TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2018-05-29, n. 201800457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2018-05-29, n. 201800457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800457
Data del deposito : 29 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2018

N. 00784/2018 REG.RIC.

N. 00457/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00784/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2018, proposto da M L M e M S, rappresentati e difesi dall’avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via Imera, n. 3;


contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di ingiunzione a demolire - riespansione effetti del provvedimento (n. segn. 32/02/O.26/2003/P.1445 dell'11.2.2003/Serv. 4), n. 408-2016P/18-2018PR del 30.1.2018 prot. 81058, notificata il 9.2.2018;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale frattanto adottato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza camerale del 25 maggio2018 i difensori delle parti come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare avuto riguardo alla mancata impugnazione del diniego di sanatoria del 15.9.2016;

- che, comunque, la legittimità di tale diniego, sembra allo stato validamente sorretta dalle risultanze del fotopiano di riferimento;

- che l’assetto delle opere abusive indicato nell’ordinanza del 2003 e riportato nel provvedimento oggetto di odierna impugnativa non è stato, in fatto, contestato, così come appare pacifica la carenza di un titolo abilitativo per tutte le opere ivi indicate;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover respingere la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

- che non è luogo a statuizione sulle spese della presente fase di giudizio in mancanza di costituzione in giudizio del Comune di Palermo.

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