TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2018-05-29, n. 201800457
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Pubblicato il 29/05/2018
N. 00457/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00784/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2018, proposto da M L M e M S, rappresentati e difesi dall’avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via Imera, n. 3;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza di ingiunzione a demolire - riespansione effetti del provvedimento (n. segn. 32/02/O.26/2003/P.1445 dell'11.2.2003/Serv. 4), n. 408-2016P/18-2018PR del 30.1.2018 prot. 81058, notificata il 9.2.2018;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale frattanto adottato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza camerale del 25 maggio2018 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare avuto riguardo alla mancata impugnazione del diniego di sanatoria del 15.9.2016;
- che, comunque, la legittimità di tale diniego, sembra allo stato validamente sorretta dalle risultanze del fotopiano di riferimento;
- che l’assetto delle opere abusive indicato nell’ordinanza del 2003 e riportato nel provvedimento oggetto di odierna impugnativa non è stato, in fatto, contestato, così come appare pacifica la carenza di un titolo abilitativo per tutte le opere ivi indicate;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover respingere la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
- che non è luogo a statuizione sulle spese della presente fase di giudizio in mancanza di costituzione in giudizio del Comune di Palermo.