TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2015-09-18, n. 201501188
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01188/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01881/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2015, proposto da:
Mutarr Jallow, rappresentato e difeso dall'avv. L T, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale in Milano, Via Corridoni, 39;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Lodi, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Prefettura di Lodi - Ufficio Territoriale del Governo nr. 0000724, del 14 gennaio 2015 e degli atti ad esso connessi antecedenti e susseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2015 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il provvedimento impugnato reca la cessazione delle misure di accoglienza, precedentemente disposte in favore del ricorrente in relazione al suo status di persona richiedente la protezione internazionale;
Rilevato, altresì, che, secondo quanto emerso nel presente giudizio:
- l’istanza di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione territoriale, e il ricorso contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale di Milano, con ordinanza avverso la quale pende attualmente appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano;
- il ricorrente – autorizzato a rimanere sul territorio nazionale – è in possesso di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa;
Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso sia sfornito di sufficienti profili di possibile fondatezza, in quanto ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 “ (...) in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro ”, e in quanto comunque non risulta allegato alcun elemento idoneo a comprovare che il ricorrente si sia infruttuosamente adoperato per ricercare un’occupazione;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta;
Ritenuto, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.