TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202101393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202101393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101393
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2021

N. 01393/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01520/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via XII Gennaio, 5;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore di Palermo in data 23 aprile 2020 Cat A.12/2020 Cont. Coc., notificato il 18.07.2020, nella parte in cui ha disposto il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;

Vista la nota d’udienza del 12.04.2021 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Bartolo Salone nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Questore di Palermo ha rigettato l’istanza tendente ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto depositato il 23.10.2020 per resistere al ricorso.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 1036/20 del 27.10.2020, ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso, disponendo il riesame, a cura dell’amministrazione resistente, del provvedimento impugnato, onde verificare la possibilità di rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.lgs. n. 286/1998, alla luce della sopravvenuta costituzione del rapporto di lavoro subordinato nel corso dello svolgimento della procedura di rinnovo del permesso umanitario frattanto scaduto.

Con nota dell’11 dicembre 2020, agli atti del giudizio, la Questura di Palermo ha comunicato di avere riesaminato il provvedimento impugnato e, ritenuta la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per lavoro subordinato, di avere convocato il ricorrente per il fotosegnalamento prodromico al materiale rilascio del permesso.

Con nota del 12.04.2021, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All’udienza pubblica del 13 aprile 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183.

Poiché la pretesa del ricorrente ha dunque trovato piena soddisfazione, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a., come richiesto dalla Questura di Palermo e dal ricorrente, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Nulla occorre disporre circa il patrocinio a spese dello Stato, dal momento che la domanda di ammissione al beneficio è stata respinta dalla competente Commissione con decreto n. 118/2020 e non è stata riproposta al giudice di merito ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.p.r. n. 115/2002.

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