TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-06-22, n. 201807051
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Testo completo
Pubblicato il 22/06/2018
N. 07051/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2008, proposto da
D'Onofrio Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato P V L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V D in Roma, piazza dei Carracci, 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa, prot. n. M-D/GMIL-03-II/6/5/2007/90254) del 5 novembre 2007 e notificato il 3 dicembre 2007 di inidoneità all’avanzamento al grado superiore di Brigadiere Capo per l’aliquota del 31 dicembre 2006 – 3^ valutazione, nonché di ogni latro presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2008 e depositato il successivo 15 febbraio, il sig. D’Onofrio Domenico ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa del 5 novembre 2007, notificatogli il 3 dicembre 2007, con cui gli è stato comunicato che non può essere valutato per l’avanzamento al grado superiore “in quanto cessato dal servizio a domanda nel corso della procedura di valutazione.”
2. Il ricorrente espone, in fatto, di aver presentato domanda di pensione in data 10 ottobre 2006, e di essere stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1°maggio 2007.
Il ricorrente sostiene di avere titolo all’avanzamento