TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-10, n. 202400288
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2024
N. 00288/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04583/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4583 del 2023, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto V.G. n.r.g. 2237/2020, cron. n. 3235/2020, emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 23/11/2020, depositato il 24/11/2020, avente ad oggetto equa riparazione ex lege 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente ricorso, ritualmente notificato e contestualmente depositato in data 13 ottobre 2023, l’odierno ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto n. V.G. n.r.g. 2237/2020, cron. n. 3235/2020, emesso il 23/11/2020, depositato il 24/11/2020, con cui la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di equa riparazione ex L. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, senza dilazione, in suo favore, della somma di € 6.480,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio in cui era parte.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione del ricorso in opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass., SS.UU., n. 12533/2001).
Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege Pinto:
a) in data 25-3-2023 è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia il decreto decisorio in epigrafe, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica