienza del 1 giugno 2018, la causa veniva decisa.

Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato affermando che ai fini della presente decisione sarebbe “ dirimente ” la sola individuazione delle aree in cui prestava il proprio servizio, ritenute essere “ ex se un vero e proprio pericolo per il bene della salute ”.

A sostegno delle censure formulate in ricorso, il ricorrente (che espone di aver lavorato nelle sedi di Taranto ed Augusta e di essere stato imbarcato sulla nave Minerva a bordo della quale partecipava a missioni in Turchia e in Africa) allega che:

- tanto la nave a bordo della quale veniva imbarcato, quanto i proiettili nella medesima stivati e con i quali, si afferma in ricorso, veniva in contatto, “ sicuramente annotano la presenza di amianto ”;

- che la vernice ed i rivestimenti della nave in ragione della loro composizione, avrebbero determinato “ condizioni fortemente incidenti (…) sullo sviluppo etiologico della malattia ”;

- che l’area di Augusta, in particolare, veniva dal Ministero dell’Ambiente definita in atti ufficiali come “ ad elevato rischio di crisi ambientale ”;

- che la rada di Augusta presenterebbe “ un’altissima concentrazione di mercurio, di idrocarburi e diossina e di altri metalli pesanti ” (fonte ICRAM – Istituto centrale per le Ricerche Scientifiche del Mondo Marino);

- costituirebbe “ fatto notorio ” la circostanza che la città di Augusta registrerebbe “ neoplasie polmonari percentualmente più alte che in altri luoghi d’Italia e malformazioni natali ”.

Nonostante la descritta situazione fosse, si afferma, “ nota a livello apicale (Presidenza della Repubblica e Ministeri) ”, nessuna misura veniva adottata dal Ministero della Difesa per “ rendere compatibile la prestazione di servizio obbligatoria con il diritto alla salute del cittadino ”.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente si evidenzia che il ricorrente prestava servizio in forza alla Marina Militare per 12 mesi permanendo presso il Comando di Maricentro Taranto dal 24 ottobre al 17 novembre 1996.

Successivamente veniva imbarcato per 5 giorni sulla Nave Minerva, dal 18 al 22 novembre, 6 giorni sulla Nave Alcione, dal 23 al 28 novembre 1996, e 10 mesi e giorni 11 ancora sulla Nave Minerva, dal 29 novembre 1996 al 9 ottobre 1997, data in cui veniva posto in congedo (v. documentazione matricolare).

Ciò premesso deve rilevarsi che il parere espresso dal Comitato al quale si uniformava l’Autorità ministeriale, statuisce in via definitiva l’effettiva interconnessione tra la patologia sofferta dal dipendente e la concreta attività lavorativa da questi svolta.

Tale giudizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati esperienziali propri delle discipline applicate, espressione di discrezionalità tecnica e, per tale ragione, è soggetto ad un sindacato debole, limitato al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall’Amministrazione ed avente ad oggetto la sola attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (

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