TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-07-24, n. 201400653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-07-24, n. 201400653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201400653
Data del deposito : 24 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00006/2014 REG.RIC.

N. 00653/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6 del 2014 R.G., proposto da IC OS s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gregorio, Maria Luisa Bellini e Stefania Petrenga, da intendersi domciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;



contro

il comune di NZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Zaza d’Aulisio da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è sono domiciliati ex lege;
Agenzia regionale per l’ambiente del Lazio, non costituita in giudizio;



nei confronti di

SEP – società elettrica Ponzese s.p.a., non costituita in giudizio;



per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

quanto al ricorso principale, della determinazione 26 novembre 2013, n. 356, recante decadenza della concessione demaniale marittima n. 11 del 9 aprile 2009, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della nota n. 4338 del 7 luglio 2013 dell’ufficio circondariale marittimo di NZ;

quanto ai motivi aggiunti, dell’ordinanza n. 178 del 17 dicembre 2013, recante “bonifica del sito arenile di Giancos – interdizione dell’area interessata dal cantiere”, del parere dell’A.R.P.A. Lazio prot. n. 88791 del 12 novembre 2013 e, per quanto occorrer possa, del documento “proposta di programma delle attività di messa in sicurezza d’emergenza del sito” predisposto dalla SEP s.p.a. e approvato dal comune.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di NZ e di Agenzia del Demanio e di Min. Infras. e Trasporti - Uff. Circ.Le Marittimo di NZ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società ricorrente è titolare in NZ, località Giancos, di una concessione demaniale marittima di mq. 3662 di arenile “allo scopo di tenere un pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto di mq. 209,4, collegato da una pedana più passerella amovibile per un totale di mq. 60,88, relativo specchio acqueo di mq. 2551,72 ed un arenile asservito di mq. 840 su cui insistono piattaforma cementizia di mq. 24 (m. 20 * m. 1,2) e pedana in legno di mq. 80 (m. 10 * m. 8) per il periodo 1 maggio – 30 settembre”.

Su suolo adiacente si trova un fabbricato del legale rappresentante della società; a questo riguardo la ricorrente precisa che: a) questo complesso confina con la centrale elettrica di NZ – gestita dalla S.E.P. s.p.a. – già dichiarata industria insalubre di 1° classe: b) il suo legale rappresentante ha nel corso del tempo intrapreso varie iniziative giudiziarie a tutela della salute propria e dei suoi familiari al fine di ottenere l’allontanamento della centrale dal centro urbano e la sua delocalizzazione in un sito idoneo a ospitarla; c) nel 2007 si è verificato lo sversamento di un’ingente quantità di gasolio sull’arenile in concessione e nella stessa abitazione del legale rappresentante della società con conseguente avvio del procedimento di bonifica.

Puntualizza ancora la ricorrente che nel 2009 tutti i pontili di NZ erano oggetto di un sequestro giudiziario; per quanto concerne l’area cui si riferisce la sua concessione, essa fu dissequestrata il 12 agosto 2010.

Il provvedimento di dissequestro fu adottato in quanto il legale rappresentante aveva presentato al comune di NZ (e attuato) un progetto di riqualificazione dell’area in concessione e l’amministrazione aveva attestato l’aderenza del progetto alle prescrizioni della concessione.

È necessario precisare – dato che si tratta di una questione rilevante nell’ambito della controversia – che la ricorrente ebbe a presentare due progetti di riqualificazione; il primo in data 19 luglio 2010 (a questo progetto il comune attribuì il numero di protocollo n. 9944) e il secondo il 20 luglio 2010; questo secondo progetto – cui fu attribuito il numero di protocollo n. 9968 – aveva, secondo quanto affermato in ricorso, un contenuto “più riduttivo” del primo, fu presentato “per mero scrupolo” e non fu mai esaminato dal comune dato che proprio il 20 luglio 2010 l’assessore al demanio inviava una nota che, facendo esplicito riferimento al primo progetto (cioè quello contrassegnato dal numero 9944), affermava che tale progetto “aderisce alla prescrizioni, evidenziando una riqualificazione e un ridimensionamento, della concessione demaniale marittima” e invitava la ricorrente a comunicare all’amministrazione l’eventuale dissequestro affinchè essa potesse compiere “gli opportuni controlli e valutazioni preventive sulla realizzazione del progetto presentato”.

A latere di questa vicenda si sviluppava quella relativa alla centrale elettrica; il commissario prefettizio del comune, anche a causa della revoca (nel dicembre 2011) dell’autorizzazione a emettere fumi, disponeva la delocalizzazione della centrale e predisponeva quanto occorrente alla gara per la costruzione della nuova centrale, pur consentendo nelle more l’utilizzo della centrale esistente.

Questo processo si arrestava con l’insediamento nel maggio 2012 della nuova amministrazione comunale che, secondo la società ricorrente, sarebbe ostile al progetto di delocalizzazione e alle iniziative del suo legale rappresentante preordinate a stimolarne l’attuazione (iniziative culminate nell’aprile del 2013 nel sequestro preventivo della centrale da parte del g.i.p. e in un procedimento penale a carico del Sindaco e del Vicesindaco).

2. In questo contesto espone la ricorrente di aver ricevuto in data 18 aprile 2013 (in pratica una settimana dopo il sequestro citato) una nota con cui era richiesto di chiarire “l’esatta consistenza del titolo concessorio” nel presupposto di difformità rispetto alla (originaria) concessione del 2003 (rilasciata dalla capitaneria di porto) e al progetto di riqualificazione del luglio 2010 (il progetto n. 9968).

Il rappresentante della società inviava quindi il 30 aprile 2013 una nota al comune in cui sosteneva che esso fosse caduto in errore dovendosi far riferimento al titolo del 2008 (dato che quello del 2003 era stato oggetto di modifiche nel corso degli anni ed era stato comunque sostituito dalla concessione rilasciata dal comune nel 2008) e al progetto contrassegnato dal numero 9944 (dato che questo progetto era stato autorizzato il 20 luglio 2010 dal competente assessore comunale); peraltro nella stessa nota il rappresentante della ricorrente dichiarava di essere disponibile ove il comune avesse insistito nella sua posizione a adeguarsi “all’orientamento” dell’amministrazione senza che ciò implicasse acquiescenza e rinuncia ai propri diritti.

3. Ciononostante l’ufficio circondariale marittimo eseguiva un sopralluogo cui seguiva il 26 giugno 2013 il sequestro giudiziario del pontile della ricorrente, nel presupposto che lo stato dei luoghi non corrispondesse al progetto n. 9968 in relazione al quale era stato disposto il dissequestro dal Tribunale di Latina. A questo punto il rappresentante della ricorrente chiedeva di poter eseguire le opere occorrenti ad adeguarsi al progetto n. 9968 del 2010; una volta operato l’adeguamento il 22 luglio 2013 il sequestro era revocato.

Il successivo 5 agosto 2013 il comune di NZ comunicava di aver avviato il procedimento di decadenza della concessione demaniale della ricorrente, contestandole una serie di violazioni di obblighi derivanti dalla concessione.

Seguiva il provvedimento 26 novembre 2013 con cui il responsabile dell’ufficio demanio disponeva la decadenza della concessione a causa di “reiterati gravi abusi” del concessionario.

La IC OS proponeva quindi il ricorso all’esame con cui denuncia l’illegittimità del provvedimento di decadenza chiedendone l’annullamento.

4. Con successivi motivi

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