TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-09-23, n. 202200631
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Pubblicato il 23/09/2022
N. 00631/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da
SO.GE.R.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OS.L. del Comune di Villa San Giovanni e Immedia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della Determina R.g. n. 235 del 3.5.2022 - R.I. n. 28 del 3.5.2022, a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi del Comune di Villa San Giovanni recante, l'affidamento dei “Servizi di bonifica e rigenerazione banca dati IMU /TARI annualità 2017 di competenza dell'Osl tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Codice CIG: Z61362CB5C” in favore della Immedia S.p.A;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, parimenti lesivo, ivi compresi:
-la Deliberazione del C.S. assunta in funzione di G.C. n. 23 del 21.12.2021, nella misura in cui avrebbe attribuito al Settore il potere di affidare anche il servizio indicato sub. 1;
-il provvedimento/verbale, di data ed estremi ignoti, con cui il Settore e l'Organismo Straordinario di liquidazione avrebbero approvato il progetto di rigenerazione e bonifica banca dati IMU e TARI della Ditta Immedia giusto Prot. n 11945/2022 che pone il 2017 come annualità di riferimento;
-la procedura ME.PA. attivata con la ditta Immedia S.p.A. a trattativa diretta identificata con n. 2120469 con scadenza presentazione offerta 29.04.2022, unitamente alla nota inviata alla controinteressata prot. n. 13472/2022 ed all'atto di approvazione del successivo riscontro acquisito al prot. dell'Ente al n. 13522/2022;
nonché
-per l'accertamento e la concernente declaratoria dell'obbligo, a carico del Comune di Villa San Giovanni, anche per il tramite dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, di dar corso alle obbligazioni assunte con contratto rep. n. 2028 del 15.4.2016 e, nello specifico, disciplinate dagli artt. 5 e 8 del Capitolato, comprensiva tra l'altro della gestione, e del connesso servizio di bonifica e rigenerazione, della banca dati IMU/TARI annualità 2017, oggetto di illegittima attribuzione alla società controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa San Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta mediante procedura aperta, la ricorrente era divenuta la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune di Villa San Giovanni (RC), stipulando il relativo contratto in data 15.04.2016 della durata di mesi 60, prorogabile “ per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 12 con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza " (art. 5 C.S.A.);
- nell’imminente scadenza del contratto, con delibera G.C. n. 42 del 25.03.2021 il Comune decideva di affidare a terzi con una nuova gara il servizio relativo all’accertamento e alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate e dei tributi locali di competenza dell’Ente e, con determina n. 521 del 26.07.2021, sempre nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, “ di prorogare, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'appalto allegato al contratto Rep. 2028/2016 stipulato in data 15 aprile 2016, il servizio relativo all’accertamento e alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate e dei tributi locali di competenza dell’Ente alla società SO.GE.R.T. Spa per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 12 con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza ”;
- in data 21.12.2021 il Commissario Prefettizio, insediatosi a seguito del dissesto del Comune di Villa San Giovanni dichiarato dal Consiglio Comunale il 05.11.2021, dato atto che la predetta gara “ risulta attualmente sospesa dalla Stazione Unica Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria ” affidava l’attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente all’Agenzia delle Entrate Riscossione per la durata di cinque anni, revocando contestualmente la delibera n. 42/2021;
- nell’intento di perseguire l’ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse economiche attraverso un’efficace attività di recupero dell’evasione tributaria e sul rilievo che la Banca Dati dell’Ente presentasse “ diverse imprecisioni rispetto agli oggetti di imposta e da numerosi disallineamenti con i dati catastali ”, il Responsabile del Settore Finanze dell’Amministrazione intimata procedeva con determina n. 235 del 03.05.2022, mediante trattativa diretta su MEPA, ad affidare il servizio di “ rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI- anno di riferimento 2017 ”- ad Immedia S.p.a, odierna controinteressata, violando, secondo la prospettazione attorea, precisi obblighi contrattuali nei confronti di SO.GE.RT S.p.a;
Rilevato che la ricorrente ha impugnato la determina di affidamento diretto n. 235 del 03.05.2022, articolando i seguenti profili di illegittimità:
a) violazione di legge (art. 97 Cost, artt. 3 e 7 L. n. 241/90, art. 176 D.lgs n. 50/2016), eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità (1^motivo).
