TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2015-09-18, n. 201501188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2015-09-18, n. 201501188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201501188
Data del deposito : 18 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01881/2015 REG.RIC.

N. 01188/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01881/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2015, proposto da:

Mutarr Jallow, rappresentato e difeso dall'avv. L T, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale in Milano, Via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Lodi, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Prefettura di Lodi - Ufficio Territoriale del Governo nr. 0000724, del 14 gennaio 2015 e degli atti ad esso connessi antecedenti e susseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2015 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il provvedimento impugnato reca la cessazione delle misure di accoglienza, precedentemente disposte in favore del ricorrente in relazione al suo status di persona richiedente la protezione internazionale;

Rilevato, altresì, che, secondo quanto emerso nel presente giudizio:

- l’istanza di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione territoriale, e il ricorso contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale di Milano, con ordinanza avverso la quale pende attualmente appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano;

- il ricorrente – autorizzato a rimanere sul territorio nazionale – è in possesso di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa;

Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso sia sfornito di sufficienti profili di possibile fondatezza, in quanto ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (...) in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro ”, e in quanto comunque non risulta allegato alcun elemento idoneo a comprovare che il ricorrente si sia infruttuosamente adoperato per ricercare un’occupazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta;

Ritenuto, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

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