TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-04-16, n. 201904923
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2019
N. 04923/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10903/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10903 del 2010, proposto da
Arredissima Modena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti L G e G G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Maria Cristina, 8;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federconsumatori - sede di Carpi e Federconsumatori - Sede provinciale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 6 ottobre 2010, notificato in data 21 ottobre 2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la società Arredissima Modena S.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 21660 del 6 ottobre 2010, con cui l’Antitrust ha ritenuto la pratica commerciale posta in essere dalla società, scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura e all’estensione dei propri diritti, quali previsti dalla disciplina del Codice in materia di garanzie sui beni di consumo.
L’Autorità ha, pertanto, vietato l’ulteriore diffusione della pratica ed ha irrogato, ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del consumo, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 55.000, tenuto conto della gravità e durata della violazione.
La pratica concerne il messaggio pubblicitario diffuso nel 2009, e fino a marzo 2010, dalla società Arredissima Modena S.r.l. sul sito ufficiale www.arredissima.com, nonché tramite brochure . In particolare, il messaggio è costituito da una pagina web all’interno del sito www.arredissima.com nella quale, sotto la voce “servizi”, si legge: “GARANZIA 5 ANNI - Arredissima ha scelto di garantire i suoi mobili per 5 anni con l’obiettivo di fornire ai suoi clienti la massima serenità e fiducia”.
Secondo quanto segnalato da Federconsumatori la garanzia di cinque anni, pubblicizzata sul citato sito internet , non sarebbe rinvenibile nelle condizioni generali di vendita allegate alla brochure , dove la durata della garanzia convenzionale sarebbe limitata a un periodo di soli due anni.
Inoltre, nelle condizioni di vendita allegate alla brochure , riportate anche sul sito di Arredissima, risulterebbe assente qualunque riferimento ai diritti del consumatore derivanti dagli artt. 128 e seguenti del Codice del consumo in materia di garanzia legale di conformità.
Sulla condotta si è pronunciata anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del consumo – trattandosi di pratica diffusa a mezzo stampa e internet – la quale ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
“- con riferimento al profilo della completezza delle informazioni da fornire in merito alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza all’acquisto del medesimo, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità delle caratteristiche del prodotto/servizio pubblicizzato;
- che sotto il profilo dell’omissione di informazioni rilevanti, il messaggio non risulta riportare specificazioni circa l’oggetto e l’estensione della garanzia, ai sensi dell’articolo 133 del Codice del Consumo. Dal primo contatto pubblicitario, le informazioni rilevanti ai fini di una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione circa la convenienza o meno dell’offerta risultano omesse e ne discende che al consumatore non è permesso di avere immediata contezza e percezione dell’effettiva profittabilità della proposta, circostanza che assoggetta il consumatore ad un palese stato di asimmetria informativa;
- la pratica commerciale diffusa dal professionista sopra indicato, in quanto non contiene adeguate informazioni in ordine alle caratteristiche tecniche della garanzia convenzionale in caso di acquisto di prodotti di consumo difettosi, è tale da indurre in errore il consumatore, facendogli assumere, con riguardo ai propri diritti, una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.”.
Nel corso del procedimento il professionista ha presentato impegni, che sono stati rigettati dall’Autorità con nota del 21 luglio 2010.
La ricorrente censura l’atto impugnato con i seguenti motivi.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 133 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206; eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'interpretazione della predetta norma: la norma obbligherebbe a indicare “la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti” solo nella garanzia contrattuale e non anche nella pubblicità.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 20, 21 e 22 del Codice del consumo; eccesso di potere: carenza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'interpretazione delle predette norme e alla conseguente applicazione della sanzione; carenza di istruttoria.
La ricorrente non avrebbe pubblicizzato diritti non esistenti in capo al consumatore. Secondo l’Autorità, la presunta pratica commerciale scorretta sarebbe consistita nel mancato richiamo, nel materiale pubblicitario, ai diritti previsti in favore del consumatore dagli artt. 128 e seguenti del Codice del consumo: tuttavia non si comprenderebbe come tale omissione avrebbe potuto falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore ed indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso, essendo verosimile, semmai, il contrario. Dunque, la motivazione dell'Autorità sul punto sarebbe contraddittoria, anche tenuto conto che nel contratto di vendita è chiaramente specificato che l'acquirente gode sia delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia, sia della garanzia convenzionale di cinque anni.
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 27 del Codice del consumo; eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'interpretazione delle predette norme: poiché il sito internet www.arredissima.com è di proprietà della Nord Est Holding S.r.l., come riconosciuto dall’Autorità e come risulta anche dallo stesso sito internet , non vi sarebbe imputabilità della condotta pubblicitaria alla ricorrente.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette; eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione: l'Autorità non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto inidonei gli impegni assunti dalla ricorrente.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del consumo; eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'applicazione della sanzione: i parametri utilizzati dall'Autorità per quantificare la sanzione sarebbero richiamati in maniera del tutto generica ed astratta.
L’AGCM si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 5386 del 16 dicembre 2010 è stata