La delibera di affidamento diretto ad Immedia si porrebbe in contrasto con la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 25.03.2021 e con la determinazione dirigenziale n. 521 del 26.07.2021 che aveva attribuito alla società ricorrente, fino alla scadenza del periodo di proroga (coincidente con l’individuazione del nuovo soggetto concessionario del servizio di riscossione), l’intera attività di accertamento e di riscossione, spontanea e coattiva, ivi compresa “ la rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI” espressamente contemplata dall’art. 7 dell’originario CSA ;ove mai la delibera del Commissario prefettizio del 21.12.2021 avesse carattere risolutivo dell’affidamento effettuato mediante i succitati provvedimenti, essa sarebbe illegittima, sia perché a mente dell’art. 5 C.S.A la ricorrente avrebbe comunque potuto “ completare le attività di riscossione di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale, relativamente a fasi di riscossione successive a quella ordinaria, entro il termine di 24 mesi dalla scadenza naturale del contratto di riferimento ”, sia per aver disatteso le garanzie procedimentali di cui al combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 241/1990 e 176, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;in ogni caso, sempre a dire della ricorrente, l’art. 7 C.S.A garantirebbe, seppure in regime di proroga, di continuare a svolgere il servizio oggetto dell’affidamento impugnato, avendo previsto che il concessionario deve “ creare una banca dati informatica e cartacea dei contribuenti;la stessa deve essere bonificata, anche mediante l’incrocio con le altre banche dati interne ed esterne al Comune, e mantenuta aggiornata, anche con l’acquisizione dei versamenti e delle denunce di variazione, per tutta la durata della concessione ”;
b) Violazione di legge (art.97 Cost, artt. 3 e 7 L. n. 241/90, art. 30 D.lgs n. 50/2016), eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e del principio di buona fede e di affidamento (2^motivo).
Il gravato provvedimento sarebbe inficiato da difetto di motivazione e di istruttoria, non recando alcuna comparazione, quanto alla ri-esternalizzazione del servizio “d i rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI– anno 2017 ”, tra i vantaggi discendenti dal prosieguo del modello gestionale in corso e quelli ritraibili dal nuovo affidamento alla controinteressata, imperniato sull’utilizzo di un differente software gestionale (Halley), né alcuna specifica giustificazione sul cambio del soggetto affidatario;
c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 255 e dell’art. 252 comma 4 TUEL, nonché violazione delle prerogative dell’OSL (3^motivo).
Stante la sopravvenuta dichiarazione di dissesto dell’Ente locale e riferendosi gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalla concessionaria (con la connessa bonifica della banca dati) ad annualità d’imposta precedenti al 31 dicembre 2020 e quindi ad un fatto di gestione del credito dell’Ente rientrante nella competenza del bilancio dell’OSL, la determinazione impugnata sarebbe viziata anche da incompetenza funzionale perché avrebbe dovuto essere adottata dall’OSL stesso e non dal Responsabile del Settore Finanze del Comune.
Da ultimo, la ricorrente ha proposto la domanda di accertamento dell’obbligo a carico del Comune di Villa San Giovanni, anche per il tramite dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, “ di dar corso alle obbligazioni assunte con contratto rep. n. 2028 del 15.4.2016 e, nello specifico, disciplinate dagli artt. 5 e 8 del Capitolato, comprensiva tra l’altro della gestione, e del connesso servizio di bonifica e rigenerazione, della banca dati IMU/TARI annualità 2017, oggetto di illegittima attribuzione alla società controinteressata ”;
Rilevato altresì che:
- con memoria difensiva del 29.07.2022 si costituiva in giudizio la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa San Giovanni, sollecitando il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato nel merito. Segnatamente, l’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse, essendo il servizio per cui è causa diverso da quello di riscossione dei tributi comunali affidato in concessione, successivamente prorogato ma ineludibilmente scaduto con l’approvazione della delibera del Commissario prefettizio del 21.12.2021 avente come oggetto l’affidamento del servizio ad ADER e mai impugnata da SO.GE.RT;
- la controinteressata Immedia e l’OSL del Comune di Villa San Giovanni non si costituivano in giudizio;
- in vista della discussione nel merito, la ricorrente depositava in data 02.09.2022 memoria conclusiva, cui replicava l’Amministrazione resistente il 09.09.2022;
