TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-04-21, n. 202200900
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00900/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2021, proposto da
E M, M A, F B, G C, G P, B P, L R, M S, rappresentati e difesi dagli avvocati F B, F R S e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto dei carabinieri di Campione d'Italia a percepire l'assegno di confine;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti indicati in epigrafe - carabinieri in forza presso la Legione Carabinieri Lombardia Nucleo di Campione d’Italia - domandano l’accertamento del diritto a percepire l’assegno di confine di cui all’art. 1, l. n. 425/1989 e la conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dalla data di notifica del ricorso o dal diverso termine ritenuto dal giudice.
2. Con unico articolato motivo, i ricorrenti affermano che sussisterebbero i requisiti soggettivi e oggettivi cui l’art. 1, l. 425/1989 subordina la corresponsione dell’assegno di confine.
A loro avviso, la norma – che attribuisce l’assegno di confine “al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria)” – dovrebbe interpretarsi nel senso di ricomprendere il personale delle amministrazioni dello Stato che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in un territorio non sottoposto alla sovranità dello Stato estero di confine: si dovrebbe a tal fine considerare la finalità della disposizione di prevedere un emolumento che mira a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero unitamente al fatto che chi presta servizio a Campione d’Italia condividerebbe le medesime condizioni di vita e difficoltà economiche del personale che opera all’estero, mentre sarebbe irrilevante la circostanza che il Comune sia assoggettato alla sovranità italiana.
3. Sostengono, poi, che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento dei dipendenti che risiedono a Campione d’Italia, i quali si troverebbero nella medesima condizione dei dipendenti che risiedono in Svizzera, Francia ed Austria - dovendo sopportare gli oneri derivanti da un servizio prestato in una realtà estera e vivendo nel medesimo contesto geografico e socio economico in cui vive il personale statale che percepisce l’assegno di confine di cui alla