TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-12-18, n. 202422875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-12-18, n. 202422875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422875
Data del deposito : 18 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2024

N. 22875/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02763/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2763 del 2024, proposto da
NZ NO, OM LM, BE Laurentini, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas, Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’ottemperanza

all'Ordinanza di assegnazione del 13.04.2023, pubblicata il 28.04.2023, del Tribunale Civile di Roma, Sezione Esecuzioni Mobiliari, in esito alla procedura r.g.e. n.8502/2022, promossa per l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Perugia n.1555/2017 del 05.06.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza di assegnazione di somme pignorate ex art. 5 quinquies , comma 5, L. 89/2001 (Legge Pinto), di cui meglio in epigrafe, notificata presso la sede reale di parte resistente.

2. Si è costituito il Ministero intimato che chiede un rinvio al fine di poter provvedere.

3. Nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024, dato avviso circa la possibile sussistenza di profili di inammissibilità del gravame ex art. 73 del c.p.a., il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda, argomentando circa le condizioni dell’azione e la causa è stata poi trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente, va respinta la domanda di rinvio dell’Avvocatura, non rientrando la ragione esposta tra le speciali ed eccezionali circostanze di cui all’art. 73, comma 1 bis del c.p.a.

Nel merito, disattendendo le argomentazioni della difesa di parte ricorrente. osserva il Collegio quanto segue.

L’art. 112 c.p.a., comma 2, lett. c), c.p.a. riconosce alla parte privata il diritto di

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