Atteso che all’udienza pubblica del 21.09.2022 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, trattandosi di controversia afferente all’aggiudicazione tramite trattativa diretta dell’appalto di un pubblico servizio (cfr. art. 133, lett. e) c.p.a), immediatamente lesivo della posizione sostanziale di affidataria in regime di proroga assertivamente rivendicata dalla ricorrente con conseguente infondatezza della corrispondente eccezione (v. TAR Napoli, sez. II, 22 luglio 2019 n. 4002). Si osserva, del resto, che l’affidamento in capo alla controinteressata del servizio di “ rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI- anno di riferimento 2017 ” attiene all’esercizio di poteri tipicamente discrezionali quantomeno nel quando e nel quomodo dell’Ente appaltante: è, dunque, evidente che non si discute di atti relativi alla mera fase esecutiva del contratto di servizio di natura privatistica e a carattere paritetico, bensì di un vero e proprio provvedimento amministrativo di natura pubblicistica con spendita dei connessi poteri. Ne discende, pertanto, che il giudice adito è competente a conoscere della presente controversia;
Ritenuto, viceversa, che colga nel segno la seconda delle eccezioni sollevate da parte resistente, ossia quella conducente all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto:
- alla data di adozione della determinazione n. 235/2022 (03.05.2022) il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali, inclusa la TARI e l’IMU per il 2017, cui appare strumentalmente collegata la prestazione della “ rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI ”, non poteva più intendersi radicato in capo alla gestione di SO.GE.RT in forza della portata dispositiva e risolutiva ritraibile dalla delibera del Commissario Prefettizio del 21.12.2021 di affidamento all’ADER dello stesso servizio che aveva arrestato a tale ultima data o, al più tardi, a quella indicata dalla stessa Amministrazione (28.02.2022 – v. doc. n.3 di parte resistente) la proroga del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;
- da un lato, l’invocato provvedimento comunale di proroga del 26.07.2021 risulta pertanto parzialmente superato dalla suindicata delibera commissariale di segno contrario che, rimasta inoppugnata, ha privato la ricorrente della gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali (salvo quella residuale prevista dall’art. 5 C.S.A. “ di completare le attività di riscossione di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale, relativamente a fasi di riscossione successive a quella ordinaria, entro il termine di 24 mesi dalla scadenza naturale del contratto di riferimento ”);
- dall’altro, l’accennata prestazione contrattuale da condurre ad esaurimento (art. 5 e art. 8 C.S.A.) non è in alcun modo in grado di fondare l’odierna pretesa all’assegnazione dell’appalto di “ rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI per l’anno 2017 ”, stante il suo contenuto completamento sganciato da quest’ultimo e l’assenza di qualsiasi addentellato testuale e logico nella lex specialis che avvalori la diversa interpretazione offerta dalla ricorrente.
La nuova prestazione contrattuale richiesta dalla S.A. si sostanzia in quella, più specifica e diversa, di verifica, controllo e sistemazione delle presunte imperfezioni riscontrate sulla gestione della banca dati IMU-TARI “ per l’anno 2017 ”, originariamente già realizzata dal precedente concessionario (oggi ricorrente) in forza dell’art. 7 del C.S.A. attraverso l’operatività di software gestionale diverso da quello attualmente prescelto;
Considerato in altri termini che:
- la ricorrente non prospetta l’erroneità in sé dell’affidamento diretto del servizio alla controinteressata, ma ne rivendica la spettanza in forza di un precedente contratto e della successiva proroga pacificamente scaduta con l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario;
- tale pretesa, a fronte della nota e non contestata cessazione del vincolo contrattuale per scadenza dei termini, si basa esclusivamente sulla residua attività di riscossione da completare “ultrattivamente” ai sensi di specifiche clausole contrattuali (art. 5 e art. 8 C.S.A);
- tali clausole, però, non sono idonee a fondare alcuna pretesa tutelata all’assegnazione del servizio affidato mediante procedura condotta su MEPA, come risulta ictu oculi dalla descrizione dell’oggetto della prestazione contestata dalla ricorrente e comunque dovendosi rilevare l’assenza di qualsiasi seria deduzione- e tantomeno prova- sulla necessità che il nuovo incarico per la gestione dello specifico servizio di “ rigenerazione, controllo e bonifica della banca dati IMU –TARI per l’anno 2017 ” sia necessariamente funzionale e connesso a quello del completamento dell’attività di riscossione, essendo viceversa ragionevolmente ipotizzabile il contrario e cioè l’opportunità di estromettere la ricorrente dalla bonifica e dalla verifica dei dati contabili alla luce dei presunti errori contestati dall’Amministrazione alla ricorrente;
Ritenuto, di conseguenza, che correttamente la determinazione n. 235/2022 sia intervenuta, nell’ambito tipico della discrezionalità amministrativa dell’Ente concedente, ad individuare, limitatamente alla nuova e diversa prestazione contrattuale richiesta, un nuovo soggetto affidatario, a prescindere dalle ventilate questioni di inadempimento contrattuale che comunque restano attratte alla giurisdizione del Tribunale ordinario già adìto in parte qua dalla ricorrente (v. doc.1 allegato alla memoria di costituzione del 29.07.2022);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e che le spese, così come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte soccombente, nulla dovendosi disporre nei confronti degli altri soggetti controinteressati non costituitisi in giudizio;