TAR Lecce, sez. II, sentenza 2009-09-04, n. 200902081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2009-09-04, n. 200902081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200902081
Data del deposito : 4 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02306/1996 REG.RIC.

N. 02081/2009 REG.SEN.

N. 02306/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2306 del 1996, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso il medesimo in Lecce, via Salandra, 30;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

del provvedimento n. 2678 del 9/5/96, con cui il Ministro della P.I. ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione dell'avvertimento scritto inflittagli dal Direttore Didattico;

di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compreso il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione disciplinare impugnata in via gerarchica ed il parere negativo del CNPI del 17/4/96.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per l'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi l’avv. F C per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonella Roberti per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Al ricorrente, docente presso la scuola elementare di Manduria, con provvedimento prot. 42 (senza data), notificato in data 8 agosto 1995, veniva inflitta la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto ex art. 492, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, sulla base della seguente contestazione di addebito:

- assenza ingiustificata dal servizio per il giorno 9 giugno 1995;

- diserzione delle attività didattiche in data 19 giugno 1995, nel tentativo di far sottoscrivere ai colleghi le proprie giustificazioni che gli era stato chiesto di produrre;

- lettura delle giustificazioni ai colleghi in un bar durante l’intervallo;

- i suddetti comportamenti avrebbero creato una notevole turbativa tra il personale docente, in quanto messo di fronte alla richiesta di prendere posizione tra l’ufficio ed un collega.

Il ricorrente adduceva, a giustificazione del proprio comportamento, che l’assenza del 9 giugno 1995 non era stata dettata da una scelta arbitraria dello stesso, ma si trattava di un esonero collettivo, autorizzato dalla stessa Direttrice durante il Collegio dei Docenti dell’1 giugno 1995, destinato a tutti gli insegnanti non impegnati nelle operazioni di scrutinio. In quei giorni, infatti, erano in corso di allestimento i seggi elettorali nei locali scolastici.

La circostanza, poi, contestatagli dalla Direttrice, secondo cui non vi era stata alcuna autorizzazione all’esonero collettivo (e ciò era provato sia dall’assenza di una comunicazione scritta, sia dal fatto che tutti i colleghi erano presenti a scuola il giorno 9 giugno 1995), veniva confutata dal ricorrente adducendo che solo durante la nuova seduta del Collegio dei Docenti dell’8 giugno 1995 (a cui lo stesso non partecipava perché in congedo per motivi familiari) la stessa Direttrice avrebbe comunicato l’obbligo della presenza per il giorno successivo. Tale comunicazione, tuttavia, non veniva resa nota al C, che pertanto si assentava nella convinzione di essere stato autorizzato a farlo.

Quanto poi alla contestazione della diserzione delle attività didattiche per il giorno 19 giugno 1995, il ricorrente faceva presente che, essendo le lezioni terminate il 7 giugno 1995, non vi erano classi di alunni da sorvegliare e l’attività didattica era limitata alla compilazione di registri e documenti (peraltro compiutamente portata a termine dell’insegnante).

Inoltre, la sottoscrizione delle giustificazioni da parte dei colleghi non era stata chiesta con l’intento di creare disagio o turbativa, ma solo al fine di procurarsi una prova a sostegno della propria buona fede, in assenza di qualsivoglia documento scritto.

Avverso il provvedimento disciplinare il C proponeva ricorso gerarchico ex art. 504 del d.lgs. n. 297/1994;
il Ministero della Pubblica Istruzione, con il provvedimento gravato, tenuto conto del parere del Consiglio per il Contenzioso della Scuola Elementare prot. 2134/96, reso nell’adunanza del 16 aprile 1996, respingeva il predetto ricorso.

Il ricorrente, pertanto, con il presente gravame, chiede a questo Tribunale l’annullamento degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 492 del d.lgs. n. 297/1994, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti.

Con atto depositato in data 6 agosto 1996 si costituiva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in via gradata, infondato.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2009 la causa, su istanza delle parti, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente a sostegno della sua posizione nel presente giudizio, non ravvisando nel comportamento del C alcun atteggiamento imputabile a colpa o mala fede.

Ed invero, l’assenza del 9 giugno 1995, contrariamente a quanto riferito dal Direttore Didattico sia nell’atto di contestazione degli addebiti, sia nel provvedimento sanzionatorio, non appare ingiustificata alla luce di quanto emerge dagli atti. E’ pur vero che l’autorizzazione all’esonero collettivo da parte della Direttrice non troverebbe riscontro in un atto scritto;
tuttavia, non può non darsi rilievo probatorio, in ordine all’esatta dinamica dei fatti, alle giustificazioni contenute nell’atto datato 19 giugno 1995 e sottoscritte da numerosi colleghi. La sottoscrizione di questi ultimi, infatti, conferma che durante il Collegio dei Docenti tenutosi in data 1.6.95, la Direttrice ha autorizzato l’esonero dal servizio per il successivo 9 giugno e che solo nel corso del Collegio dei Docenti dell’8 giugno 1995, al quale il ricorrente non prendeva parte perché assente giustificato, la stessa Direttrice ha comunicato la necessità di essere presenti a scuola alla suddetta data. Nessuno provvedeva ad avvisare il C di tale cambiamento nelle disposizioni precedentemente dettate, per cui alcuna colpa è imputabile allo stesso per il proprio comportamento.

Si osserva, altresì, che la presenza a scuola di tutto il personale docente in data 9 giugno 1995 era dovuta al fatto che il giorno prima, gli stessi docenti, erano venuti a conoscenza del contrario ordine di servizio e non può addursi a presupposto del provvedimento sanzionatorio in quanto “segno evidente che non vi era stata alcuna controdisposizione” (cfr. provvedimento sanzionatorio n. 42).

Condivisibile appare, inoltre, l’assunto del ricorrente secondo cui il proprio comportamento, volto a reperire una prova documentale atta a supportare le proprie giustificazioni (che si è concretizzato nella richiesta di sottoscrizione ai colleghi del documento contenente queste ultime), lungi dal qualificarsi come un ulteriore atto di negligenza e di diserzione delle attività didattiche, è piuttosto da considerarsi come un legittimo tentativo di esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico.

Né tale comportamento può ritenersi causa di disagi o turbative tra il personale docente, in quanto oggettivamente non diretto a creare contrasti tra i colleghi e la direzione, rimanendo l’eventuale disagio provato da taluno degli insegnanti un fatto puramente soggettivo e personale.

Per le suesposte argomentazioni, pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

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